Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19233 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 21/09/2011), n.19233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA

14, (STUDIO LEGALE SINAGRA – SABATINI – SANCI’) presso lo studio

dell’avvocato SABATINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SUPERDISTRIBUZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88,

presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPINA BARBARA, giusta delega in atti,

come da atto di costituzione e sostituzione di nuovo difensore del

29/06/11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1882/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/01/2009 r.g.n. 873/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2 011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO per delega FRANCO SABATINI;

udito l’Avvocato DANIELA DAL BO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto da V.S. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1514/2007 del 12 giugno 2007, di rigetto della domanda del V. di reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze della Superdistribuzione s.r.l. per illegittimità del licenziamento collettivo irrogatogli o, in subordine, di condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno derivante dall’inefficacia del licenziamento in corso di malattia.

La Corte d’appello dell’Aquila, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è infondata la tesi del lavoratore secondo cui il licenziamento in oggetto sarebbe inefficace (ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 12) a causa della carenza della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali (di cui al cit.

art. 4, comma 2) e della omissione della comunicazione dell’elenco dei lavoratori e dei criteri di individuazione del personale eccedente (cit. art. 4, comma 9);

b) infatti, tutto il procedimento per il licenziamento collettivo e l’esito di esso sono stati condivisi e approvati dalla RSA, sicchè tale comportamento vale come ratifica totale ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;

c) inoltre, essendo cessata l’attività aziendale con licenziamento di tutti i dipendenti, una comunicazione volta ad individuare i singoli lavoratori da licenziare e a specificare i motivi della scelta non avrebbe avuto alcun senso;

d) allo stesso modo, si deve fare applicazione del principio previsto dall’art. 157 c.p.c., della irrilevanza dei vizi pregressi del procedimento se non tempestivamente contestati e se superati, con riferimento al mancato adempimento dell’onere della previa comunicazione in forma scritta dell’inizio della procedura di mobilità, quando è incontestato che tutto il procedimento si è svolto nel contraddittorio delle parti e si è concluso con definizione concordata e accettata;

e) se il suddetto principio vale nel processo civile, a maggior ragione deve valere per procedure “procedimentalizzate” alle quali non possono certamente essere applicate regole formali più severe e prive di giustificazione sostanziale e, quindi, logica;

f) nel caso di specie i vizi eccepiti non attingono minimamente alcun interesse reale, non essendo stata neppure prospettata una qualche lesione effettivamente prodotta dalle denunciate inosservanze.

2. Il ricorso di V.S. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, la Superdistribuzione s.r.l..

Le parti depositano anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, e art. 5, comma 5.

Sulla base della comunicazione dell’avvio della procedura di mobilità in oggetto – avvenuta con lettera del 16 giugno 2000, di cui si riproduce il testo, nella parte relativa all’indicazione dei destinatari – si rileva che la suddetta comunicazione risulta essere stata inviata alle sole associazioni di categoria, ma non alle rappresentanze sindacali aziendali, che la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, indica come destinatarie della stessa.

Si osserva che, del resto, la Corte d’appello nella sentenza impugnata muove dall’implicito presupposto che l’avvio della procedura di mobilità in oggetto non sia stato comunicato per iscritto alle RSA con le pertinenti ragioni, tanto è vero che ritiene sanata tale omissione sulla base dei principi generali di cui agli artt. 156 e 157 c.p.c..

A tale risultato la Corte aquilana perviene sull’assunto secondo cui le alterazioni procedurali sarebbero prive di incidenze sull’atto finale del licenziamento quando il controllo sindacale – che costituisce lo scopo della procedimentalizzazione in oggetto – è stato realmente garantito dall’accordo con le organizzazioni sindacali ugualmente intervenuto.

Ad avviso del ricorrente, tale tesi si pone, però, in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, dai quali si desume che non si può fare ricorso ai principi generali dettati dagli artt. 156 e 157 c.p.c. per ovviare a mancanze procedurali previste dalla L. n. 223 del 1991 e che la omessa comunicazione alle RSA è un vizio che, non solo non è sanabile con la partecipazione delle stesse RSA alla procedura sindacale e la sottoscrizione dell’accordo, ma si trasmette a tutti gli atti successivi e, in particolare, al licenziamento.

2- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 5, (sotto altro profilo).

Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la omessa comunicazione de qua non è idonea a determinare l’inefficacia del licenziamento in quanto non è stata prospettato che tale omissione abbia effettivamente prodotto una lesione.

Si rileva che la suddetta statuizione si pone in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli adempimenti formali prescritti dalla L. n. 223 del 1991 sono da considerare inderogabili e perchè dalla loro violazione derivi la pronuncia di inefficacia del licenziamento il lavoratore non è tenuto ad allegare o dimostrare alcuna “effettiva lesione”, diversa dalla perdita del posto di lavoro per effetto di una procedura attuata in violazione della legge.

3.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2.

Si sottolinea che è pacifico che il V. è stato licenziato con lettera del 6 luglio 2000 e che la società datrice di lavoro ha provveduto alla comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2 (recte: comma 9), con lettera 28 dicembre 2000-4 gennaio 2001.

A fronte della denuncia del ricorrente della violazione della regola della contestualità della suddetta comunicazione rispetto ai licenziamenti, la Corte d’appello ha affermato che una comunicazione diretta ad individuare i singoli dipendenti da licenziare e a specificare i singoli motivi della scelta nella specie non avrebbe avuto alcun senso, visto che è cessata l’attività aziendale e sono stati licenziati tutti i dipendenti.

Secondo il ricorrente tale tesi si pone in aperto contrasto con la L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2, che assoggetta a tutti gli obblighi procedurali ivi previsti anche i licenziamenti collettivi disposti da datori di lavoro che intendono cessare l’attività.

Essa, inoltre, viola il cit., art. 4, comma 9, non solo dal punto di vista formale, ma anche nella sua ratio che è quella di consentire al singolo lavoratore di conoscere le motivazioni individuali del licenziamento per poter procedere alla relativa impugnazione entro il prescritto termine di sessanta giorni.

2 – Esame dei motivi di ricorso 4.- I motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione, sono fondati.

In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, in materia di licenziamenti collettivi:

1) la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 è finalizzata alla tutela non solo degli interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell’interesse pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell’interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro e, in particolare alla verifica dei criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell’istituto della mobilità, sicchè è da escludere che l’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima (Cass. 7 giugno 2003, n. 9153; Cass. 15 maggio 2006, n. 11101; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3603), che si trasmette anche al licenziamento rendendolo inefficace (Cass. 9 settembre 2003, n. 13196; Cass. 18 gennaio 2005, n. 880; Cass. 2 marzo 2009, n. 5034);

2) l’impresa che intenda cessare l’attività e licenziare tutti i dipendenti salvo un gruppo individuato in base al possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione, deve egualmente effettuare, a pena di inefficacia del licenziamento, la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, con la precisazione delle modalità di attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra tutte le professionalità del personale in servizio rispetto allo scopo perseguito, senza che assuma rilievo l’unicità del criterio adottato ancorchè concordato con le organizzazioni sindacali (vedi, per tutte: Cass. 28 ottobre 2010, n. 22033);

3) in tema di procedura di mobilità, la previsione, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con la quale da inizio alla procedura, deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perchè lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva (vedi, da ultimo:

Cass. 6 giugno 2011, n. 12196; Cass. 13 febbraio 2010, n. 3603);

4) infatti, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all’applicazione di criteri in sè oggettivi (vedi, per tutte: Cass. 9 giugno 2011, n. 12544).

5 – La Corte d’appello dell’Aquila si è del tutto discostata dai suddetti principi in quanto, pur dando per scontate le avvenute omissioni della preventiva comunicazione scritta dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo alle rappresentanze sindacali aziendali (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2) e della contestuale comunicazione agli interessati dell’elenco dei lavoratori da licenziare e dei relativi criteri di individuazione (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9), ha ritenuto tuttavia tali vizi irrilevanti rispetto al licenziamento del V..

Alla suddetta conclusione la Corte aquilana è pervenuta sulla base del principale assunto secondo cui le suddette omissioni non avrebbero determinato l’inefficacia del licenziamento del ricorrente (ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12) perchè:

a) tutto il procedimento per il licenziamento collettivo e l’esito di esso sono stati condivisi e approvati dalla RSA, sicchè tale comportamento avrebbe il valore di ratifica totale ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;

b) essendo cessata l’attività aziendale con licenziamento di tutti i dipendenti, una comunicazione volta ad individuare i singoli lavoratori da licenziare e a specificare i motivi della scelta non avrebbe avuto alcun senso;

c) anche nel caso di specie si dovrebbe fare applicazione del principio previsto dall’art. 157 c.p.c., della irrilevanza dei vizi pregressi del procedimento se non tempestivamente contestati e se superati;

d) conseguentemente, i vizi eccepiti si dovrebbero considerare irrilevanti rispetto al licenziamento de qua in quanto essi non attingono minimamente alcun interesse reale e non è stata neppure prospettata una qualche lesione effettivamente prodotta dalle denunciate inosservanze.

E’ del tutto evidente che la motivazione della sentenza impugnata si è, nel suddetto modo, del tutto discostata dai suindicati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte i quali, a loro volta, sono da considerare come corollari, diretti e/o indiretti, del generale principio secondo cui in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. 23 luglio 1991, n. 223, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione, ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso (vedi, per tutte: Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541).

3 – Conclusioni.

6.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che si adeguerà ai principi sopra indicati (vedi, spec. punto 4) e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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