Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19237 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19237 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 19/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 20212-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI T, DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GRASSO GIUSEPPINA;

– intimata avverso la sentenza n. 2790/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAli di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/06/2015;

7Ì/

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione

Grasso Giuseppa, socia della Russo Pesca di Russo S. & C.

cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il suo reddito da
partecipazione, per l’anno di imposta 2000, a seguito di verifica
effettuata nei confronti della predetta società. La CTP di
Catania, con sentenza n. 499/3/08, accoglieva il ricorso della
contribuente in ragione dell’avvenuto annullamento dell’avviso
di accertamento emesso a carico della società. La decisione
veniva confermata in grado d’appello dalla CTR Sicilia con la
sentenza indicata in epigrafe, sul presupposto che
l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei
confronti del sodalizio societario, in quanto atto pregiudiziale, è
idoneo a travolgere l’accertamento a carico della socia.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due
motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo l’Agenzia censura la violazione e falsa
applicazione degli artt. 14 e 29 D.Lgs. n. 546/1992 e prospetta
la nullità dell’intero procedimento per mancata integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione
dell’art. 295 c.p.c., per non aver la CTR provveduto alla
sospensione necessaria del processo in attesa del passaggio in
giudicato della decisione principale relativa alla società, quale

Ric. 2016 n. 20212 sez. MT – ud. 07-06-2018
-2-

snc, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con

accertamento presupposto per la rettifica del reddito della
socia.
Il primo motivo è fondato.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.,
Sez. Un., n. 14815/2008; Cass., n. 25300/2014; Cass., n.

dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci
delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
(salvo che si prospettino questioni personali). Ne discende che
tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto, in quanto non ha ad oggetto
una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di litisconsorzio necessario originario.
Pertanto, la proposizione del ricorso da parte di uno dei
soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai
sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche d’ufficio con conseguente rinvio al giudice
di primo grado (Cass. n. 3523/2018; Cass. n. 1472/2018).

Ric. 2016 n. 20212 sez. MT – ud. 07-06-2018
-3-

23096/2012), che il Collegio condivide, l’unitarietà

Né la nullità dell’intero procedimento è evitabile in
applicazione della giurisprudenza di questa Corte per la quale
due distinte pronunce, relative alla società ed al socio, se
adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella
medesima circostanza e nel contesto di una trattazione

realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del
litisconsorzio formale (Cass. n. 12375 del 2016). In particolare
questa Corte (Cass., n. 5108/2017; Cass., Sez. Un., n.
14815/2008; Cass. 3811/2018) ha affermato che quando

ogq- etto della controversia sía l’accertamento dl reddito di una
società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di
ciascun socio, per il principio della trasparenza, ex art. 5 del
d.P.R. n. 917 del 1986, deve ritenersi già soddisfatta l’esigenza
del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in
essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo
giudice seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno
ugualmente ricevuto completezza del contradditorio.
Nel caso di specie, invece, all’avviso di accertamento
notificato alla società è seguito un processo, celebrato e
definito nei gradi di merito e quindi approdato dinanzi a questa
Corte, senza che mai si sia provveduto alla necessaria
integrazione del contraddittorio con la socia, la quale attinta da
distinto avviso di accertamento, relativo alla rettifica del
reddito di partecipazione conseguente all’accertamento nei
confronti della società, ha a sua volta instaurato un autonomo
giudizio.
Orbene, è di tutta evidenza che i giudizi si sono tutti
sviluppati senza il rispetto del litisconsorzio necessario,
essendo mancata nei gradi di merito quella contestualità di
pronunce, adottate dallo stesso collegio in identica
Ric. 2016 n. 20212 sez. MT – ud. 07-06-2018
-4-

sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia

composizione e nella medesima circostanza e unitario contesto
di trattazione, relative a tutti gli avvisi di accertamento che
hanno attinto la società ed i soci.
Ai principi sopra ricordati non si è dunque conformato il
giudice di appello, il quale, a fronte della violazione dell’art.

rigettato il motivo di ricorso sul rilievo che “l’esegesi di
legittimità desta perplessità essendo stata da sempre pacifica
la dipendenza del debito del socio da quella della società”.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento
del secondo.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo
motivo, assorbito il secondo, va ritenuta la nullità dell’intero
giudizio, disponendosi la trasmissione di tutti gli atti alla CTP di
Catania affinché provveda alla definizione dell’intera
controversia, previa costituzione del regolare e completo
litisconsorzio, altresì provvedendo sulle spese del presente
giudizio
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla (
CTP di Catania anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 7.6.2018 nella camera di consiglio dell sesta
sezione civile in Roma.
Il Pisidente

102 c.p.c. prospettata dall’Ufficio in sede di gravame, ha

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA