Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1923 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27480-2006 proposto da:

D.C.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA FRANCO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI ROMA SPA, REGIONE MOLISE;

– intimate –

avverso il provvedimento R.G. 611/98 della CORTE D’APPELLO de

L’AQUILA del 2 8.6.05, depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.C.S.G. impugna per cassazione il provvedimento della Corte d’appello dell’Aquila del 28 giugno-13 luglio 2005 emesso a definizione del procedimento di reclamo promosso dall’odierno ricorrente avverso il decreto del consigliere istruttore della causa n. 611/92 pendente avanti quella Corte d’appello territoriale per la liquidazione dei compensi spettanti in relazione all’attività svolta dal medesimo ricorrente quale consulente tecnico d’ufficio. Osserva in fatto che aveva ricevuto l’incarico di accertare “l’ammontare dei ratei annui degli spettanti maggiori interessi a far data dal 30 giugno 1983 e l’ammontare della rivalutazione sui ratei non prescritti di interessi differenziali sino alla data del 31 dicembre 1986; rati e rivalutazione dovuti alla regione Marche da Banca di Roma S.p.A”. Il CTU lamentava che la liquidazione dei suoi compensi era stata effettuata non già con riferimento a ciascun distinto rapporto delle varie annualità per le quali era stato effettuato l’accertamento, ma con riferimento all’unicità del quesito posto. La Corte d’appello dell’Aquila con il provvedimento oggi impugnato rigettava il reclamo.

Con l’unico motivo di ricorso dedotto, il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di legge (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 51 e 52)”, Sostiene il ricorrente che, ancorchè contenuti un unico quesito, erano stati effettuati distinti e autonomi accertamenti per ciascun anno del rapporto intercorso tra le parti. Osserva il ricorrente che, in presenza di accertamenti plurimi effettuati, occorreva far riferimento a ciascuno degli stessi, ai fini della liquidazione del compenso, così come del resto affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 18092 del 2002. Formula quindi il seguente quesito di diritto: “in tema di liquidazione degli onorari a consulente tecnico d’ufficio designato dal giudice, ove il quesito proposto implichi accertamenti e valutazioni tra loro distinti e autonomi, in quanto riferentisi a più ambiti di indagine, deve ritenersi legittima la determinazione dei compensi merce sommatoria dei compensi medesimi riferentisi ciascuno ai distinti accertamenti richiesti, ancorchè l’incarico di mandato all’ausiliare sia formalmente unitario e discenda da un quesito unico”.

Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli odierni intimati.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.

Il ricorso e infondato e va respinto. Infatti, nel caso in questione l’accertamento demandato al consulente doveva considerarsi unico perchè unico era il rapporto dedotto in giudizio. In tal senso sono le conclusioni della corte territoriale che, con riferimento all’accertamento in fatto, non sono impugnabili in questa sede ex art. 111 Cost. e non risultano in contrasto con la normativa applicata e nemmeno con la giurisprudenza di questa Corte al riguardo. Infatti, l’orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente (Cass. 2002 n. 18092) ha riguardo proprio alla ipotesi di accertamenti plurimi relativi a una pluralità di rapporti di conto corrente bancario, mentre nel caso in esame si trattava di un unico rapporto con identici accertamenti da effettuare per varie annualità; nello stesso senso si esprime Cass. 2001 n. 5608, invocata dal ricorrente, che distingue le ipotesi di valutazioni attinenti ad oggetti aventi caratteristiche molto diverse tra loro da quelle aventi caratteristiche uguali od analoghe, nel qual ultimo caso, come in quello di specie, la ripetività delle valutazioni con modalità identiche o similari porta ad escludere le ragioni giustificative di plurime distinte liquidazione (conformi, recentemente, Cass. 2007 n. 7186 e Cass. 2009 n. 6892).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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