Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19238 del 20/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19238 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17415-2007 proposto da:
PROGECO SRL 04807521002 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA POMPONIO LETO 2, presso lo studio
dell’avvocato STRONATI CLAUDIO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

GENERAL

IMPIANTI

SRL in persona del

legale

rappresentante pro tempore;
– intimata –

Data pubblicazione: 20/08/2013

avverso la sentenza n.

2167/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Generai Impianti s.r.l. aveva stipulato con
la società Pro.Ge.Co.

s.r.1.,

sua committente, un

contratto di subappalto avente ad oggetto
l’assemblaggio di un impianto di condizionamento

pagamento del corrispettivo.
All’esito del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il Tribunale di Roma, con sentenza del
30/10/2002, revocava il decreto e condannava Pro.Ge.Co.
s.r.l. a pagare a Generai Impianti la minor somma di
euro 3.801,38 a titolo di corrispettivo, ritenendo che
alcuni dei componenti dell’impianto non fossero
conformi alle specifiche previsioni del preventivo, con
la conseguenza che il corrispettivo richiesto risultava
superiore a quello pattuito.
Con citazione del 17/6/2003 la società Pro.Ge.Co.
s.r.1., proponeva appello.
Generai Impianti si costituiva e chiedeva il rigetto
dell’appello.
La

Corte

di

Appello

di

Roma,

con

sentenza

dell’11/6/2006, rigettava l’appello rilevando:
– che il subappalto aveva ad oggetto il montaggio di
componenti per il condizionamento in un immobile e che

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dell’aria e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il

nell’offerta trasmessa a Generai Impianti da Pro.Ge.Co.
s.r.l. con fax del 17/11/1999 erano specificamente
indicati i prezzi, sia unitari che complessivi, dei
singoli elementi dell’impianto;
che l’accordo contrattuale

riguardava sia le

di ciascun elemento;
che la giustificazione, addotta dall’appellante,
secondo la quale il direttore lavori nominato dalla
committente principale aveva richiesto la modifica dei
materiali con altri di maggior pregio e che quindi
avevano determinato la richiesta del maggior prezzo,
non poteva influire sugli accordi contrattuali che
vincolavano la subappaltante e la subappaltatrice,
attesa l’autonomia del contratto di subappalto e
pertanto la subappaltatrice non poteva operare in
deroga ai predetti accordi;
– che Pro.Ge.co. s.r.l. aveva bensì dedotto la mancata
contestazione dell’operato della subappaltatrice da
parte di Generai Impianti, ma tale generica deduzione,
non poteva essere interpretata come eccezione di
tardività della denuncia dei vizi ai fini della
garanzia ex art. 1667 c.c.; era comunque decisiva la
considerazione che Generai Impianti non esercitava la

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specifiche tecniche, sia il costo della messa in opera

garanzia dalla quale sarebbe, in tesi, decaduta, ma si
limitava a chiedere l’applicazione delle clausole
contrattuali relative al prezzo convenuto.
Pro.Ge.Co. s.r.l. propone ricorso affidato ad un unico
motivo nel quale è dedotto sia il vizio di violazione

General Impianti s.r.l. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1660,
1661 e 1663 c.c. e il vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte di Appello, le variazioni (più
costose) apportate al progetto da essa ricorrente, non
dovevano essere concordate tra le parti in causa perché
erano state ordinate dal direttore dei lavori.
La ricorrente aggiunge che la semplice richiesta di
attenersi alle modalità esecutive concordate non poteva
considerarsi contestazione delle difformità.
A conclusione dell’illustrazione del motivo, formulando
i quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile
ratione temporis,

chiede a questa Corte:

se Pro.Ge.Co. ha correttamente adempiuto i propri
obblighi di subappaltatrice seguendo le indicazioni

di legge che il vizio di motivazione.

direttamente impartite dal direttore dei lavori e
quindi dalla committenza;
– se la semplice richiesta di attenersi alle modalità
esecutive

concordate

specifica

costituisca

senza

alcuna

contestazione

contestazione
delle

opere

2. Il motivo non attinge la

ratio decidendi

della

sentenza e i quesiti non sono congrui rispetto ai
motivi della decisione.
L’art. 1661 c.c. consente all’appaltatore, secondo i
principi generali, di provare con tutti i mezzi
consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le
variazioni sono state richieste dal committente (cfr.,
tra le tante, Cass. nn. 106/1980, 466/1983, 7851/1994,
3040/1995).
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte di Appello, ha
escluso che potesse trovare applicazione questa norma
in quanto tra Pro.Ge.Co. s.r.l. e General Impianti
s.r.l. era stato concluso un contratto di subappalto
che conservava la sua autonomia rispetto al contratto
principale di appalto così che se anche il direttore
poteva considerarsi rappresentante della committente
principale non poteva, tuttavia, considerarsi
rappresentante della sub committente e le direttive

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eseguite da Pro.Ge.Co.

impartite, in quanto provenienti da un soggetto terzo
non la potevano impegnare; in altri termini ha
attribuito decisiva prevalenza agli obblighi
contrattuali assunti dalle parti e non rispettati dalla
subappaltatrice.
rationes decidendi

non

hanno formato oggetto di impugnazione e l’intera
impugnazione
pertinenti

viene

sostenuta

da

argomenti

non

rispetto alla ben motivata decisione

impugnata.
Neppure è utilmente invocato l’art. 1660 c.c. che
compare nella rubrica, ma senza che nel motivo sia
specificato perché la norma risulterebbe violata.
La norma consente all’appaltatore di eseguire, anche
senza il previo accordo, delle variazioni al progetto
necessarie per l’esecuzione dell’opera, ma in mancanza
di accordo, l’appaltatore le esegue a suo rischio
qualora il giudice non ne accerti obiettivamente la
necessità e non ne determini il prezzo; una richiesta,
in questi termini, non risulta mai formulata nel
processo.
Neppure viene qui in rilievo l’art. 1663 c.c. del quale
pure si denuncia la violazione senza illustrarne il
motivo: la norma, semplicemente, impone all’appaltatore

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Queste specifiche e argomentate

di dare avviso al committente dei difetti della materia
e l’appaltatore, dopo avere dato l’avviso, deve
astenersi dall’eseguire l’opera e, se la esegue, resta
esonerato da responsabilità se il committente abbia
insistito nel pretenderne l’esecuzione (Cass. 20/7/1979

non comporta il diritto al maggior compenso salvo la
procedura prevista dall’art. 1660 c.c..
Pertanto sia il motivo che il relativo quesito (se
Pro.Ge.Co. abbia correttamente adempiuto i propri
obblighi di subappaltatrice seguendo le indicazioni
direttamente impartite dal direttore dei lavori e
quindi dalla committenza) non sono pertinenti rispetto
al

decisum

sostenuto da ragioni diverse (l’autonomia

del contratto di subappalto, il divieto per la
subappaltatrice di operare in deroga rispetto agli
accordi, l’assenza di poteri rappresentativi di
Pro.Ge.Co. nel direttore lavori che rappresentava
invece la committente principale).
Il motivo così formulato deve essere dichiarato
inammissibile.
E’ parimenti completamente “fuori tema” e, quindi,
inammissibile, l’ulteriore censura compendiata nel
quesito se la semplice richiesta di attenersi alle

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n. 4339; Cass. 17/5/2010 n. 12044), ma ciò, comunque,

modalità

esecutive

concordate

senza

alcuna

contestazione specifica costituisca contestazione delle
opere eseguite da Pro.Ge.Co.
Infatti, la Corte di appello ha rilevato che non era
stata sollevata una eccezione di tardività della

fatto che General Impianti s.r.l. non aveva esercitato
la garanzia per vizi, ma si era limitata a chiedere di
pagare secondo quanto pattuito in contratto.
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile senza provvedimento sulle spese perché la
parte intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 9/5/2013.

denuncia dei vizi e che, in ogni caso, era decisivo il

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