Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017), n. 19239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1636/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Italgel Brescia s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 99/15/11 depositata il 13 dicembre 2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ATTESO CHE:
– In relazione a cartella di pagamento emessa nei confronti di Italgel Brescia s.p.a. a recupero di un credito fiscale per imprese commerciali, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ha respinto l’appello erariale avverso l’annullamento di primo grado.
– Il ricorso denuncia violazione della L. n. 449 del 1997, art. 11,L. n. 317 del 1991, art. 11,D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2: pur non contestando i requisiti sostanziali del beneficio fiscale, l’Agenzia si duole che il giudice d’appello non abbia rilevato la decadenza conseguente all’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di concessione (2004) e che abbia viceversa riconosciuto effetto sanante a una dichiarazione integrativa tardivamente presentata.
– Il ricorso è infondato: sviluppando le indicazioni delle Sezioni Unite circa la non estensibilità delle decadenze tributarie dalla fase amministrativa alla giudiziaria (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757), s’è acquisito che il credito d’imposta può essere opposto in giudizio alla maggiore pretesa erariale dal contribuente pur incorso nella decadenza per omessa indicazione nella pertinente dichiarazione dei redditi o in tempestiva dichiarazione integrativa, semprechè del beneficio siano provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 6 aprile 2017, n. 9004).
– Nulla sulle spese di giudizio, in difetto di costituzione dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017