Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19232 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19232 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 13375-2017 proposto da:
PAR.GE.CO . SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZA ROSSO;
– ricorrente contro
FCA ITALY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati ITALICO PERLINI, GAETANO
CAPPUCCI;
– controricorrente contro
ABBRUZZESE GIANNI, INTERCONSULT SRL;
– intimati –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso il provvedimento n. 1790/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del giudice
di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza
ex I. 92/2012 con la quale il Tribunale di Cassino aveva respinto la
domanda proposta da Abbruzzese Gianni diretta alla declaratoria
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le società
committenti di Pa.Ge.Co. s.r.I., Intercosult srl e Fiat Group
Automobiles S.p.a. e, al contempo, dichiarato l’inefficacia del
licenziamento intimato al ricorrente da Pa.Ge.Co. s.r.I., con le
consequenziali statuizioni;
ok–:
che i giudici del merito avevano rilevato la mancanza \ffirova di una
somministrazione vietata di manodopera e, quanto al licenziamento,
avevano ritenuto, per un verso, carente la prova della comunicazione
della lettera raccomandata di recesso inviata all’indirizzo lavoratore,
e, per altro verso, dimostrata la conoscenza del cambiamento di
residenza da parte della società, con la conseguenza che non poteva
essere ritenuta operante la presunzione legale di conoscenza di cui
all’art. 1335 cod. civ.;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
società sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;

che il lavoratore non ha svolto attività difensiva;

che si è costituita FCA Italy s.p.a., già Fiat Group Automobiles S.p.a.,
per rilevare che nel ricorso per cassazione non erano state proposte
censure che la riguardavano;
Ric. 2017 n. 13375 sez. ML – ud. 10-05-2018
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che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 1335 cod. civ. ex art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc.
civ., osservando che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto
insufficiente a dimostrare la regolarità della procedura di
comunicazione l’attestazione della compiuta giacenza apposta sulla
busta della comunicazione di recesso restituita alla società, in
mancanza di prova circa le attività svolte dall’agente postale
incaricato della consegna e della possibilità di attribuire valore
certificativo alla stampa del sito internet Poste Italiane s.p.a. Rileva
che avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all’art.
1335 c.c., secondo cui per le dichiarazioni recettizie che siano giunte
all’indirizzo del destinatario vige la presunzione di conoscenza da
parte dello stesso, sicché incombe su quest’ultimo, ove neghi di
averne avuto notizia, l’onere di provare di essersi trovato senza sua
colpa nella impossibilità di prenderne cognizione, posto che non era
neppure contestato che la comunicazione fosse stata inoltrata
all’indirizzo di residenza. Osserva che è consolidato orientamento
giurisprudenziale quello per cui la lettera raccomandata spedita a
mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario a causa
dell’assenza dello stesso, si presume pervenuta alla data in cui è
rilasciato il relativo avviso di giacenza;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’obbligo di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 cod. civ. ex art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ. perché non era
stata ravvisata la violazione degli obblighi di correttezza e buona
fede, operanti nell’esecuzione del rapporto di lavoro, per non avere il
Ric. 2017 n. 13375 sez. ML – ud. 10-05-2018
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lavoratore mai comunicato alla società l’intervenuto cambio di
residenza in costanza dell’esecuzione del contratto di lavoro, in
palese violazione di quanto previsto dall’art. 224 CCNL, Quindi il
giudicante, nell’omettere di indagare in ordine all’esistenza di profili
di responsabilità in capo al lavoratore per la condotta contra legem
da costui tenuta, addebitava esclusivamente alla società la violazione

era onere della datrice di lavoro comunicare il provvedimento di
recesso al nuovo indirizzo di cui aveva conoscenza;

che il primo motivo è infondato. Ed invero l’indagine in fatto
compiuta dai giudici del merito ha consentito di accertare che la
documentazione attinente alla notifica versata in atti non è
sufficiente a dimostrare la regolarità della procedura di recapito,
mancando l’attestazione circa “le attività svolte dall’agente postale
incaricato della consegna, le ragioni della mancata effettuazione
della consegna medesima, il conseguente deposito del plico presso
l’ufficio postale, il mancato ritiro dello stesso e la data di restituzione
al mittente, difettando le relative annotazioni debitamente
sottoscritte dall’agente postale loro autore”. In presenza della
descritta situazione di irregolarità del procedimento notificatorio, ai
fini della proposta censura di violazione di legge resta irrilevante ogni
altro elemento valutativo offerto (in specie stampa del sito internet
Poste Italiane s.p.a.), talché correttamente la Corte d’appello ha
ritenuto inoperante il principio di presunzione di conoscenza ai sensi
dell’art. 1335 cod. civ., operante soltanto ove dimostrato il
perfezionamento del procedimento notificatorio (in tal senso Cass.
n. 12822 del 21/06/2016);

che il secondo motivo è del pari infondato, poiché nessun rilievo
possono assumere i presunti obblighi di correttezza del lavoratore in
costanza di accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale,
fondato su molteplici indicazioni dell’indirizzo da parte del lavoratore
in attestati telematici di malattia e sull’invio presso lo stesso indirizzo
Ric. 2017 n. 13375 sez. ML – ud. 10-05-2018
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dei doveri di correttezza e buona fede, sulla base dell’assunto che

al lavoratore del modello CUD 2014 da parte della stessa società,
attestanti la conoscenza in capo alla medesima del cambio di
indirizzo del lavoratore;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte
dell’Abbruzzese e della posizione della FCA Italy s.p.a., costituitasi
in giudizio pur in mancanza di censure svolte nei suoi confronti;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese nei confronti di entrambe
le parti convenute.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 10/5/2018

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese,

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