Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 21/09/2011), n.19239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE SIRIO A RL (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GENTILE

VALENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato SINATRA

MAURIZIO,giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 930/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

21/05/09, depositata il 28/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Gentile Valentino, (delega avv. Maurizio Sinatra),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Coretti Antonietta (delega avv. Antonino Sgroi),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19 giugno 2009 la Corte d’appello di Palermo accoglieva la impugnazione dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, dichiarando dovute le somme aggiuntive per la omissione contributiva riscontrata da parte della Cooperativa Sociale Sino a rl, mentre rigettava l’appello incidentale della Cooperativa ritenendo generico il motivo di impugnazione, con cui si sosteneva di nulla dovere all’Inps.

Avverso detta sentenza ricorre la Cooperativa, l’Inps resiste con controricorso. Con l’unico motivo la Cooperativa ricorrente denunzia violazione di legge, senza però formulare alcun quesito di diritto.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, l’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito dì diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi oltre duemila/00 Euro per onorari, con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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