Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 07/07/2021), n.19239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17055/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

G.D., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Michele Emanuele, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

E nei confronti di:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Balistreri, con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi n.

53/A, presso lo studio dell’Avv. Angela Maria Lorena Cordaro;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 117/15 della Commissione tributaria regionale

della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, depositata in data 12

gennaio 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 GIUGNO

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata al contribuente G.D. in data 9 ottobre 2012, avente a oggetto il pagamento dell’importo contenuto nel non impugnato e prodromico avviso di accertamento n. (OMISSIS), in cui si contestava l’omessa contabilizzazione di fatture e l’omessa dichiarazione di ricavi per l’anno di imposta 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la notificazione dell’avviso di accertamento doveva ritenersi nulla, e ciò a prescindere dalla fidefacenza delle relative attestazioni contenute nella relata di notificazione, in quanto nel caso di specie essa riferiva di un rapporto di parentela tra il contribuente destinatario dell’atto e il ricevente la notificazione, laddove si trattava di persone dello stesso sesso, il che sarebbe stato “precluso” dalla legislazione vigente e avrebbe determinato nullità della notificazione. Dall’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento sarebbe, quindi, derivata la nullità della cartella esattoriale.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui G.D. ha resistito con controricorso, mentre Riscossione Sicilia S.p.A. ha depositato un controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso principale lamenta:

a) Primo motivo: “1. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4 comma 3 e art. 7, comma 1, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e, ove occorrer possa, n. 4)”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, per non essersi avveduta che la notificazione dell’avviso di accertamento risultava ritualmente effettuata, essendo stata ritirata la comunicazione di avvenuto deposito del plico raccomandato presso l’ufficio postale, a nulla rilevando la compilazione, errata e ultronea, della parte relativa al destinatario con l’annotazione “familiare convivente marito”, invece esclusivamente valorizzata dalla decisione impugnata.

b) Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo l’erronea valutazione del materiale probatorio, e segnatamente della cartolina di ritorno della notifica postale dell’avviso di accertamento, dalla quale risultava evidente l’ininfluenza della dicitura “marito convivente”, laddove la correttezza delle precedenti annotazioni era fidefacente sino a querela di falso.

2. Il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia S.p.A. è affidato a un motivo che lamenta: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione della propria carenza di legittimazione passiva.

3. G.D. si è costituito con controricorso, nel quale ha svolto argomenti a suffragio della correttezza della sentenza impugnata, e ha chiesto di respingere gli avversi ricorsi.

4. Il ricorso principale va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

5. La CTR ha ritenuto erroneamente di poter prescindere dalla decisione sulla querela di falso avente a oggetto la relata di notificazione dell’avviso di accertamento prodromico all’emissione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, che risultava già proposta al momento della relativa decisione (come lo stesso contribuente attesta, avendo affogliato al n. 8 del proprio fascicolo della fase di appello il relativo atto di citazione innanzi al Tribunale di Enna). Al contrario, questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 20/04/2007; Sez. 6-5, Ordinanza n. 24107 del 28/12/2012) insegna che in tema di contenzioso tributario, il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, secondo il quale “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso/deve essere decisa in via pregiudiziale una questione o sullo stato o la capacità delle persone”, impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso presentata (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure “incidenter tantum”. Da tanto consegue l’accoglimento del ricorso, che lamenta nella sostanza l’erroneità della sentenza per aver giudicato sulla ritualità e fidefacenza delle attestazioni della relata di notificazione dell’avviso di accertamento, sulle quali è esclusivamente competente il giudice ordinario in relazione all’impugnazione principale di falso.

6. Il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia S.p.A. è inammissibile perchè, in violazione dei criteri di completezza del ricorso imposti dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non precisa come, dove e quando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sia stata proposta in giudizio e coltivata nel grado di appello, non consentendo dunque a questa Corte di poter procedere al controllo diretto degli atti, soprattutto in fattispecie in cui il contribuente eccepisce nel controricorso la mancata riproposizione in appello dell’eccezione in esame da parte della società.

7. La sentenza va, pertanto cassata, e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla regolazione delle spese della presente fase di legittimità.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Riscossione Sicilia S.p.A., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia S.p.A.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Riscossione Sicilia S.p.A., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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