Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19233 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 07/07/2021), n.19233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21489/2014 R.G. proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, al V.le di Villa

Massimo n. 33, presso lo studio del prof. avv. Maurizio Benincasa

che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Lamberto

Ceschelli e Luca Roberto;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ope legis domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/01/14 della Commissione tributaria

regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 28 gennaio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 42/01/14, depositata il 28 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello proposto da F.M. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate, previa revoca delle agevolazioni usufruite dal contribuente, aveva recuperato a tassazione ordinaria le imposte di registro e ipocatastali dovute in relazione a contratti di compravendita di terreni agricoli che lo stesso contribuente aveva concesso in affitto;

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– l’appello, – piuttosto che “denunciare vizi propri della sentenza di primo grado”, – si incentrava “sulla richiesta di annullamento del contratto” di affitto concluso con la società semplice Marver;

– l’Agenzia aveva sottoposto a verifica i “contratti stipulati dal contribuente” cui si correlava la disposta decadenza dalle agevolazioni fiscali, nè emergevano elementi di prova idonei a supportare l’invocato “annullamento del contratto di affitto di fondo rustico regolarmente registrato”;

2. – F.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo, in sintesi, omesso esame dei motivi di appello con i quali la pronuncia di prime cure era stata censurata relativamente al difetto di considerazione di dati istruttori, al giudizio offerti, involgenti la ricorrenza di un contratto di affitto concluso col proprio coniuge e, così, la permanente condizione di coltivazione diretta dei terreni agricoli oggetto della disposta decadenza dalle agevolazioni fiscali;

– il secondo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca la denuncia di nullità della gravata sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 d.a. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, att. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, sugli assunti che il rigetto del gravame si sostanziava in un acritico recepimento delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di prime cure e, ad ogni modo, in una motivazione meramente apparente, – così come reso esplicito dall’evocazione di una (per vero inesistente) “richiesta di annullamento del contratto” di affitto concluso con la società Marver, – a fronte di censure volte ad evidenziare, diversamente, che, nonostante la conclusione di detto contratto, e ciò non di meno, non era affatto cessata la coltivazione dei terreni in contestazione, direttamente ad opera di esso esponente ovvero per (antecedente) contratto di affitto concluso col proprio coniuge (imprenditore agricolo);

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 7, ed agli artt. 1615,1571 e 1380 c.c., e deduce, in sintesi, che, – nel confermare, nella sua ratio decidendi, la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva correlato la decadenza dalle agevolazioni fiscali al rilievo, meramente formale, della stipulazione di un contratto di affitto, senza considerare, con ciò, se la coltivazione dei terreni in questione fosse, o meno, effettivamente cessata, – la gravata sentenza era incorsa nell’erronea applicazione del dato normativo alla cui stregua rileva, giustappunto, detta cessazione della coltivazione, non anche la mera stipula di un contratto di affitto;

– il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai dati istruttori che, offerti al giudizio, davano conto della permanente coltivazione dei terreni oggetto del contratto di affitto concluso con la società semplice Marver, dati, questi, alla cui stregua emergeva che detti terreni o erano stati concessi in affitto al proprio coniuge, imprenditore agricolo, ovvero avevano formato oggetto di diretta conduzione da parte di esso esponente;

2. – il terzo motivo ed il quarto motivo, – dal cui congiunto esame, per ragioni di connessione, consegue l’assorbimento dei residui motivi, – sono fondati e vanno accolti;

3. – la L. n. 604 del 1954, art. 7, comma 1, dispone nei seguenti termini: “Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.”;

– il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, comma 3, a sua volta prevede che non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni usufruite per la piccola proprietà contadina, purchè permanga la destinazione agricola, l’alienazione di terreni, o la loro concessione in godimento, in “favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo”;

3.1 – la Corte ha già rilevato che, “come reso esplicito dal dato normativo, il contratto di affitto assume rilevanza, – sul piano delle agevolazioni usufruite al momento dell’acquisto di terreni agricoli “per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina” (citata L. n. 604 del 1954, art. 1), – non ex se, – e quale titolo contrattuale precluso dalla disciplina sanzionatoria finalizzata a garantire l’effettività degli obiettivi perseguiti con l’agevolazione, – quanto piuttosto quale indice “sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario” (così Cass., 21 marzo 2014, n. 6688), per la evidente contraddizione che non consente di considerare come tutt’ora in coltivazione, ad opera del suo acquirente, un terreno da quello stesso concesso in affitto a terzi” (così Cass., 16 ottobre 2020, n. 22484; v., altresì, Cass., 21 marzo 2014, n. 6688 cui adde Cass., 10 febbraio 2021, n. 3260);

– per di più, va rimarcato, nella fattispecie viene in considerazione (anche) un’ipotesi espressamente esclusa dal novero delle cause di decadenza, id est la concessione in affitto di terreni agricoli in favore del coniuge;

3.2 – la gravata sentenza, – nel porsi nell’ottica della rilevanza esclusiva, ed automatica, del contratto di affitto, posto che gli argomenti di prova addotti dal contribuente non fondavano la “richiesta di annullamento del contratto”, – è, dunque, incorsa nella denunciata violazione di legge, in quanto il rilievo sintomatico correlato al contratto di affitto (id est la cessazione della diretta coltivazione dei terreni oggetto delle usufruite agevolazioni) ben può, in effetti, essere resistito da prove contrarie, così come nella fattispecie prospetta il contribuente col quarto motivo di ricorso, prove volte a dar conto di una permanente conduzione, e coltivazione, dei terreni in questione; rilievo sintomatico che, poi, si deve misurare, nel caso che ne occupa, (anche) con gli elementi costitutivi di fattispecie sottratta alla disciplina della decadenza (ai sensi dell’art. 11, comma 3, cit.), ove, dunque, rileva il riscontro probatorio involgente, per un verso, la permanente destinazione agricola dei terreni e, per il restante, la loro stessa conduzione, sia pur ad opera “del coniuge” imprenditore agricolo;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia nel rispetto del principio di diritto sopra esposto e, dunque, verificando, dietro esame dei dati istruttori al processo offerti dal contribuente, – se, in ragione del contratto di affitto posto a fondamento della revoca delle agevolazioni, fosse, o meno, cessata la diretta conduzione, e coltivazione, dei terreni agricoli ad opera del contribuente o del di lui coniuge.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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