Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19232 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. II, 17/07/2019, (ud. 12/06/2018, dep. 17/07/2019), n.19232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17207-2014 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

108, presso lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA PETTINI;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato ILARIA MISTRETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILO DADDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 949/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORDESCHI Carla, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PETTI Andrea, difensore del ricorrente si riporta agli

atti depositati;

udito l’Avvocato DADDI Danilo, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1999 F.F. conveniva in giudizio C.V. e M.S. chiedendo di accertare l’esistenza di una servitù di veduta e di affaccio in favore del fondo di sua proprietà a carico del fondo dei convenuti, la mancanza del proprio consenso alla realizzazione di un muro che impedisce l’esercizio del diritto di affaccio e veduta, con “annullamento degli atti formali dai quali si intende ricavare l’esistenza” del suddetto consenso in quanto viziati da errore e dolo e quindi di condannare i convenuti a rimettere in pristino lo stato dei luoghi e a risarcire i danni. I convenuti si costituivano contestando l’esistenza della servitù (di cui chiedevano l’accertamento negativo) e comunque affermando che il progetto relativo al muro era stato preventivamente discusso, esaminato e concordato con l’attore.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3273/2007, condannava i convenuti in solido al pagamento di 30.000 Euro in favore dell’attore, respingendo la domanda riconvenzionale di accertamento negativo della servitù di affaccio e veduta.

2. Contro la sentenza ha proposto appello principale F., contestando di avere prestato valido consenso alla realizzazione del muro e contestando pure la quantificazione del danno operata dal Tribunale; C. e M. hanno fatto valere appello incidentale, riaffermando l’insussistenza del diritto di affaccio e veduta in favore di F., in difetto di un titolo, con conseguente mancanza di giustificazione del risarcimento del danno, danno comunque non provato e contestato nel quantum.

La Corte d’appello di Firenze – con sentenza 17 giugno 2013, n. 949 – ha rigettato l’appello principale di F.; in accoglimento dell’appello incidentale di C. e M., ha dichiarato che il fondo degli appellati non è gravato da servitù di affaccio e veduta a favore di quello di F. per assoluta carenza di allegazione del relativo titolo e ha conseguentemente rigettato la domanda risarcitoria fatta valere da F., così condannandolo a rimborsare la somma di Euro 34.464,62, corrisposta da C. e M. in esecuzione della sentenza di primo grado; ha infine condannato F. a rimborsare agli appellati le spese del doppio grado di giudizio.

3. F. ricorre per cassazione.

C. e M. resistono con controricorso, con cui chiedono il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. I difensori del controricorrente hanno depositato nota spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è articolato in sette motivi:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., art. 111 Cost.: la Corte d’appello non avrebbe potuto pronunciarsi circa il diritto reale di servitù di affaccio e veduta, in quanto la questione non è stata oggetto dell’appello incidentale delle controparti e sarebbe stata quindi coperta dal giudicato.

2. Il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione degli artt. 1031 e 1061 c.c. in tema di servitù apparenti: la Corte d’appello ha errato nel dichiarare inesistente la servitù perchè la possibilità di veduta e affaccio emergeva dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio.

3. Il terzo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 1350 c.c., n. 5 e art. 2643 c.c., n. 5, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 omesso esame di un fatto decisivo, ossia la manifestazione di volontà di F. e dei coniugi C.: la Corte d’appello ha erroneamente affermato che, anche ammessa l’esistenza della servitù, a questa il ricorrente ha rinunciato.

4. Il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 907 c.c., in quanto la realizzazione del muro sarebbe avvenuta sulla proprietà esclusiva di M. e C. e non sul muro di confine.

5. Il quinto motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione alla somma liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno.

6. Il sesto motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame di un fatto decisivo, ossia i danni da infiltrazioni derivati dalla costruzione del muro, sui quali la Corte d’appello non si è pronunciata nonostante avessero costituito oggetto dell’atto di appello.

7. Il settimo motivo contesta la condanna alle spese di entrambi i gradi nonchè alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.

a) Il primo motivo è infondato. C. e M. avevano in primo grado chiesto di accertare l’inesistenza della servitù e la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Firenze (cfr. pp. 2-3 del ricorso) e i medesimi, con l’appello incidentale, avevano domandato l’integrale riforma della sentenza (p. 3 del ricorso), ribadendo l’insussistenza del diritto di affaccio e veduta, così che la Corte d’appello, nel negare l’esistenza della “pretesa servitù per assoluta carenza, prima di tutto, di allegazione del relativo titolo” non ha violato nè il principio del giudicato, nè quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

b) Il rigetto del primo motivo, motivo dal carattere l’espressione è del ricorrente – “assorbente”, comporta per carenza di interesse l’inammissibilità del secondo, del terzo, del quarto e del quinto, che concernono l’ulteriore ratio decidendi, espressa dal giudice d’appello “per completezza”, avente ad oggetto l’ipotetica e negata – sussistenza del diritto di servitù.

c) Il sesto motivo è inammissibile. Esso contesta quale omesso esame di un fatto storico (cfr. Cass., sez. un. 8053/2014) l’omessa pronuncia sulla richiesta di una voce di risarcimento dei danni, vizio deve invece essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (v. da ultimo Cass. 6835/2017), voce di danno che non era peraltro stata chiesta autonomamente, ma all’interno della richiesta di indennizzo “forfettario” di Euro 20.000 (cfr. p. 7 dell’atto di appello), richiesta che è stata rigettata dalla Corte d’appello insieme alle altre richieste di risarcimento (p. 10 della sentenza impugnata).

d) Il settimo motivo è infondato. Il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha quindi correttamente rideterminato le spese del grado, considerando l’esito complessivo del giudizio, che ha visto il ricorrente totalmente soccombente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, da ultimo, Cass. 9064/2018).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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