Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19231 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19231 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 9314-2017 proposto da:
O.D.P. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MICHELE PICCARI;
– ricorrente contro
PAOLUCCI EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SALVAGO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4505/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 19/07/2018

RILEVATO

Che Emanuele Paolucci aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo
che nei confronti di Osteria dei Pazzi s.r.l. fosse accertata l’esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
dichiarata la nullità, inefficacia, illegittimità del licenziamento

statuizioni;

che la società si era costituita in giudizio chiedendo accertarsi che il
rapporto di lavoro tra le parti si era concluso per effetto delle
dimissioni rassegnate verbalmente dal Paolucci, senza alcun
preavviso, il 9/6/2012, successivamente confermate il 4/7/2012
nell’ambito di una quietanza relativa alla ricezione della somma di C
1.500,00 a titolo di acconto TFR. Chiedeva, altresì, in via
riconvenzionale, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso;

che la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del
giudice di primo grado, dichiarava la nullità delle dimissioni in data 9
giugno 2012 e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro
intercorso tra la società e il Paolucci, con condanna alla riammissione
in servizio del lavoratore, oltre statuizioni consequenziali;

che la Corte territoriale fondava il suo convincimento sui seguenti
argomenti: 1) la società ha prodotto una scrittura privata e il
lavoratore, pur avendone riconosciuta la sottoscrizione, ha
denunciato l’abusivo riempimento del documento ad opera del datore
di lavoro absque pactis, in assenza di autorizzazione; che in base
all’anzidetta ricostruzione, essendo il documento uscito dalla sfera di
controllo del sottoscrittore completo e definitivo nei suoi elementi
essenziali, non ricorreva l’ipotesi di un preventivo patto di
riempimento tra le parti; che poiché non era stato richiesto
l’accertamento delle presunte alterazioni abusive mediante querela di
falso, doveva ritenersi che la quietanza facesse prova di quanto in
Ric. 2017 n. 09314 sez. ML – ud. 10-05-2018
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intimato in forma orale in data 9/6/2012, con le consequenziali

essa si legge; che non poteva attribuirsi valore confessorio alla
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, in ragione del
valore solo amministrativo e statistico della conforme indicazione del
“codice causa” nella comunicazione di cessazione del rapporto ai
servizi per l’impiego; che, tuttavia, le dimissioni rassegnate
oralmente erano da reputare invalide per mancanza della forma

scritta imposta dal CCNL di categoria, da intendersi ex art. 1352 cod.
civ. prescritta ad substantiam; che, trattandosi di atto nullo, la
conferma del medesimo contenuta nella quietanza era priva di
efficacia, non emergendo nessuna volontà di reiterare in forma
scritta le dimissioni ma, piuttosto, in modo espresso e inequivoco, la
volontà di confermare quelle rassegnate in forma verbale; che
trattasi, pertanto, di convalida di negozio nullo inammissibile ex art.
1423 c.c.;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società
sulla base di un unico articolato motivo;

che il lavoratore ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che con memoria il curatore fallimentare ha dato comunicazione
dell’avvenuto fallimento della società ricorrente;

CONSIDERATO

Che con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1324, 1323 e 1352 cod. civ. e dell’art. 179
del CCNL di convenuta applicazione, nonché degli artt. 1362 ss. cod.
civ.;

Ric. 2017 n. 09314 sez. ML – ud. 10-05-2018
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k

che il ragionamento della Corte è corretto e conforme al consolidato
orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che,
superando la prima obiezione mossa dalla ricorrente riguardo
all’estensione del principio di cui all’art. 1352 cod. civ. agli atti
unilaterali, ha evidenziato come

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