Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. II, 17/07/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15823-2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II, 187, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIORDANO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MWCR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MATTEO FUSILLO;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7438/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da G.C. la sentenza in data 2 dicembre 2014 (R.G. n. 5632/2008) della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su vari ordini di motivi raggruppati ed inerenti le “quattro parti” in cui si è inteso articolare l’atto in esame.

Il ricorso è resistito con controricorso della parte intimata, la quale ha, inoltre, proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la MWCR S.p.a. al fine di ottenere, ritenuta la illegittimità del recesso della convenuta dal contratto di consulenza intervenuto – come da atti – con l’attore, la condanna della medesima società convenuta al pagamento delle somme dovute per il lavoro svolto e per risarcimento del danno all’immagine.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della società convenuta che resisteva all’avversa domanda, il Tribunale di prima istanza – con sentenza n. 23826/2007 – rigettava le domande tutte svolte dall’attore.

Quest’ultimo interponeva appello chiedendo la riforma dell’impugnata decisione e l’adita Corte di Appello, con la sentenza gravata innanzi a questa Corte, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della impugnata decisione del Giudice di prime cure, condannava la società appellata al pagamento della minor somma di Euro 1.775,65, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite dei due gradi del giudizio.

L’impugnata sentenza della Corte territoriale, per quanto oggi rileva ed in accoglimento del solo terzo dei cinque motivi di appello proposti, riteneva che “non tutti gli importi richiesti dall’attore si riferivano ad attività prestata nel periodo successivo alla scadenza del contratto” inter partes.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il ricorso, come già accennato, si articola in modo non usuale in quattro parti, tutte sfornite di rubricazione dei motivi di impugnazione, questi ultimi di non immediata e facile intellegibilità.

Il Collegio, tanto premesso, ritiene comunque di procedere allo scrutinio del ricorso la Corte provvedendo alla individuazione dei motivi ed al loro raggruppamento nel modo seguente.

Seguendo l’impostazione data dal ricorso i motivi dello stesso vanno raggruppati, nell’ordine e con riguardo alle “quattro parti” individuate nell’atto di parte ricorrente.

2.- Le censure svolte con riferimento alla “prima parte” della sentenza gravata si riferiscono, nella sostanza, alla questione del rigetto della originaria domanda attorea relativa ai compensi variabili pretesi dall’attore.

Le doglianze di parte ricorrente sono infondate.

Entrambi i Giudici del merito hanno accertato, facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie, che non si era al cospetto di un illegittimo recesso della società odierna controricorrente rispetto al contratto originario inter partes.

I medesimi Giudici, con logica motivazione, hanno poi escluso che un successivo preteso accordo verbale integrativo aveva modificato l’originario contratto in data 16.6.2004.

Peraltro è del tutto inammissibile la pretesa di parte ricorrente di ottenere, in questa sede, una rilettura – in fatto – della qualificazione della succitata nuova pattuizione verbale pretesamente modificativa dell’originario contratto.

Sussistendo, quindi e sulla scorta delle corrette valutazioni dei Giudici del merito, una ipotesi di legittimo recesso dal contratto” è del tutto infondata la serie di doglianze svolte in ordine alla prima parte della gravata decisione e che vanno respinte.

3.- Con riguardo ai motivi del ricorso relativi alla cosiddetta “seconda parte” della sentenza impugnata deve rilevarsi quanto segue.

I detti motivi, riferiti a pretesi danni da lesione di immagine, sostanziano tutti censure nuove o che come tali devono ritenersi, costituendo – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante specificamente come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) e che,comunque, come tale, va ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Infatti “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio.” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 – 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

Per di più le doglianze svolte con riferimento alla indicata parte della sentenza sono sempre svolte in dipendenza della sussistenza del preteso nuovo contratto verbale inter partes, sussistenza – come già innanzi chiarito – che deve ritenersi non ricorrente.

Le svolte doglianze sono, quindi, inammissibili.

4.- Col motivo del ricorso in ordine alla terza parte della gravata sentenza della Corte distrettuale si prospetta l’erroneità della decisione impugnata in relazione alla recedibilità del contratto originario.

Tale questione, che assume valore di certo dirimente, è stata risolta conformemente dai due Giudici del merito con affermazione della ricorrenza, nell’ipotesi, di libertà di recesso per le parti contraenti.

Il motivo del ricorso non scalfisce la correttezza di quanto già ritenuto dai Giudici del merito e va, dunque, respinto.

5.- Con le argomentazioni di cui al ricorso inerenti la quarta parte della sentenza gravata si deduce l’omessa valutazione di un fatto.

La deduzione, comunque svolta in modo generico e non specifico, appare attenere alla violazione della correttezza e della buona fede da parte della società contraente.

Tuttavia, ad di là di ogni altra considerazione sulla inidoneità della deduzione così come svolta (e rivolta ad una valutazione) e sulla elusione dell’onere (Ndr: testo originale non comprensibile) in virtù del vigente testo dell’art. 360, n. 5 – di allegare una determinata omissione di un preciso dato testuale o di un fatto storico (Cass. S.U. n. 8053/2014 deve osservarsi decisivamente quanto segue.

La ritenuta ed affermata libera recedibilità delle parti dal contratto de quo costituiva la vera ed effettiva ratio della decisione gravata ed escludeva, a priori nella fattispecie, la stessa configurabilità della violazione dei principi invocati con le doglianze in esame, che devono – quindi – essere disattese.

6.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso principale deve essere rigettato.

7.- Il proposto ricorso incidentale attiene, in sostanza, alla complessiva compensazione spese adottata da parte del Giudice del secondo grado del giudizio.

Parte ricorrente incidentale svolge il detto ricorso rubricandolo “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avverso la compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio disposta al par. 7 della Sentenza”.

Parte ricorrente, di poi, giunge – fra l’altro – stante la “infima percentuale del complessivo petitum (in ordine alla quale risultava vittoriosa parte avversaria atttrice/appellante) e che può essere individuata in circa lo 0,70%”, a richiedere formalmente la condanna di parte avversa alla “refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura pari al 99,30% delle stesse”.

A parte la mancata e pur dovuta indicazione del parametro normativo in relazione al quale si è invocato l’art. 360 c.p.c., n. 3, deve osservarsi quanto segue.

Il motivo su cui vorrebbe fondarsi il proposto ricorso incidentale non è assolutamente accoglibile.

Innanzitutto la liquidazione delle spese processuali non risponde a criteri, per così dire, ragionieristici come quelli inusualmente ed impropriamente invocati dalla ricorrente incidentale.

Inoltre e decisivamente va evidenziato che anche “in caso di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta, l’attore non può mai essere condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, le quali, ove non siano state interamente poste a carico del convenuto, possono solo essere, totalmente o parzialmente, compensate tra le parti” (Cass., Sez. Terza, Sent. 19 ottobre 2016, n. 21069).

Per di più, ancorchè non diffusamente evidenziata, la ricorrenza di ” gravi ed eccezionali ragioni” è stata in ogni caso sottolineata dalla Corte territoriale proprio in ragione della svolta compensazione “visto il quasi integrale rigetto delle domande formulate da G.C.”.

Al riguardo non possono che richiamarsi i noti principi già enunciati in tema da questa Corte e secondo i quali gravi ed eccezionali ragioni, comunque considerate dal Giudice del merito, ben possono giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass., Sez. Seconda, Sent. 29 novembre 2016, n. 24234), il tutto sulla scorta della possibile valutazione discrezionale di particolari motivi operata nella fattispecie (Cass., Sez. Terza, Sent. 22 febbraio 2016, n. 3438).

Il motivo va, dunque, respinto.

8.- Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.

9.- Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate.

10. si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA