Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 15/09/2020), n.19239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24037-2014 proposto da:

B.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MOBILIO;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

B.G.;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 790/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/07/2014 R.G.N. 1708/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza del 15 maggio 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vibo Valentia, ha rigettato la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, proposta da B.G. nel giudizio instaurato nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e nel quale aveva avanzato atto di intervento la Italcementi S.p.A.;

la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’intervento della Italcementi S.p.A. ed infondata la pretesa del B., non per intervenuta decadenza dall’azione, come correttamente escluso dal primo giudice, ma per difetto di prova, anche alla luce delle lacune, contraddizioni ed incongruenze rilevate dalla Corte stessa con riguardo all’espletata CTU, della ricorrenza dell’esposizione qualificata all’amianto richiesta dalla disciplina legale;

per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS, che, a sua volta propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il B..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deduce la nullità della sentenza in relazione all’error in procedendo, dato dall’omessa pronunzia circa l’inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS per violazione dell’art. 434 c.p.c., concretantesi, a detta del ricorrente, nella riproposizione delle eccezioni sollevate in primo grado senza alcun riferimento alla sentenza gravata;

che, dal canto suo, l’Istituto ricorrente incidentale, nel denunciare, con l’unico motivo, proposto subordinatamente all’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e art. 443 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia sull’eccezione tempestivamente proposta di improponibilità della domanda giudiziale per difetto del preventivo inoltro della stessa in via amministrativa;

l’unico motivo del ricorso principale deve ritenersi infondato stante il carattere implicito della statuizione, desumibile dal pronunciamento nel merito della domanda; va infatti fatta applicazione del principio consolidato espresso nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui al fine di ritenere sussistente la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, derivante da omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: tale ipotesi non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155/2017; n. 20311/2011; n. 29192/2017, n. 29191/2017, n. 5351/2007, queste ultime hanno ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).

pertanto, il ricorso principale va rigettato, conseguendone l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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