Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19236 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14058-2016 proposto da:

MEDICONF SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT’ANGELA

MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PANZAROLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE ERNESTO

URBANO GUALENI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6332/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Mediconf s.r.l. in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento con cui era stato recuperato a tassazione il credito d’imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8 derivante dall’acquisto di un capannone industriale, utilizzato in compensazione negli anni 2005 e 2006. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che il capannone, oltre a non essere dotato delle attrezzature e dei macchinari destinati all’attività produttiva e commerciale riconducibili alla contribuente, era stato concesso in uso gratuito ad altra società che svolgeva attività diversa.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 8, commi 1 e 2. Sostiene che il capannone per cui è causa aveva destinazione industriale, era strumentale per natura e, dunque, era certamente ammortizzabile sicchè il credito d’imposta spettava.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000. Sostiene che la norma non prevede la decadenza dall’agevolazione per il solo fatto che il bene sia destinato alle finalità estranee all’esercizio dell’impresa ma ricollega tale decadenza alla sola ipotesi in cui la destinazione non sia realizzata nel quinquennio successivo, vale a dire dopo la sua entrata in funzione, mentre nulla è previsto per la destinazione assunta dal bene prima che lo stesso sia entrato in funzione.

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR pronunciato in ordine al rilievo della illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni derivante: a) dal fatto che non era stata fatta applicazione del cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12; b) dal fatto che nell’atto di recupero non era indicato il criterio che aveva determinato la quantificazione delle sanzioni; b) dal fatto che non era ravvisabile colpa nel comportamento della società date le oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente natura assorbente del primo. Esso è infondato. Invero la L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, prevede: “Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.

Ora, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il beneficio del credito d’imposta per nuovi investimenti, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7, è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee. Perchè sussista il requisito della strumentalità indicato è necessario che i costi e i ricavi si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata non solo quei costi e quei ricavi, ma l’oggetto stesso della propria attività di impresa (Cass. n. 3310 del 11/02/2009). Nel caso che occupa la CTR ha accertato che la contribuente ha acquisito un bene ultimato (il capannone industriale) e lo ha ceduto a terzi per finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, per il che l’agevolazione deve ritenersi non spettante. E ciò in quanto la norma antielusiva ricollega l’agevolazione all’impiego del bene acquisito nel ciclo produttivo, pur facendo salva la possibilità che esso non venga utilizzato entro il biennio dalla sua acquisizione o ultimazione per la ragione che può essere necessario tale lasso di tempo al fine di predisporre l’utilizzo del bene stesso nel ciclo produttivo esistente. Tuttavia non si può ritenere che il contribuente, che intenda avvalersi dell’agevolazione, sia facoltizzato a cedere a terzi l’uso del bene nel biennio in cui è consentito che esso non sia messo in funzione nel ciclo produttivo, considerato che in tale evenienza viene meno la ratio del beneficio, che comporta la necessità che i beni vengano utilizzati dall’acquirente, ammesso al regime di favore, all’interno della sua struttura produttiva, operante in area svantaggiata (cfr. Cass. n. 13422 del 30/06/2016; Cass. n. 16004 del 29/07/2015; Cass. n. 20411 del 26/09/2014).

2. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.

3. Il terzo motivo è fondato. Invero la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine al motivo concernente le sanzioni proposto con l’atto introduttivo del giudizio e riproposto con l’atto di controdeduzioni in appello (paragrafo 2), per il che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla CTR del Lazio in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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