Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19229 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19229 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 20583-2016 proposto da:
CIMMARRUSTI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANCIO 109, presso lo STUDIO LEGALE D’AMICO, rappresentato
e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA PAPADIA, FRANCESCO
VINCENZO PAPADIA;
– ricorrente contro
TRENITALIA SPA 05403151003, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 1102/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 19/07/2018

RILEVATO

Che la Corte d’appello confermava la sentenza del giudice di primo
grado che aveva rigettato la domanda proposta da Michele
Cimmarrusti nei confronti di Trenitalia s.p.a., con la quale il predetto,
dipendente che aveva visto riconosciute giudizialmente una serie di

continuato a utilizzarlo nelle stesse mansioni che avevano
determinato l’insorgenza e il propagarsi delle malattie denunciate,
così integrando una fattispecie in contrasto con l’obbligo di
protezione gravante sul datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e
causativa di un maggior danno, e aveva chiesto la condanna di parte
resistente al pagamento in suo favore del risarcimento per il danno
biologico e morale;

che i giudici di merito avevano rilevato che le mansioni espletate dal
dipendente erano quelle del profilo di appartenenza, in assenza di
indicazione di altre ,possibili e diverse mansioni da svolgere in
20 Q-1/4 em,o
sostituzione, che rera stato sottoposto regolarmente a visite di

controllo dai sanitari dell’azienda, né dai riscontri sanitari di dette
visite era emerso il rischio di aggravamento della malattia di cui
soffriva (ed anzi per stessa ammissione del consulente tecnico di
parte le percentuali invalidanti del 2006 erano le stesse
riconosciutegli nel 1989 e nel 1991) e neppure i sanitari avevano
ritenuto il ricorrente inidoneo all’attività lavorativa; che, inoltre,
dall’istruttoria non era emerso quale inadempimento la resistente
avrebbe posto in essere per causare le malattie o l’aggravamento, e
nemmeno in che cosa consistesse detto aggravamento, avendo
sostanzialmente il lavoratore fondato la richiesta di risarcimento del
danno sull’unico presupposto dell’avere il datore di lavoro continuato
a utilizzarlo in mansioni che avevano determinato l’insorgenza delle
dette malattie e il loro propagarsi, nonostante le stesse fossero state
oggetto di riconoscimento giudiziale sotto il profilo dell’eziologia
professionale;
Ric. 2016 n. 20583 sez. ML – ud. 10-05-2018

-2-

malattie professionali, aveva dedotto che il datore di lavoro aveva

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il
Cimmarusti sulla base di tre motivi;

che Trenitalia ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;

è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. nonché degli artt. 2697 e
2087 cod. civ. in relazione all’art. 360 punto 3 cod. proc. civ., è privo
di fondamento. Il ricorrente, infatti, pur facendo riferimento alle
pregresse malattie, sostiene che la responsabilità della società non
consisterebbe nell’avere colposamente prodotto la loro insorgenza,
ma nel non avere, una volta insorte, allontanato il lavoratore dalle
mansioni considerate pericolose, provocandone l’aggravamento.
Aggravamento che, tuttavia, non risulta in concreto allegato né
provato ed, anzi, per stessa ammissione del consulente tecnico di
parte ricorrente, non era stato in concreto riscontrato;

che le conclusioni cui si è pervenuti con riferimento all’esame del
primo motivo inducono, altresì, a un giudizio di infondatezza del
secondo motivo, con il quale ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 2087 cod. civ. dell’art. 3 e 24 del DPR
302/1956 nonché degli artt. 3, 4 e 21 D.Igs. 626/1994 in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. rilevando, tra l’altro, che la società
non aveva depositato il documento di valutazione dei rischi, né il
fascicolo personale e sanitario del lavoratore (circostanze, queste,
confutate da controparte), né aveva provveduto all’allontanamento
del ricorrente dalle lavorazioni morbigene, richiamando deposizioni
Ric. 2016 n. 20583 sez. ML – ud. 10-05-2018
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che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,

testimoniali dalle quali risulta che l’attività esponeva il lavoratore a
vibrazioni e scuotimenti;

che il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omesso esame di
un fatto decisivo costituito dalle risultanze testimoniali i è

una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a
quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di
legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo
giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n.
25332 del 28/11/2014), per altro verso propone in termini di
omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ. l’avere la corte territoriale trascurato l’esame di una
testimonianza, laddove la mancata considerazione di elementi
istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto
decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato
sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
astrattamente rilevanti (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con
liquidazione delle spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00,
di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 1 5 % e Iva e Cap
come per legge
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Ric. 2016 n. 20583 sez. ML – ud. 10-05-2018
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inammissibile: per un verso, infatti, la censura si limita a proporre

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

articolo 13.

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