Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19236 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 07/07/2021), n.19236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Annamaria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18884/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elett.te domiciliato in Roma alla via Calcutta n. 25,

presso lo studio dell’avv. Maurizio Bruno, da cui è rapp.to e

difeso come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8067/3/17 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 27/12/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 maggio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 8067/3/17, depositata in data 27 dicembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 17204/27/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento di una unità immobiliare sita in (OMISSIS), di proprietà di C.M. e C.A., da categoria A/5, classe 3, a categoria A/2, classe 2, all’esito di una revisione disposta ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335;

3. la CTP aveva accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione; la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi per la notifica di un’agenzia di recapito privata, per l’inesistenza della notifica;

4. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 14 giugno 2018, affidato a due motivi; il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto validamente effettuata, ma inesistente, la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo posta privata, senza applicare la regola del perfezionamento per il notificante a far data dalla spedizione;

2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver dato atto che la notifica aveva raggiunto il suo scopo all’esito della tempestiva costituzione del destinatario.

Osserva che:

1. Preliminarmente va rilevato che, come correttamente eccepito dal controricorrente C.M., nella presente controversia sussiste una situazione di litisconsorzio necessario con C.A., nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha omesso la notifica del ricorso; litisconsorzio sia di natura sostanziale, in quanto

comproprietario dell’immobile oggetto di accertamento, che processuale, data la sua presenza quale parte nei precedenti giudizi di merito.

Costituisce, tuttavia, principio consolidato quello secondo cui “Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.” (Vedi Cass. n. 11287 del 2018; n. 15106 del 2013).

1.1 Nella specie, sussistendo ragioni che impongono di disattendere il ricorso, in quanto i due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento nei termini appresso indicati, questa Corte è esentata, anche in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio (Vedi Cass. n. 10839 del 2019).

2. La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigore del regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, nonchè quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020.

La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo.”

2.1 Pur avendo ritenuto che la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione, che l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo escluda che si possa parlare di inesistenza, che in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte, il Giudice della nomofilachia ha tuttavia precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perchè l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.

Perchè l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. U, n. 13452 e 13453 del 2017).

Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchè necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile (ancora Cass. Sez. U, n. 13452 e 13453, cit.).

2.2 Poste in sequenza la questione della nullità della notifica e quella dell’ammissibilità del ricorso, secondo le S.U. di questa Corte la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione; in tal caso, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto da parte del notificante all’operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, ma potrà assumere rilevanza solo il momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio.

La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di posta privata dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare la proposizione del ricorso “…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate” (giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2).

All’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data rilevante ai fini della sua tempestiva costituzione nel giudizio in cui è stato convenuto; ed è solo a questo momento che è possibile, dunque, fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell’impugnazione.

3. Tanto premesso, pur dovendosi correggere la motivazione della CTR nel senso della nullità e non della inesistenza della notifica, il ricorso non può comunque trovare accoglimento.

3.1 Occorre ricordare che quando è in discussione la violazione o la corretta interpretazione di una norma di diritto, non rilevano i supposti errori motivazionali della decisione impugnata, perchè, come si desume dall’art. 384 c.p.c., quando viene sottoposto a sindacato il giudizio di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato alla plausibilità della giustificazione (tra le tante, vedi Cass. n. 20719 del 2018 e n. 13086 del 2015).

Sicchè un giudizio di diritto potrà risultare incensurabile anche se mal giustificato, perchè, secondo quanto prevede appunto l’art. 384 c.p.c., comma 4, la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma solo a correzione da parte della Corte, quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cass. Sez. U 25 novembre 2008 n. 28054).

3.2 La sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla, nel caso in esame, non può rilevare ai fini della tempestività dell’appello che, sebbene consegnato all’operatore di posta privata il 14-2-2017 (ultimo giorno utile, tenuto conto della sospensione feriale di 31 giorni dal 1 al 31 agosto 2016, su cui vedi Cass. n. 17640 del 2020), è stato ricevuto dai destinatari solo in data 16-2-2017, e quindi tardivamente rispetto ad una sentenza depositata il 13-7-2016.

3.3 Risultando con certezza l’inosservanza del termine di decadenza dall’impugnazione, che, in quanto correlata alla tutela d’interessi indisponibili è, come tale, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (Vedi Cass. n. 11666 del 2015), si rende superfluo ogni ulteriore esame, dovendosi confermare la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, seppure per tardività e non per inesistenza della notifica.

4. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.

4.1 Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, e solo una recente composizione all’esito dell’intervento delle Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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