Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19235 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19235 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4964-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.17. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
INIMODAN SRL;

– intimata.avverso la sentenza n. 4540/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Data pubblicazione: 19/07/2018

Fatti e ragioni della decisione
La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
respinto l’appello proposto dall’ufficio, confermando la sentenza
di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento
emesso nei confronti della Imnnodan srl per la ripresa a

ritenendo che mancavano i necessari riscontri per desumere
che la movimentazione dei conti correnti personali
dell’amministratore della società Buffetti Cecilia, operata dal di
lei marito Guadagnoli Danilo, fosse riconducibile alla società in
mancanza della causale di tali movimentazioni.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita. La ricorrente ha
depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.32 c.1
e 2 dpr n.600/73 e 51 c.2 n.2 dPR n.633/1972. La CTR
avrebbe tralasciato di considerare che l’accertamento emesso a
carico della società si fondava non solo sulle movimentazioni
del conto corrente personale dell’amministratore unico Buffetti
Cecilia, ma anche sui conti della società.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta la
violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.32 c.1
n.2 dpr n.600/73 e all’art.51 c.2 n.2 dpr n.633/72. La CTR non
avrebbe considerato che, secondo i principi esposti da questa
Corte, le movimentazioni del conto corrente
dell’amministratore della società, eseguite dal di lei marito,
sono riferibili al sodalizio quando risulti provata la natura

Ric. 2017 n. 04964 sez. MT – ud. 06-06-2018
-2-

tassazione di vari tributi relativi all’anno d’imposta 2008,

fittizia dell’intestazione e comunque la sostanziale riferibilità
dei conti all’ente.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La CTR, invero, non ha fatto completamente menzione dei
conti correnti riferibili alla società, nè tale circostanza risulta

riprodotto dalla ricorrente a pag.6 del ricorso per cassazione.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso.
Tale conclusione resiste alle deduzioni esposte in memoria
dall’Agenzia, dalle quali non è dato rilevare che la questione
dell’esistenza di movimentazioni bancarie della società fosse
stata esposta come motivo di impugnazione della sentenza di
primo grado. In tale decisione, riportata a pag.5 del ricorso per
cassazione, era stato testualmente ritenuto: ‘…ferma e pacifica
la circostanza che le dette somme vennero movimentate dal
Guadagnoli sul conto corrente della Buffetti, non è dato capire
come tali somme possano essere attribuite all’attività di
impresa della Immodan s.r.l.’. Tale statuizione di prime cure,
anche alla luce degli stralci dell’appello dell’Ufficio riprodotti in
ricorso per cassazione, non fu oggetto di impugnazione in
secondo grado sotto il profilo dell’esistenza di movimentazioni
bancarie riferibili alla società, con ciò confermandosi le ragioni
che inducono a ritenere l’inammissibilità della censura.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La CTR ha
ritenuto, sulla base di un accertamento di fatto insindacabile da
parte di questa Corte, che non vi fossero elementi per ritenere
la riconducibilità del conto dell’amministratore alle attività della
società, facendo capo al Guadagnoli numerose attività
imprenditoriali condotte attraverso un’ulteriore società terza,
ritenendo pertanto condivisibile l’assunto del primo giudice
circa l’assenza di univoci collegamenti con la società odierna.
Ric. 2017 n. 04964 sez. MT – ud. 06-06-2018
-3-

oggetto dell’appello proposto dall’Ufficio sulla base di quanto

Orbene, l’Agenzia censura siffatta motivazione, ritenendo
che il giudice di appello non potesse svalutare la portata
presuntiva delle dichiarazioni rese dall’amministratrice della
società, in forza delle quali il Guadagnoli operava
esclusivamente sui conti correnti personali della predetta

Va ritenuto che la CTR non ha, anzitutto, violato i principi
espressi da questa Corte che imputano a carico
dell’amministrazione fiscale l’onere di ricondurre i conti dei
terzi, anche soci, alla società, pur su base presuntivacfr.Cass.n.8112/2016, Cass.n.15006/2017-.
Per altro verso, nemmeno si ravvisa un vulnus alle regole
in tema di valore delle presunzioni, ove si consideri che
l’Agenzia a torto si duole della svalutazione della portata delle
dichiarazioni rese dall’amministratore della società, nelle quali
non si ravvisa alcun elemento dal quale potere ricondurre i
conti personali alla società Immodan s.r.I., diversamente da
quanto asserito dall’Agenzia delle entrate. Ne consegue che il
vizio prospettato dall’Agenzia non trova alcuna conferma nelle
dichiarazioni anzidette nè, per come esso è formulato,
consente di attingere utilmente la decisione impugnata.
Il ricorso va per l’effetto rigettato. Nulla sulle spese.
PQM

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 6.6.2018 in Roma.
Il Presidente

Buffetti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA