Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19233 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19233 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 5834-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– ricorrente contro
SANNA GABRIELLA, AZIENDA SANITARIA LOCALE N6 SANLURI;
– intimati avverso l’ordinanza n. 13947/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 19/07/2018

RILEVATO CHE

L’ INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ha
proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza
n. 13947, depositata il 5/6/2017, deducendo che questa Corte,
nell’accogliere integralmente il ricorso dell’Istituto, aveva

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, ancorché l’accoglimento del ricorso fosse preclusivo
dell’applicazione dell’art. 13, c. 1 quater D. P. R. 30 maggio 2002 n.
115, che consegue all’integrale rigetto del ricorso medesimo;

controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è
stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE

Va disposta la correzione dell’errore materiale segnalato poiché,
stante l’accoglimento del ricorso, i brani dell’ordinanza con i quali, in
motivazione e nel dispositivo, si fa riferimento al raddoppio
dell’importo dovuto per contributo unificato devono ricondursi
pacificamente a errore materiale, conseguendo la misura, a norma
dell’art. 13 Testo Unico spese di giustizia, al caso in cui
“l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento
(Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009,
n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213);

Ric. 2018 n. 05834 sez. ML – ud. 10-05-2018
-2-

erroneamente condannato lo stesso al versamento dell’ulteriore

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nella
motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 13947/2017, a pg. 3,
laddove è detto “sussistono i presupposti” si legga “non sussistono i
presupposti” e che nel dispositivo della medesima ordinanza, laddove

capoverso, in luogo della parola “sussistenza”, si legga “non
sussistenza”. Dispone la trasmissione alla cancelleria per le
annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.
13 c. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

è detto “sussistono” si legga “non sussistono” e, all’ultimo

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