Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19235 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16251/2015 proposto da:

F.F., rappresentata e difesa dall’Avv. CLAUDIO MAGGIOLO,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 29, presso lo

studio dell’Avv. ANDREA MICCICHE’, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente l’avvocato GIUSEPPE

PARENTE, giusta procura speciale in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Chiricotto Simona, per delega verbale dell’Avv.

Parente Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto si riporta

agli scritti del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente F.F. ricorre con un unico motivo, illustrato da successiva memoria, nei confronti di Equitalia Nord spa, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 2150/06/14, depositata il 15 dicembre 2014, che ne ha respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento per Irpef relativa all’anno (OMISSIS), confermando la pronuncia di primo grado, di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.

La CTR, in particolare, premesso che nella notifica a mezzo servizio postale la compilazione della relata è adempimento posto nell’esclusivo interesse del notificante, avendo lo scopo di fornire al richiedente prova dell’avvenuta spedizione, rilevava che nel caso di specie era pacifica la rituale ricezione dell’atto, notificato a mezzo servizio postale, da parte della contribuente e la conseguente tardività del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la nullità della notifica della cartella per mancata produzione della relata di notifica, posto che Equitalia aveva esibito in giudizio unicamente la ricevuta della raccomandata.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Pacifico che nel caso di specie la cartella fu notificata a mezzo raccomandata A/R D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26, questa Corte ha costantemente affermato che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente del citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (ex multis Cass. 6395/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente alla refusione ad Equitalia delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre ad accessori di legge, rimborso spese vive in misura di Euro 200,00 euro e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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