Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19230 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 07/07/2021), n.19230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9608/2015 R.G. proposto da:

M.N., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Sturla

(pec: paolo.sturla.voghera.pecavvocati.it) domiciliato, ai sensi

dell’art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 5947/20/2014, pronunciata il 10.10.2014 e depositata

il 14.11.2014.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2021

dal consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.N. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, che aveva rideterminato in via sintetica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, il reddito di Euro 11.238,00 dichiarato per l’anno 2007, nella maggiore somma di Euro 65.989,00, oltre le maggiori imposte e le sanzioni previste. Il contribuente contestava la legittimità della rideterminazione del reddito operata sinteticamente dall’Ufficio, ritenendo che le rate del mutuo gravante sull’immobile pervenutogli per successione e la disponibilità da parte del proprio nucleo familiare di due autovetture di modesto valore commerciale non costituissero indici di una capacità contributiva superiore al reddito dichiarato.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione provinciale adita la quale riteneva che il contribuente avesse fornito prove documentali idonee a superare l’automatismo del c.d. “redditometro”.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5947/20/2014, depositata il 14.11.2014, accoglieva tuttavia l’appello dall’ufficio finanziario, ritenendo che i finanziamenti ottenuti comprovassero la capacità reddituale del contribuente di provvedere alla loro restituzione e che a fronte degli elementi certi, indicatori di capacità di spesa, evidenziati dall’ufficio in sede di accertamento induttivo, lo stesso non aveva dimostrato che il maggior reddito determinato o determinabile fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 14 maggio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, oltre che del D.M. 10 settembre 1990, del D.M. 19 novembre 1992 e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Provv. 17 maggio 2005, censurando la decisione della C.T.R. che aveva accolto l’appello dell’Ufficio con “motivazioni insufficienti, contraddittorie e palesemente errate, in conseguenza dell’errata e/o falsa applicazione delle predette norme di diritto”.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. Sez. 5, 26/11/2014, 25104) che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano “determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”. In sostanza, il citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati possa essere effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla. Quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità, l’ufficio può procedere all’accertamento con metodo sintetico, determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati, a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato.

A tal fine questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, in tema di accertamento induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, affermando (v. Sez. 5, 18/04/2014, n. 8995) che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ma la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma richiede infatti qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, esige espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.

Nel caso in esame i giudici di appello hanno correttamente impostato il giudizio di merito sulla base di principi giurisprudenziali ormai consolidati, con specifico riguardo agli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti, giungendo a conclusioni sfavorevoli al ricorrente sulla base di considerazioni di merito insindacabili in questa sede, ritenendo in particolare, conformemente a quanto affermato da questa Corte, che “l’accensione di un mutuo ultrannuale (elemento idoneo per ricostruire la capacità di spesa del contribuente) “non esclude, ma diluisce la capacità contributiva”, talchè “il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), mentre ad essa vanno aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati” (cfr. Sez. 5, 03/12/2010 n. 24597; Sez. V, 20/04/2012, n. 6220; e, da ultimo, Sez. V, 20/11/2020, n. 26490).

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del contribuente e lo condanna al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate che liquida in 5.600,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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