Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19230 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19230 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 20713-2016 proposto da:
GUIDETTI ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABIO MAIDA ;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, R.C. 18
IMPORT EXPORT GIANNI CACACE SPA ;
– intimati avverso la sentenza n. 561/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi g lio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consi g liere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 19/07/2018

RILEVATO

Che Guidetti Rossana aveva adito il Tribunale di Modena chiedendo
che RC 18 Import Export di Cacace Gianni S.p.a. fosse condannata a
regolarizzare presso l’Inps la sua posizione assicurativa, come
associata in partecipazione, relativamente agli anni 2004 e 2005, che

fosse, altresì, condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla
dolosa o colposa omissione del mancato accreditamento degli stessi;

che il giudice di primo grado, accertato che la società resistente
aveva versato tutti i contributi prima dell’inizio del giudizio e che
l’Inps aveva provveduto al corretto accreditamento in corso di causa,
considerato, quindi, che la sussistenza del diritto di chi agisce in
giudizio deve essere verificata al momento della decisione, rigettava
le domande, condannando la Guidetti al pagamento delle spese del
giudizio nei confronti di RC 18 e compensando le spese tra la
ricorrente e l’Inps;

che la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza
del giudice di primo grado, respingeva l’appello nei confronti della
società, sulla base del rilievo che la stessa era stata ingiustamente
convenuta in giudizio perché aveva versato tutti i contributi,
condannando l’appellante alla rifusione in favore della medesima
delle spese in ragione della soccombenza, in mancanza di gravi
motivi per la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ.; accoglieva
l’appello della Guidetti nei confronti dell’Inps in base al principio della
soccombenza sostanziale, liquidando le spese in favore
dell’appellante;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Guidetti
sulla base di quattro motivi;

che il lavoratore ha resistito con controricorso;
Ric. 2016 n. 20713 sez. ML – ud. 10-05-2018
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l’Inps fosse condannato ad accreditare tali contributi e che la società

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Che con il primo motivo la ricorrente deduce mancata considerazione
da parte del giudice del gravame dell’adesione di RC 18 Import
Export di Cacace Gianni S.p.a. ai motivi d’appello sollevati dalla
Guidetti e della sua richiesta di compensazione delle spese di lite nel
rapporto processuale fra la Guidetti e la società – Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360 n. 3 cod. proc. civ. Osserva che la società aveva spiegato una
richiesta di piena e integrale compensazione delle spese di lite
afferenti al giudizio di prime cure, in correlazione con l’esplicita
richiesta di un loro esclusivo accollo a carico dell’Inps, così
esplicitamente rinunciando ad esse;

che il motivo è infondato poiché, stando alla prospettazione, non si
ravvisa alcuna rinuncia della parte alla liquidazione delle spese in suo
favore ma, piuttosto, una richiesta di attribuzione delle medesime a
carico di altra parte. La rinuncia, infatti, presuppone l’effettiva e
definitiva volontà abdicativa di un diritto (specificamente, la
remissione di un debito), incompatibile con la volontà espressa di far
valere in ogni caso lo stesso diritto nei confronti di altro soggetto
(cfr. Cass. n. 7823 del 04/04/2006 : );

Ric. 2016 n. 20713 sez. ML – ud. 10-05-2018
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CONSIDERATO

che con il secondo motivo, in via subordinata, deduce mancata
compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale fra la
Guidetti e RC 18 Import Export di Cacace Gianni S.p.a., nonostante
la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni per una loro integrale o
parziale compensazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.
92, 2° comma cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis

convertito in legge n. 162 del 10/9/2014 in relazione all’art. 360 n. 3
cod. proc. civ. Osserva che la Corte territoriale, pur correttamente
rigettando la domanda della Guidetti nei confronti della società per la
constatata ottemperanza all’obbligo di contribuzione da parte della
medesima al momento della decisione, avrebbe dovuto considerare
ai fini delle spese il forte ritardo nel versamento dei contributi, che
per legge sarebbero dovuti essere versati il mese successivo a quello
della loro maturazione;

anche tale motivo è infondato alla luce del principio in forza del quale
(Cass. n. 2730 del
23/02/2012);

che con il terzo motivo la ricorrente deduce, in via ulteriormente
gradata, omessa pronuncia sulla domanda di non debenza dell’IVA
liquidata nella sentenza di primo grado, in quanto concernente
attività d’impresa della società e quindi recuperabile e detraibile, ed
erronea liquidazione di essa in sede di condanna della Guidetti alla
rifusione in favore di Import Export di Cacace Gianni S.p.a. delle
spese processuali del secondo grado di giudizio: violazione e falsa
applicazione dell’art. 19 DPR n. 633/72 in relazione all’art. 360 n. 3 e
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alla fattispecie ante novella di cui al decreto I. n. 132 del 12/9/2014

5 cod. proc. civ. Osserva che la sentenza impugnata non ha
affrontato l’argomento, ancorché nel ricorso in appello fosse stato
chiesto che fosse dichiarata non dovuta dall’appellante VIVA liquidata
nella sentenza appellata, in quanto concernente l’attività di impresa
e quindi recuperabile da Import Export di Cacace Gianni S.p.a. ;

che il motivo è inammissibile. A fronte, infatti, di una sentenza che
non fa menzione del motivo d’appello che si assume trascurato, la
ricorrente avrebbe dovuto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ., allegare l’atto d’appello, al fine di evincere la corretta
intervenuta formulazione della censura. A tale onere la Guidetti non
ha adempiuto, discendendone la sanzione d’inammissibilità (Cass. n.
8008 del 04/04/2014);

con il quarto motivo deduce mancata rifusione in favore della
Guidetti del contributo unificato versato per l’introduzione del
giudizio d’appello e delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e
dell’art. 2 D.M. n. 55/14 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Osserva che il contributo unificato d’iscrizione a ruolo deve essere
fatto gravare sull’Inps soccombente nel secondo grado di giudizio.
Pertanto la condanna alla rifusione delle spese di lite non può essere
disposta senza alcun riferimento all’imposizione dell’onere del
rimborso del contributo unificato corrisposto dalla parte vittoriosa;

anche l’ultimo motivo è infondato, poiché il contributo costituisce
un’obbligazione “ex lege” gravante sulla parte soccombente (quale è
la ricorrente), dal quale la stessa non è esonerata per effetto della
soccombenza di un’altra parte;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza
statuizione alcuna in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in

Ric. 2016 n. 20713 sez. ML – ud. 10-05-2018
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mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera di
controparte;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto

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