Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1923 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1923 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

2ENTENZA

sui ricorso 19091 – 2012 proposto da:
COMUNE DI

CARONIA, in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO EMMA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3968

FOLISI SANTA, FOLISI ROSA, domiciliate in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato

Data pubblicazione: 25/01/2018

GIUSEPPE TRIBULATO, giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1025/2011 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/10/2011 R.G.N.
1784/2009;

udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.19091/2012

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza in data 19/10/2011, sottoposta
a procedimento di correzione, concluso con decreto dell’11/5/2012, riformando

Folisi e di Rosa Folisi, entrambe dipendenti del Comune di Caronia nei cui ruoli
erano transitate in seguito alla soppressione dei patronati scolastici dove erano
inquadrate come segretario economo.
Intervenuto l’accordo collettivo del 31/3/1999, il quale aveva rivisto
radicalmente il precedente sistema di classificazione del personale degli enti
locali, le ricorrenti avevano domandato al Giudice d’appello il riconoscimento
della superiore categoria D – posizione economica D2, in quanto, in base
all’allegato A) al c.c.n.l. del 1999 i segretari economi delle istituzioni
scolastiche erano inclusi nella categoria D e non nella categoria C, sul
presupposto che le relative mansioni implicassero compiti di direzione e
coordinamento, svolti con iniziativa e autonomia operativa e con assunzione di
responsabilità, e vista altresì la corrispondenza, sancita espressamente fin dal
d.P.R. n.347/1983, art. 40, lett. h), tra la qualifica di segretario economo e la
settima qualifica funzionale.
La Corte territoriale, ha accolto la domanda delle appellanti ; e, dopo aver
stabilito che per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali si
prescindeva dal possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso, ha
riconosciuto il superiore inquadramento, e condannato il Comune a
corrispondere le differenze retributive, comprese di rivalutazione e interessi,
dall’1/4/1999.
Avverso tale decisione interpone ricorso con sette censure il Comune di
Caronia, cui resistono con tempestivo controricorso, illustrato da memoria, le
dipendenti.

la sentenza del Tribunale di Mistretta n.195/2008, ha accolto il ricorso di Santa

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la prima censura il Comune ricorrente deduce nullità della sentenza
per violazione dell’art. 46 delle disp. att. cod. proc. civ.
La parte ricorrente asserisce che la Corte d’Appello avrebbe apportato
correzioni a mano sul testo dattiloscritto della parte motiva, successivamente

2. Con la seconda censura si deduce nullità della sentenza; violazione
dell’art. 132 cod.proc.civ. e dell’art. 119 disp.att. cod. proc. civ.
Le numerose cancellature, abrasioni, sostituzioni della parte motiva non
sarebbero state siglate né dal Giudice relatore né dal Presidente del Collegio.
Essendo pertanto questo, requisito essenziale della giuridica esistenza del
provvedimento, le aggiunte, le modifiche e le abrasioni – costituenti “corpo”
della motivazione devono recare la firma di entrambi i soggetti.

3.

Col terzo motivo si contesta violazione dell’art. 40, del d.P.R.

n.347/1983; contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia
concernente l’impossibilità di applicare la classificazione professionale di cui al
d.P.R. n.347/1983 alle dipendenti.
Queste sarebbero state inquadrate presso il Comune di Caronia in attuazione
delle leggi regionali n.1/79 e n.93/1982 solo il 16 ottobre 1983, mentre il
d.P.R. era applicabile al solo personale in servizio alla data dell’1/1/1983.

all’istanza di correzione presentata dalle appellanti il 3/11/2011.

4. La quarta censura lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia – Violazione dell’art. 21 I. Tar per essere le appellanti decadute
dalla possibilità di contestare l’inquadramento nella VI q.f. da parte del
Comune con deliberazione n. 72 del 16/10/1983, decorsi sessanta giorni dalla
sua conoscenza.

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La natura autoritativa del provvedimento (e pubblicistica del rapporto di
lavoro) avrebbe dovuto indurre il Giudice a valutare la mancata impugnazione
(e, nel caso di Santa Folisi addirittura l’esplicita acquiescenza, con nota del

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17/11/1984) all’inquadramento proposto dal Comune, con conseguente rigetto
della domanda di pretendere il superiore inquadramento, non contestato nei
termini.

5. La quinta censura si appunta sulla violazione dell’art. 69, co.7, del d.lgs.
n.65/2001, nonché sulla omessa motivazione sul punto decisivo della

La Corte d’Appello non avrebbe dato conto in motivazione, né avrebbe dato
seguito alle dovute statuizioni in merito al mancato rispetto, da parte delle
appellanti, del termine di decadenza sostanziale del 15/9/2000, sancito dal
decreto legislativo per la proposizione di domande giudiziali, su fatti e vicende
attinenti il rapporto di lavoro, verificatisi prima dell’1/7/1998.

6. La sesta censura denuncia violazione dell’art. 2 del d.P.R. n.347/1983, e
altresì omessa pronuncia su un fatto decisivo per l’esito della controversia.
L’attuale ricorrente denuncia di avere fin dal primo grado di giudizio fatto
presente nei suoi atti difensivi che in base alla norma citata in epigrafe la
domanda delle appellanti non poteva essere accolta, in quanto, per il Comune
di Caronia, classificato ente di Tipo 4, la settima qualifica era quella apicale, e,
pertanto, poteva essere attribuita soltanto a chi all’epoca dell’entrata in vigore
della nuova classificazione, svolgeva mansioni di istruttore direttivo, e non di
semplice istruttore.
Essendo mancata, poi, qualsiasi prova circa lo svolgimento di attività, anche
latamente riconducibili al concetto di autonomia, coordinamento e
responsabilità, alle ricorrenti non avrebbe potuto riconoscersi la qualifica
apicale.

7. I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per intima
connessione, non sono accoglibili.
Questa Corte ha espresso, da tempo, un orientamento secondo il quale,
“…nel rito del lavoro il principio dell’interpretazione del dispositivo della
sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all’integrazione del

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controversia, consistente nella eccepita decadenza ai sensi della stessa norma.

contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la
prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la
lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta,
con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione che siano
con esso incompatibili sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a
costituire giudicato” (Cass. n. 6786/2002).
Quanto agli interventi sul testo della motivazione, questa Corte ritiene che le

correzioni, apposte senza rispettare i requisiti dell’art. 46, disp. att. cod. proc.
civ., non si rivelino adatte ad inficiare la sentenza qualora siano comunque
idonee al raggiungimento dello scopo (Cass. n.5894/2006).

8. Quanto al terzo motivo, esso è infondato.
La Corte d’Appello muove dal provvedimento n.295 del 24/7/1987, con cui
il Comune dispose l’inquadramento delle lavoratrici nelle mansioni di segretario
economo.
Dopo l’avvenuta riforma tendente a omogeneizzare i trattamenti del
personale a vario titolo dipendente dagli enti locali, dunque anche di coloro che
erano transitati da enti disciolti, le amministrazioni avevano proceduto alla
riclassificazione del personale in servizio in base ai nuovi criteri introdotti dal
d.P.R. n.347/1983, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo 29/4/1983 per il personale dipendente degli enti locali”.
Tale legge contiene una norma (art. 40), la quale, elencando i criteri utili
per il primo inquadramento funzionale, alla lettera h), equipara espressamente
le mansioni d’istruttore economo col settimo livello funzionale. Pertanto la
Corte, accertato il possesso dei requisiti posseduti dalle appellanti, e verificato
l’errore da parte del Comune nel giudizio di corrispondenza, ha ritenuto
illegittima l’attribuzione della sesta qualifica.
La Corte d’Appello ha altresì considerato le conseguenze dannose derivanti
alle dipendenti dall’erroneo originario inquadramento, poiché se il Comune
avesse applicato compiutamente e correttamente l’art. 40 lett. h), in sede di
prima applicazione del c.c.n.l. di categoria per il quadriennio 1998-2001, alle
lavoratrici sarebbe stato attribuito la più favorevole categoria D, posizione

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s

economica D2. La decisione, non è, pertanto, censurabile, neanche sul piano
della contraddittoria motivazione.
Ma vi è soprattutto che la Corte d’Appello di Messina, nella sentenza
attualmente impugnata, è pervenuta alla medesima conclusione considerata
corretta dalla giurisprudenza di questa Corte in controversie analoghe (Cass.
Sez. Un. n.n.12894/2011; Cass. n. 77/2017), dove, sulla base del dato

mansioni del “segretario” e del “ragioniere economo” sono ritenute riconducibili
alla settima qualifica professionale, mentre quelle dell’istruttore amministrativo
e del ragioniere semplice sono ascrivibili alla sesta. Di qui scaturisce il diritto
delle ricorrenti, assunte come segretarie econome, a essere inquadrate nella
settima qualifica e non già nella sesta.

9. La quarta censura è inammissibile.
Occorre anzitutto precisare che nella specie non venivano in contestazione
gli atti amministrativi d’inquadramento delle dipendenti, tuttavia, la doglianza
sul punto sarebbe comunque priva di autosufficienza, in quanto il ricorrente
non produce né trascrive gli atti e i documenti su cui fonda la censura, nella
specie non trascrive e non produce la memoria di costituzione nel giudizio di
primo grado, la memoria di costituzione in appello, la delibera di attribuzione
della qualifica da parte del Comune di Caronia n.72/1983, la nota
(17/11/1984) con cui Santa Folisi avrebbe fatto acquiescenza
all’inquadramento in sesta qualifica professionale.

10. Il quinto motivo è anch’esso da respingere.
La Corte territoriale, facendo corretta applicazione della giurisprudenza
pacifica di questa Corte, si limita a pronunciare sulle sole pretese successive
all1/7/1998, sul presupposto che nel regime transitorio del passaggio dalla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario,
a norma dell’art. 69, co.7 del d.lgs. n.165/2001, ogni questione, sia che
riguardi il periodo successivo al 30 giugno 2008, sia che investa in parte anche
un periodo precedente a tale data, ove risulti essere unitaria la fattispecie

testuale ricavabile dalla previsione di cui all’art. 40 d.P.R. n.347/1983, le

devoluta alla cognizione del giudice, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario; la giurisdizione del giudice amministrativo rimane in via residuale in
ordine a ogni questione che riguardi solo e unicamente il periodo del rapporto
fino alla suddetta “data spartiacque” (Cass. Sez.Un.n.318312012 e Cass.
Sez.Un. n.20726/2012, su cui si è uniformata la successiva giurisprudenza).

Per quanto attiene alla sesta censura, essa presenta profili sia

d’infondatezza sia d’inammissibilità.
Sul piano della violazione dell’art. 2 d.P.R. n.347/1983, si richiama la
giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che il passaggio dell’ente a una
classe superiore, è ininfluente sulla qualificazione del personale in servizio, in
quanto anche a seguito della contrattazione collettiva, l’inquadramento nei
nuovi livelli avviene esclusivamente sulla base della valutazione comparativa
tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti
dell’ente e quello delle qualifiche stabilite dall’accordo collettivo, prescindendo
da eventuali mansioni di fatto svolte o effettuate in forza di atti formali diversi
da quelli prescritti dalla legge per i conferimenti della qualifica. (Cass.
n.5452/2011).
La stessa censura, poi, sotto il profilo dell’omessa motivazione è priva di
pregio, in quanto mira a introdurre un giudizio sul fatto, relativo al possesso da
parte delle ricorrenti delle mansioni utili al superiore inquadramento, su cui la
Corte d’appello ha insindacabilmente motivato, giudizio che resta precluso in
sede di legittimità.

12. Neanche la settima e ultima censura è ammissibile.
Essa risulta, infatti, priva di autosufficienza, in quanto, parte ricorrente non
riporta né allega la memoria di costituzione in grado d’appello e la memoria di
costituzione in primo grado, da cui si sarebbe potuta rilevare l’attualità del suo
diritto a sentir dichiarare in merito all’eccezione di prescrizione pena il vizio di
omessa pronuncia della sentenza gravata.

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11.


12. In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese – liquidate
nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei
confronti delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida

spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso all’Udienza dell’il/10/201X

in Euro 200 per esborsi, Euro 5000 per competenze professionali, oltre alle

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