Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19236 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16273/2015 proposto da:

S.G., in proprio elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour presso la Cassazione rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6042/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente S.G. ricorre con due motivi, illustrati da successive memorie, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6042/48/14, depositata il 19 novembre 2014, che ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale per il pagamento di Irpef ed Iva relativa all’anno (OMISSIS), confermando la pronuncia di primo grado, di reiezione del ricorso.

La CTR, in particolare, riteneva che il contribuente avesse sollevato soltanto eccezioni generiche avverso la cartella impugnata, mentre dall’esame degli atti prodotti risultava che l’avviso di accertamento posto a fondamento della cartella medesima doveva ritenersi definitivo.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., ex art. 360, n. 3) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360, n. 5), censura la statuizione della cm secondo cui l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato, deducendo l’assenza di prova del perfezionamento della relativa notifica.

Il motivo, in ambedue le articolazioni, appare inammissibile.

Ed invero, pacifica l’applicabilità della nuova formulazione ex L. n. 134 del 2012, dell’art. 360 c.p.c., n. 5), al giudizio di cassazione anche in materia tributaria (Cass. Ss.Uu. 8053/2014), il motivo, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo o la violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova, ma denunzia piuttosto una carenza motivazionale della sentenza impugnata, risolvendosi in una contestazione della motivazione offerta dal giudice di merito.

Anche sotto altro profilo il ricorso è inammissibile.

Si osserva infatti che l’ art. 348 ter c.p.c., comma 5, anch’esso applicabile al presente giudizio in quanto il ricorso in appello risulta depositato il 21 marzo 2014, esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5), la sentenza di appello che, come nel caso di specie, conferma la sentenza di primo grado, onde in ipotesi di cosiddetta “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità è possibile soltanto ove la motivazione sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Cass. 26097/2014).

Nessuna di tali ipotesi appare tavvisabile nel caso di specie.

Con il secondo e terzo motivo il contribuente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di legge ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, nn. 3) e 5), in relazione alla L. n. 4 del 1929, art. 24, L. n. 241 del 1990, artt. 7 e segg. e L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, censura la statuizione della CTR secondo cui non essendo stato impugnato l’atto prodromico, la cartella di pagamento non può essere impugnata se non per vizi propri, rilevando che oggetto della presente controversia non è l’impugnazione della cartella di pagamento, bensì del ruolo.

Deduce inoltre in via del tutto generica l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento.

Pure tali motivi, che in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili.

Si osserva anzitutto che la definitività dell’avviso di accertamento, che costituisce la fondamentale ratio decidendi della pronuncia impugnata, preclude l’impugnazione sia della cartella esattoriale che del ruolo.

Va inoltre rilevata la novità della questione afferente l’omessa notifica dell’avviso di accertamento che risulta proposta per la prima volta nel presente giudizio.

E’ infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 4787 /2012).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese dell’esente giudizio, che liquida in 2.300,00 Euro per compensi oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA