Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19230 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. un., 17/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2642-2019 proposto da:

B.M.M.L., elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA

RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE PRINCIPI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, CONSIGLIO

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO

NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 160/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 26/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2019 dal consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO Francesco, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso con assorbimento dei restanti motivi;

udito l’Avvocato Emanuele Principe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in esito al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’avvocato B.M.M.L., ha inflitto al professionista la sanzione della cancellazione, in quanto ha ritenuto fondati i capi d’incolpazione consistenti nell’essersi appropriato, con più azioni e omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di un’ingente somma di danaro (pari a Euro 5.677.200,00) destinata alla società Italfondiario, di cui aveva il possesso in quanto collaboratore dello studio legale associato Pirovano-Buttironi-Khouzam-Tivelli, nell’aver formato in tutto o in parte scritture false delle quali ha fatto uso per procurarsi un vantaggio, nonchè nell’aver esercitato abusivamente la professione di avvocato in più occasioni anche mediante l’illegittima sostituzione di un avvocato, in tal modo inducendo in errore una parte, che ha indotto a conferirgli delega e a farsi difendere in una causa civile.

Contro questa decisione l’avv. B. ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense che, con sentenza n. 160 del 2018, l’ha dichiarato inammissibile per tardività.

Il Consiglio nazionale forense ha rilevato che la decisione impugnata era stata notificata al professionista in data 24 febbraio 2015, ma che il ricorso era stato depositato dinanzi al COA di Milano soltanto in data 23 marzo 2015, oltre, cioè, il termine di venti giorni previsto dal R.D. n. 1578 del 1933, art. 50.

Contro questa sentenza l’avv. B. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, e correda d’istanza volta a ottenere la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata, nonchè di memoria illustrativa.

Non v’è stata alcuna replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio nazionale forense, che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel pubblico ministero presso la Corte di Cassazione (tra varie, si vedano Cass., sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26996 e 18 aprile 2018, n. 9558).

2.- Col primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 61 e 65 della legge professionale forense, nonchè dell’art. 33 del regolamento sul procedimento disciplinare, là dove il Consiglio nazionale forense ha seguitato ad applicare, benchè abrogato, il R.D. n. 1578 del 1933, art. 50.

Il motivo è fondato.

Erronea è sul punto la statuizione contenuta in sentenza che esclude l’applicabilità della L. n. 247 del 2012, art. 61,perchè la norma si riferirebbe alle sole impugnazioni delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, e non già a quelle assunte dal consiglio dell’ordine.

A norma della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 65, “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.

La disposizione transitoria fissa dunque una regola particolare, che inibisce l’entrata in vigore della novella e che, quanto alle disposizioni processuali, ne impedisce l’immediata applicazione, che si sarebbe altrimenti prodotta, sino a quando, appunto, non si verifichi l’evento assunto come rilevante, ossia l’entrata in vigore dei regolamenti previsti (in termini, Cass., sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32360 e 31 ottobre 2018, nn. 27757 e 27756).

Il che spoglia di significato la considerazione su cui si regge la sentenza impugnata, che discrimina il regime processuale delle impugnazioni, a seconda dell’organo dal quale provenga la decisione da impugnare.

2.1.- Orbene, posto che il regolamento sul procedimento disciplinare n. 2 del 21 febbraio 2014 è entrato in vigore il 1 gennaio 2015, al momento della proposizione del ricorso al CNF, risalente al 17 marzo 2015, era ormai applicabile la L. n. 247 del 2012, art. 61, comma 1, secondo cui “avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità (…)” (vedi, sui presupposti di applicabilità della L. n. 247 del 2012, art. 61,Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30999; 12 settembre 2017, n. 21113; ord. 22 marzo 2017, n. 7298).

3.- Il motivo va quindi accolto; il che determina l’assorbimento dei restanti, che concernono la rimessione nei termini.

4.- Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Consiglio nazionale forense perchè esamini nel merito l’impugnazione.

4.1.- La cassazione della sentenza impugnata comporta altresì l’assorbimento della richiesta di sospensione dell’esecutorietà della decisione, alla luce di quanto previsto dall’art. 34, comma 2 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, a norma del quale “Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull’impugnazione”.

E ciò perchè cassando la sentenza si determina la caducazione del presupposto al quale è ancorata la produzione degli effetti della sospensione.

4.2.- Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in ragione della natura del procedimento e della mancata costituzione del COA.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, nonchè l’istanza di sospensione e rinvia per nuovo esame al Consiglio nazionale forense in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio nazionale forense. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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