Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19239 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 3547-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
– ricorrente contro
RAUSA FLORA;
– intimata avverso la sentenza n. 2244/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 07/11/2016;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN EVITO
che, con sentenza depositata il 7.11.2016, la Corte d’appello di

infondata la richiesta di ripetizione di ratei di pensione corrisposti a
Flora Rausa tra il gennaio 2001 e il dicembre 2002 per avere l’INPS
agito oltre il tennine annuale di cui all’art. 13,1. n. 412/1991;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che Flora Rausa è rimasta intimata;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione
degli artt. 2033 c.c., 52,1. n. 88/1989, e 13,1. n. 412/1991, per avere
la Corte di merito ritenuto che, in caso di indebito pensionistico
scaturito da dolo omissivo del pensionato, il termine per il recupero
dei ratei erroneamente corrisposti fosse quello annuale di cui all’art.
13, 1. n. 412/1991, cit., decorrente dalla data in cui la reale
situazione di fatto era stata conosciuta dall’Istituto;
che questa Corte ha già da tempo fissato il principio secondo cui,
allorché l’indebita erogazione del trattamento previdenziale derivi
dall’omessa o incompleta segnalazione di fatti che l’interessato ha
l’onere di comunicare all’ente previdenziale, viene meno il
presupposto dell’errore imputabile all’ente medesimo, che potrà

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Lecce ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto

quindi procedere al recupero dell’indebito senza alcuna limitazione
temporale (Cass. n. 25309 del 2009);
che a chiarimento dell’anzidetto principio si è precisato che,
ancorché sia vero che l’omessa o erronea valutazione di dati di cui
già disponga configura una ipotesi di errore imputabile all’ente

restituzione del non dovuto, ciò che rileva, ai fini della ripetibilità o
meno nell’arco dell’anno, non è la natura dell’errore, ma la sua
fonte, se cioè provocato dall’assicurato o proprio dell’ente (Cass. n.
25309 del 2009, cit.);
che, nel caso di specie, è incontroverso che l’errore in cui è incorso
l’INPS è stato determinato dal silenzio serbato dall’odierna intimata
sull’avvenuta prestazione di lavoro all’estero, di talché,
indipendentemente dal momento in cui l’ente è venuto a
conoscenza della realtà della situazione, ben poteva ripetere i ratei
di pensione indebitamente corrisposti, s’intende nei limiti della
prescrizione del proprio credito;
che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio
di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla
Corte d’appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono
i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso;
P. Q. M.

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previdenziale, che non potrà conseguentemente pretendere la

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.5.2018.
IL PRESIDENTE
Pietro urzio

del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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