Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1636/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Italgel Brescia s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 99/15/11 depositata il 13 dicembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

– In relazione a cartella di pagamento emessa nei confronti di Italgel Brescia s.p.a. a recupero di un credito fiscale per imprese commerciali, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ha respinto l’appello erariale avverso l’annullamento di primo grado.

– Il ricorso denuncia violazione della L. n. 449 del 1997, art. 11,L. n. 317 del 1991, art. 11,D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2: pur non contestando i requisiti sostanziali del beneficio fiscale, l’Agenzia si duole che il giudice d’appello non abbia rilevato la decadenza conseguente all’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di concessione (2004) e che abbia viceversa riconosciuto effetto sanante a una dichiarazione integrativa tardivamente presentata.

– Il ricorso è infondato: sviluppando le indicazioni delle Sezioni Unite circa la non estensibilità delle decadenze tributarie dalla fase amministrativa alla giudiziaria (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757), s’è acquisito che il credito d’imposta può essere opposto in giudizio alla maggiore pretesa erariale dal contribuente pur incorso nella decadenza per omessa indicazione nella pertinente dichiarazione dei redditi o in tempestiva dichiarazione integrativa, semprechè del beneficio siano provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 6 aprile 2017, n. 9004).

– Nulla sulle spese di giudizio, in difetto di costituzione dell’intimata.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA