Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19231 del 21/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 21/09/2011), n.19231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18051/2009 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI Giorgio, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAGORARA GIORGIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
TRENITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TOPINI 113, presso lo studio
dell’avvocato CORBO Nicola, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 778/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 25/09/2008, r.g.n. 6/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO;
udito l’Avvocato EDMONDO ZAPPACOSTA per delega NICOLA CORBO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, B.A. conveniva in giudizio Trenitalia S.p.A. e, premesso di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi trasformato alla scadenza in rapporto a tempo indeterminato, chiedeva fosse accertato il proprio diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano il periodo di formazione e lavoro nel computo nell’anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità.
Si costituiva Trnitalia S.p.A., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della pretesa avanzata in quanto infondata.
L’adito Giudice dichiarava la nullità delle richiamate clausole e, per l’effetto, condannava Trenitalia S.p.A. al computo anzidetto ed alla corresponsione al ricorrente delle differenze retributive da ciò derivanti con gli accessori.
La Corte d’appello di Genova, su impugnazione della soccombente società, in riforma della contestata decisione, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo, ritenendo valide le clausole in questione in considerazione della sussistenza di una differenza sul piano fattuale e storico rilevante giuridicamente che giustificava una diversità di trattamento del periodo di formazione e lavoro rispetto a quello caratterizzante un rapporto lavorativo vero e proprio.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il lavoratore soccombente con un unico motivo.
Resiste R.F.I. S.p.A. con controricorso. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito nella L. n. 863 del 1984 e dell’art. 12 disp. gen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe, a torto, negato la computabilità dell’anzianità derivante dal contratto di formazione e lavoro in quella utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di stipendio.
Così decidendo, infatti – secondo parte ricorrente – il Giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto validi gli Accordi Interconfederali e Collettivi, i quali, in aperto contrasto con quanto espressamente previsto dalla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, prevedono che, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro non sia computato nell’anzianità di servizio al fine della maturazione degli scatti di anzianità.
La questione, oggetto in passato di decisioni contrastanti, ha trovato definitiva soluzione con la pronuncia n. 20074/2010 di questa Corte a S.U., la quale ha chiarito, senza rilevare alcun profilo di incostituzionalità nel percorso logico seguito, che “Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3, convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
Applicando detto principio – da cui il Collegio non intende discostarsi- alla fattispecie concreta, il ricorso va accolto.
Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata e, non accorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversi va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
Il recente intervento della richiamata pronuncia delle S.U. in materia, induce a compensare interamente le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011