Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19235 del 20/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19235 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 13802-2007 proposto da:
CLAUDIO,

CHIARI

CHIARI

SILVIA,

CHIARI

PAOLA,

TERENZIANI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA

COLA

DI

RIENZO

271,

lo

presso

studio

dell’avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOGLIA
GIUSEPPE;
– ricorrenti contro

BOTTIONI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

GIUSEPPE

FERRARI,

12,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 20/08/2013

dell’avvocato SMEDILE SERGIO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati POZZI MICHLE, VILLA
FULVIO;
– controri corrente nonchè contro

ofocA,

(‹Y

R,4 Z4.7- 2,6’21°1( 2–

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PARMA,P.4 V.0)
depositat4 il 05/03/2007

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato Tessarolo Costantino difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Smedile Sergio difendore della
controricorrente che si riporta alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

BOTTIONI AMILCARE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla narrati-.a del ricorso si apprende che Claudio, Silvia e Paola Chiari e
Sergio Terenziani, accettata con beneficio d’inventario l’eredità di Nello
Chiari loro devoluta per rappresentazione, esercitavano innanzi al Tribunale

c.c. un termine ai chiamati Amilcare ed Elena Bottioni (ed anche a Franco
Bottioni, il quale pochi giorni dopo dichiarava la propria accettazione
beneficiata) per accettare l’eredità stessa. A tale domanda Elena Bottioni si
opponeva, eccependo la carenza della legittimazione attiva degli istanti, ché a
suo giudizio la qualità di erede spettava soltanto a Carla Chiari. Altro ricorso
Claudio, Silvia e Paola Chiari e Sergio Terenziani proponevano ad altri fini
(non meglio chiariti nel ricorso), sempre relativamente alla medesima eredità.
Entrambi i ricorsi erano dichiarati inammissibili uu separati
provvedimenti, sul comune presupposto che con l’accettazione dell’eredità da
parte di Carla Chiari i ricorrenti non avevano più il diritto di accettare a loro
volta l’eredità.
I rispettivi reclami proposti innanzi allo stesso Tribunale in composizione
collegiale erano respinti con separati decreti, avverso i quali Claudio, Silvia e
Paola Chiari e Sergio Terenziani propongono un unico ricorso per cassazione
ai sensi dell’art. 111 Cost., cui resiste con controricorso Elena Bottioni.
Amikare Bottioni è rimasto intimato.
Ricorrenti e controricorrente hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3

di Parma un’azione interrogatoria affinché fosse fissato ai sensi dell’art. 481

1. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso, perché
proposto contro due diversi decreti resi in distinti procedimenti (nn. 2382/06 e
87/07 R.G. reclamo Trib. Parma).
1.1. – Questa Corte ha avuto modo di osservare che nell’ordinamento

impugnati più sentenze o provvedimenti, tranne che nei casi nei quali le
sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti e
nell’ambito di un unico procedimento, ancorché in diversi fasi o gradi.
Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contestualmente
contro decisioni diverse, pronunciate dal giudice di merito all’esito di
procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché intercorsi fra
le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte
coincidenti. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per
cassazione proposto avverso due distinti decreti in materia di concorso negli
oneri di mantenimento della prole ex art.148 c.c. emanati nel corso di
procedimenti diversi, tra le stesse parti, con deduzione di motivi di gravame
parzialmente identici per l’uno e per l’altro provvedimento) (Cass. n.
10134/07; nello stesso senso, v. Cass. n. 13831/02).
S’impone, pertanto, la relativa declaratoria in rito.
2. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della
parte ricorrente.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle
spese, che liquid.d. in E 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA
come per legge.
4

processualcivilistico non è previsto che con un unico atto possano essere

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

della Corte Suprema di Cassazione, il 20.3.2013.

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