Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19237 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 15/09/2020), n.19237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21043-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO

36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2014 R.G.N. 455/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 167 del 2014, la Corte d’appello di Venezia, per quanto ancora qui rileva, accogliendo l’impugnazione dell’Inps ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha riconosciuto a C.R., in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo Tribunale n. 195 del 2010 (che aveva accertato il diritto del C. alla rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per il periodo 20 marzo 1973- 31 dicembre 1992), il diritto a percepire gli arretrati conseguenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico per effetto dei riconosciuti benefici dall’esposizione all’amianto, sin dal primo aprile 1998 (cioè dal decennio anteriore alla data della domanda di ricostituzione della pensione) e non già dalla data di riconoscimento del diritto a pensione ((OMISSIS)) come richiesto dal ricorrente;

in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, per ragioni logiche e sistematiche, non poteva condividersi l’opinione del primo giudice che aveva interpretato il giudicato nel senso che la domanda amministrativa di cui genericamente la sentenza aveva parlato dovesse intendersi quale domanda di pensione e non già quella di ricostituzione della pensione;

avverso tale sentenza, C.R. propone ricorso per cassazione incentrato su di un motivo, illustrato da memoria, e relativo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), alla violazione dell’art. 2909 c.c., per erronea interpretazione della sentenza n. 195 del 2010 già passata in giudicato e per violazione dell’art. 12 preleggi, non essendovi dubbio che la domanda amministrativa indicata in tale sentenza fosse quella diretta ad ottenere la pensione;

resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è infondato;

il ricorrente ha esposto che il dispositivo della sentenza n. 195/2010, costituente il giudicato per la cui esecuzione fu proposto il ricorso per cui è causa, per la parte qui di interesse, risulta articolato nel modo seguente:”..(…) e per l’effetto condanna l’Inps ad erogare la relativa prestazione pensionistica se il ricorrente, effettuata la rivalutazione di cui sopra, risulterà aver maturato l’anzianità contributiva sufficiente a far data dal momento della presentazione della domanda amministrativa, ovvero a ricostituire la pensione, qualora lo stesso sia già titolare della stessa, sulla base della diversa anzianità contributiva, calcolata sulla base dell’anzianità contributiva risultante dopo aver effettuato la rivalutazione, oltre agli arretrati a far data dalla presentazione della domanda amministrativa e gli interessi dal 121 giorno dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero dal successivo momento di maturazione del diritto alla pensione di anzianità”;

ritiene, ancora, il ricorrente che sia nella prima ipotesi che nella seconda, laddove si parla di domanda amministrativa, si intenda la domanda con cui si è richiesta la pensione e ciò sia per ragioni sistematiche che testuali, come confermerebbe la clausola finale ” ovvero dal successivo momento di maturazione del diritto alla pensione di anzianità” ove la congiunzione ovvero avrebbe natura dichiarativa e non disgiuntiva;

la sentenza impugnata, invece, ha osservato che, seppure il testo non sia esplicito, va data preminenza alla considerazione che, laddove il destinatario del riconoscimento del beneficio sia già pensionato, la ricostituzione del trattamento non può che decorrere dalla data di presentazione della stessa domanda di riconoscimento del beneficio L. n. 257 del 1992, ex art. 13 ed a conferma di ciò si utilizza, sia l’argomento sistematico, secondo il quale la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione è necessaria al fine di configurare il diritto preteso, che l’argomento logico, secondo il quale posto che il diritto a pensione non può che decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, non avrebbe alcun senso l’interpretazione richiesta che farebbe decorrere il diritto alla ricostituzione della pensione prima ancora del giorno di decorrenza della stessa pensione;

questa Corte di cassazione (vd. da ultimo Cass. n. 24162 del 13/10/2017) ha avuto modo di affermare che il giudicato esterno è assimilabile agli “elementi normativi”, sicchè la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione;

ciò in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce,

all’interpretazione delle norme giuridiche; pertanto, l’erronea presupposizione dell’esistenza del giudicato, equivalendo ad ignoranza della “regula iuris”, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. n. 11356 del 2006);

quanto ai concreti criteri interpretativi, da rinvenirsi nelle indicazioni imposte dall’art. 12 preleggi, va poi ricordato che nell’ipotesi in cui la interpretazione letterale di una norma di legge, o (come nella specie) in presenza di giudicato, sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del testo, della “mens legis”;

soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si mostri infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario, l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr. Corte cass. n. 2533 del 03/12/1970; Cass. n. 5128 del 06/04/2001; Cass. n. 24165 del 2018);

la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, dal momento che a fronte di un utilizzo palesemente ambiguo dell’espressione “domanda amministrativa”, che può riferirsi sia alla domanda di riconoscimento del beneficio e consequenziale ricalcolo del trattamento in godimento, sia alla originaria pensione di anzianità, all’interno di un testo che contempla sia l’ipotesi in cui il destinatario del beneficio non fruisce ancora di pensione e sia che già tale trattamento sia in godimento, ha ritenuto il testo stesso non chiaro e, dunque, non suscettibile di interpretazione meramente letterale;

quindi, ha fatto ricorso al criterio interpretativo sistematico, richiamando sostanzialmente il consolidato orientamento che ha riconosciuto il carattere autonomo del diritto ai benefici derivanti da esposizione all’amianto ed ha preferito attribuire al testo il significato di domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1991, art. 13;

tale risultato ermeneutico è stato, ulteriormente, validato dalla considerazione logica secondo la quale ad interpretare diversamente si sarebbe dovuto ammettere che il beneficio sulla pensione già in godimento, rappresentato da differenze sui ratei già maturati e riscossi, possa iniziare a decorrere da un momento precedente al momento di decorrenza della stessa pensione;

in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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