Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19237 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017), n. 19237
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9732/2012 R.G. proposto da:
Sud Elettronica di Lamanna & Ostuni s.n.c., rappresentata e
difesa dall’Avv. Antonio Damascelli, elettivamente domiciliata
presso lo studio dall’Avv. Giovanni Bellomo in Roma alla via
Paisiello n. 15, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 1/6/12 depositata il 5 gennaio 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ATTESO CHE:
– Circa gli avvisi emessi nei suoi confronti a recupero di crediti d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate indebitamente compensati negli anni 2002/2003/2004, Sud Elettronica s.n.c. impugna per cassazione con due motivi la sentenza d’appello che ha escluso la decadenza del potere di ripresa, ad esso applicando il termine di otto anzichè di quattro anni.
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, conv. L. n. 2 del 2009, art. 1, comma 421, L. n. 311 del 2004, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per aver il giudice d’appello esteso il termine di otto anni previsto per il recupero dei crediti “inesistenti” al recupero dei crediti “non spettanti”.
– Il primo motivo è infondato: quando stabilisce il termine di otto anni per l’atto di recupero dei crediti “inesistenti”, il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, conv. L. n. 2 del 2009, non intende elevare l’inesistenza” del credito a categoria distinta dalla “non spettanza” (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico-giuridico), ma intende solo garantire un margine di tempo adeguato per le verifiche talora complesse riguardanti l’investimento generatore del credito d’imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43per il comune avviso di accertamento (Cass. 21 aprile 2017, n. 10112).
– Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio logico, per aver il giudice d’appello immotivatamente qualificato come inesistenti i crediti de quibus, mentre essi erano stati recuperati perchè non spettanti (a causa dell’omessa specificazione degli investimenti o del superamento dei limiti di utilizzo).
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, poichè funzionale al primo motivo e al sottostante distinguo “inesistenza”/”non spettanza”, motivo e distinguo dei quali si è appena constatata l’infondatezza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017