Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19235 del 15/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19235
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3280-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1403/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, impugnando la sentenza della CTR Calabria indicata in epigrafe che, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle entrate Riscossione, riteneva inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente in primo grado dall’Agenzia, non risultando che gli stessi fossero stati allegati al fascicolo di secondo grado.
La parte intimata non si è costituita.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, art. 25 comma 2, artt. 32 e 58. La CTR avrebbe errato nell’escludere l’utilizzabilità in fase di gravame dei documenti prodotti tardivamente in primo grado.
La censura è fondata.
Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 58, deve avvenire, ai sensi dello stesso decreto, art. 32, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benchè irritualmente, nel giudizio di primo grado, poichè nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione – cfr. Cass. n. 5429/2018-.
Analogamente, Cass. n. 6652/2018 ha ritenuto che in tema di appello nel processo tributario, il documento contenente la delega di firma del sottoscrittore dell’atto di accertamento impugnato, che sia stato prodotto, ancorchè tardivamente, nel giudizio di primo grado, deve ritenersi acquisito automaticamente e ritualmente in quello di gravame, anche se depositato oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, atteso che – sebbene le modalità di produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – il documento era stato già messo a disposizione della controparte, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa da parte della stessa, mediante l’inserimento nel fascicolo di primo grado che, ai sensi del detto decreto, art. 25, comma 2, resta inserito in modo definitivo in quello d’ufficio e può essere restituito solo dopo il passaggio in giudicato della decisione.
A tali principi non si è affatto uniformato il giudice di merito che ha escluso di potere esaminare i documenti tardivamente prodotti in primo grado dall’Agenzia Riscossione, escludendo che gli stessi potessero essere esaminati sulla base dell’erroneo convincimento che detti documenti sarebbero dovuti formalmente confluire nel fascicolo di appello. Evenienza, come si è visto, esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020