Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19236 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19236 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2222-2016 proposto da:
EQUIT \LIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile
del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO)
NIARANI’il-A, rappresentata e difesa dall’avvocato SII XI()
PIANTANIDA;

– ricorrente contro
ANNUNZIATA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO) VISCARDI;

– contron.corrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n. 5868/9/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
Annunziata Giuseppe proponeva ricorso avverso 15
intimazioni di pagamento, relative alle annualità comprese tra
il 1993 ed il 2004, adducendo la loro emissione e notifica in
totale violazione di legge. Avverso la sentenza pronunciata dai
primi giudici, con la quale si riteneva correttamente espletato il
procedimento notificatorio, il contribuente proponeva appello.
La C.T.R. della Campania, in accoglimento del gravame,
riteneva non dimostrati gli elementi idonei a dimostrare
l’esistenza delle notifiche effettuate da parte di Equitalia, in
ragione della mancata allegazione degli originali delle cartelle e
della inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2712 e
2719 c.c. nonché 26 D.P.R. 602/73.
Avverso tale sentenza indicata in epigrafe, Equitalia Sud
S.P.A propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al
quale resiste con controricorso la parte contribuente.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud S.P.A.
prospetta la nullità della sentenza, in quanto la notifica dell’atto
di appello non risultava tempestiva, essendo avvenuta il giorno
successivo al termine finale previsto, donde la violazione degli
artt. 155, 325 e 327 c.p.c.
Il motivo è infondato.

Ric. 2016 n. 02222 sez. MT – ud. 07-06-2018
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GIOVANNI CONTI.

Va premesso che laddove vengano denunciati con il ricorso
per cassazione errores in procedendo, questa Corte è anche
giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli
atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto
quando, come nel caso di specie, è in gioco la

meno in cosa giudicata della sentenza di primo grado,
trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche
d’ufficio ex actis (Cass., Sez. Un. n. 6994/2010; Cass. n.
2870/2018; Cass. n. 16780/2015; Cass. n. 12885/2002),
anche ai fini terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n.
3004/2004; Cass. nn. 27300 e 19222 del 2013).
Nel caso di specie, dall’accesso agli atti risulta che la
sentenza della CTP è stata depositata il 15 giugno 2012 sicchè
l’ultimo termine per l’impugnazione, tenuto conto della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, cadeva
il giorno 30 gennaio 2013 (ex art. 155 comma 4 c.p.c.), e la
notifica avvenuta, per stessa ammissione della Equitalia,
proprio quel giorno è tempestiva.
Con i motivi di ricorso secondo e terzo, Equitalia prospetta
la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. 602/73,
2712 e 2719 c.c., 345 e 116 c.p.c.
La CTR sarebbe incorsa in duplice errore ritenendo, per l’un
verso, che la mancata esibizione degli originali delle cartelle e
delle relative notifiche determinasse l’inesistenza del
procedimento notificatorio e per altro, che dovesse negarsi
valore alle fotocopie esibite. L’ufficio censura tali conclusioni in
ragione della produzione in giudizio degli avvisi di
accertamento delle raccomandate con le quali sono state
notificate le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni

Ric. 2016 n. 02222 sez. MT – ud. 07-06-2018
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ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio o

impugnate e del mancato rispetto dell’apposita procedura
prevista per il disconoscimento della documentazione esibita.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.
Ed invero, secondo i principi elaborati da questa Corte, in
tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre

perfezionamento del procedimento di notificazione e della
relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di
ricevimento, non essendo necessario che l’agente della
riscossione produca l’originale della cartella di pagamento, la
quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve
ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la
presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile
solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza
sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (v. Cass. n.
4733/2018; Cass. n. 706/2018; Cass. n. 2790/2016; Cass. n.
9246/2015; Cass. n. 15315/14).
Si è ulteriormente chiarito che in tema di notificazione a
mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per
la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la
notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da
parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata
nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal
consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di
notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non trovando
applicazione la disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla

I. n. 890 del 1982 e dal codice di rito (Cass. n. 16949/2014;
Cass. n. 1408/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n.
23511/2016).
Ric. 2016 n. 02222 sez. MT – ud. 07-06-2018
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1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del

Orbene, la CTR non ha correttamente applicato i superiori
principi. Ed infatti, ha errato nel ritenere l’insussistenza degli
elementi idonei a dar prova dell’esistenza delle notifiche
effettuate in ragione del mancato deposito degli originali della
cartelle di pagamento.

cassata in accoglimento dei motivi secondo e terzo, rigettato il
primo motivo, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM

Accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigettato il primo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 7 giugno 2018 nella camera di consigIic della
sesta sezione civile in Roma.
Il Pieitnte

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Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata va

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