Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19232 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 07/07/2021), n.19232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2590-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARCO VERDE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2012 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST.

di FOGGIA, depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 217/26/12 del 27.11.12 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, accogliendo l’appello principale di Parco Verde srl in punto spese, ha confermato l’illegittimità del diniego opposto all’istanza con la quale quest’ultima aveva chiesto il rimborso di quanto pagato per imposta proporzionale di registro, ipotecaria

e catastale sull’atto di compravendita 23 gennaio 2009 di un compendio immobiliare in Comune di Molfetta (vecchio opificio industriale di molino/pastificio con annesse superfici scoperte).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che:

– ancorchè l’istanza di rimborso fosse successiva alla notificazione di un avviso di liquidazione in recupero della maggiore imposta (di natura principale), non opposto, il ricorso avverso il diniego non fosse inammissibile, dal momento che quell’avviso era stato notificato solo al notaio rogante (che aveva proceduto all’autoliquidazione telematica dell’imposta in misura fissa) non anche alle parti contraenti;

– l’immobile oggetto di compravendita usufruiva dell’agevolazione richiesta dalla società ai sensi della citata L. n. 168 del 1982, art. 5, richiamante L. n. 457 del 1978, artt. 27 e s.s. (piano di recupero), poichè si trattava di un manufatto di archeologia industriale ricompreso in un intervento di riqualificazione del tessuto urbano con trasformazione dell’area da industriale in residenziale omogenea con servizi (come da CDU);

– questo intervento, risultante dalle norme tecniche di attuazione del PRGC

e ripreso nella convenzione 30 giugno 2006 tra il Comune ed i proprietari dell’intero comparto interessato, era equiparabile a vero e proprio ‘piano di recuperò ai sensi della legge agevolativa citata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, là dove la commissione tributaria regionale aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente, nonostante che quest’ultimo non fosse più proponibile stante la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, regolarmente adempiuto.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 e della L. n. 457 del 1978, art. 27. Perchè, contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, le norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale e la convenzione comunale non integravano i requisiti del ‘piano di recuperò regolarmente approvato quale strumento urbanistico con natura di piano-programma equivalente al piano particolareggiato (citata L. n. 457 del 1978, artt. 27 s.s.), secondo quanto stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità.

p. 3. Resiste con controricorso e memoria la Parco Verde srl, la quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’agenzia delle entrate in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello incidentale da quest’ultima proposto, in quanto non depositato presso la segreteria del primo giudice (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22); incombente che, per mero errore, non era stato espletato neppure dalla stessa società in veste di appellante principale.

p. 4. Con ordinanza 5.11.2020 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito al fine di delibare l’eccezione preliminare suddetta, ed in particolare di “verificare le effettive modalità di notificazione degli atti di appello, principale ed incidentale, e l’espletamento della relativa incombenza di deposito presso la segreteria del primo giudice”.

Acquisito il fascicolo, la causa è stata assegnata alla decisione che segue.

p. 5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in seguito all’inammissibilità dell’appello ed al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è fondata.

Dal riscontro del fascicolo d’ufficio trova conferma il fatto che l’appello principale non venne notificato e mezzo di ufficiale giudiziario; nè risulta dagli atti acquisiti che l’appellante principale (Parco Verde) o quello incidentale (agenzia delle entrate) avessero depositato copia del gravame presso la segreteria del primo giudice come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’allora vigente D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

Non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo di legittimità secondo cui: (Cass.n. 4679/12) “L’incombente in discussione contrariamente a quanto assume l’amministrazione ricorrente – andava, per vero, effettuato anche dall’appellante incidentale, in forza della norma suindicata, come novellata dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis. Ed infatti, va osservato, al riguardo, che – diversamente opinando – nel caso in cui l’appellante principale non provvedesse a notificare l’atto di appello a mezzo di ufficiale giudiziario, come consentito nel processo tributario, e neppure a depositare l’appello presso la CTP, l’ufficio di segreteria del giudice che ha emesso l’impugnata sentenza non verrebbe a conoscenza del gravame incidentale proposto dall’appellato, con il rischio di effettuare un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTP. (…) Da quanto suesposto consegue – pertanto – che, nel processo tributario, l’appellato – laddove opti per l’appello incidentale conseguente a gravame principale di un’altra parte processuale, e non per l’appello principale autonomo della stessa sentenza – non potrà che surrogarsi all’appellante principale, che non abbia effettuato l’adempimento, nel depositare copia dell’appello incidentale proposto presso il giudice di prime cure. In mancanza, invero, lo scopo di informare detto giudice della proposizione del gravame verrebbe ad essere inevitabilmente frustrato, con gravi conseguenze sul piano processuale (…).

Questo orientamento è stato successivamente ribadito da Cass.nn. 15432/15, 16909/16 e 17722/16, e più recentemente ripreso da Cass.n. 1502/20, la quale ha osservato che: “(…) Ad ulteriore chiarimento del principio è utile evidenziare che l’inammissibilità dell’appello principale, determinata dall’omesso o tardivo deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, comporta anche quella del gravame incidentale egualmente non depositato, atteso che tale adempimento deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, mentre, laddove questo rischio non sussista, per essere stato regolarmente depositato l’appello principale, la declaratoria d’inammissibilità di quest’ultimo per altre cause non travolge l’appello incidentale ritualmente proposto (Cass., 1253/2017; cfr. inoltre 17722/2016; 15432/2015). Deve in conclusione affermarsi che il gravame principale come quello incidentale erano inammissibili e il giudice regionale, non essendosi avveduto del vizio radicale da cui essi erano affetti, ha errato nel decidere la causa su una questione preliminare del giudizio”.

La giurisprudenza richiamata è dunque chiara nel richiedere che l’appellante incidentale effettui il deposito dell’atto di appello presso la segreteria del primo giudice qualora tale incombente non sia già stato soddisfatto dalli appellante principale.

Ne segue che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha deciso la causa nel merito senza rilevare l’inammissibilità dell’appello devolutole – tanto principale quanto incidentale – ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 149/4/12.

Decidendo sul presente ricorso, la sentenza va dunque cassata senza rinvio per la ragione indicata; le spese tanto del grado di appello quanto del presente giudizio di legittimità vengono compensate in ragione del consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo in materia processuale.

P.Q.M.

la Corte:

– Decidendo sul ricorso;

– Cassa senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata;

– Compensa le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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