Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19229 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. un., 17/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16428-2017 proposto da:

TAGLIOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTON VON WALTER;

– ricorrente –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente della Regione pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e

difesa dagli avvocati DOMENICO FAZIO ed ANTONELLA MICELE;

– controricorrente –

e contro

IDROELETTRICA ALTO SILLA S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 14/03/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Taglioli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della Regione Emilia Romagna e della Idroelettrica Alto Silla S.a.S., per la cassazione della sentenza n. 48/2017, depositata il 14 marzo 2017, con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado, ha rigettato il ricorso proposto da essa Società avverso la Delib. Giunta della Regione Emilia-Romagna 14 luglio 1014, n. 1065 con la quale si era disposto il diniego della VIA per la realizzazione di un mini impianto idroelettrico sul torrente (OMISSIS);

il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – accertato: che il presupposto della pronuncia negativa sull’istanza della ricorrente andava individuato nei pareri negativi della maggioranza delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi; che lo strumento urbanistico del Comune di Lizzano in Belvedere prevedeva che nella zona potessero essere autorizzati unicamente interventi volti al recupero di strutture esistenti- ha ritenuto assertive e generiche le ulteriori censure mosse dalla ricorrente, ovvero sia quelle con le quali si affermava che l’impianto non avrebbe alterato il regime idrico e ambientale, sia le altre con le quali si sosteneva un contrasto del provvedimento con le norme comunitarie e con il protocollo di Kjoto, rilevando, comunque, che il favor espresso da tali norme per le fonti energetiche rinnovabili andava, comunque, correlato con il principio di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, ;

la Regione Emilia Romagna resiste con controricorso;

Idroelettrica Alto Silla s.a.s. non ha svolto attività difensiva;

il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.preliminarmente va rilevata la tempestività del ricorso, la cui verifica è stata sollecitata a questa Corte dalla controricorrente la quale ha, anche, dedotto l’applicabilità, nel caso in esame, della sanzione d’inammissibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, per non avere la ricorrente indicato la data di notificazione del dispositivo della sentenza da parte della Cancelleria, nè indicato tale atto tra quelli allegati al ricorso;

1.1 ribaditi i principi generali, già espressi da questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. n. 10648 del 02/05/2017; Cass. n. 4370 del 14/02/2019), secondo cui “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione di improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale”, può affermarsi la tempestività del ricorso (in adesione al principio statuito da queste Sezioni Unite con sentenza n. 8048 del 30/03/2018), atteso che, come risulta dall’esame del fascicolo d’ufficio, il dispositivo della sentenza impugnata è stato comunicato il 19 maggio 2017 e il ricorso avviato alla notificazione il successivo 28 giugno;

2.con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 14 ter e dell’obbligo motivazionale previsto dallas L. n. 241 del 1990, art. 14 quater nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3;

2.1.1a ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata, in primo luogo, per avere ritenuto legittima la deliberazione, assunta dalla Giunta della Regione Emilia Romagna, di diniego della VIA sulla base dell’argomento che la “maggioranza” dei pareri, riportati nell’allegato erano negativi, mentre, secondo la previsione normativa, la motivazione conclusiva del procedimento, reso in sede di Conferenza dei servizi, si intende legittima solo se esprime la valutazione prevalente emersa in tale sede e, nel caso in specie, le uniche Amministrazioni effettivamente competenti (Ente Parco Regionale del Corno alle Scale e il Sindaco del Comune di Lizzano in Belvedere), così come l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, avevano espresso parere favorevole e valutazione positiva;

inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal T.S.A.P., la delibera non sarebbe idoneamente motivata in quanto, oltre a non esplicitare le ragioni della prevalenza dei dissensi rispetto ai pareri positivi, non sarebbero state elencate, in spregio alla L. n. 241 del 1990, art. 14 quater le condizioni necessarie per il superamento del parere negativo (cd. obbligo di dissenso propositivo);

ancora, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe errata: a) laddove aveva affermato la legittimità del provvedimento impugnato in quanto “un impianto idroelettrico non sarebbe compatibile con lo strumento urbanistico del Comune di Lizzano Belvedere, che consente il recupero di strutture esistenti, mentre nel c.d. pre-parco era possibile edificare “nuovi fabbricati che non comportano carico antropico”; b) laddove aveva affermato che le valutazioni espresse dalle amministrazioni in sede di VIA non sarebbero illogiche o contraddittorie, e che per tale ragione il provvedimento negativo di VIA sarebbe legittimo mentre la valutazione maggioritaria negativa, espressa dalla Conferenza dei servizi, non aveva neppure tenuto conto che gli effetti negativi, eventualmente derivati dalla realizzazione del progetto, sarebbero stati agevolmente superabili, con evidente travisamento dei fatti emersi dall’istruttoria;

3. con il secondo motivo – rubricato: violazione di legge per eccesso di potere per travisamento di fatti e violazione del principio dell’istruttoria adeguata; violazione di legge (art. 3 difetto di motivazione e l’obbligo di valutare gli apporti del cittadino – L. n. 241 del 1990); violazione dello specifico obbligo motivazionale di cui all’art. 7 della Direttiva 2001/77/CEsulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – si censura il capo della sentenza impugnata in cui si era ritenuta la legittimità della delibera impugnata, perchè le valutazioni espresse dalle amministrazioni in sede di VIA non sarebbero state illogiche e contraddittorie. Si deduce, in particolare, che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’Amministrazione non aveva fatto riferimento ad alcun motivo obiettivo, debitamente fondato o documentato, nell’esprimere il parere negativo al progetto di mini impianto idroelettrico e non si era espressa sui motivi per cui le valutazioni del Comitato di esperti in materia ambientale, convocato dall’Ente Parco alle Scale non sarebbero attendibili o sarebbero errate, ma aveva bocciato in termini sommari il progetto Taglioli, violando anche la normativa comunitaria, oltre a quella interna;

4 il ricorso è inammissibile;

4.1 con riguardo al primo motivo di ricorso va, infatti, evidenziato che -nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e nel difetto di specificità del mezzo di impugnazione (il quale non indica quando e come le questioni abbiano trovato rituale e tempestivo ingresso nel processo)- le dedotte violazioni di legge (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 ter, comma 6 bis, 14 quater e art. 3) individuanti, rispettivamente, vizi della delibera impugnata nella parte in cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi e per omessa motivazione del dissenso propositivo, introducono questioni, relative alla dedotta illegittimità della Delib. Giunta della Regione Emilia Romagna, che non risultano essere state proposte con il ricorso introduttivo ma, solo per la prima volta, in questa sede con conseguente inammissibilità per contrasto con il divieto di formulazione di domande nuove;

4.2 le ulteriori censure mosse, con lo stesso mezzo di impugnazione, alla sentenza impugnata (sub a e b) sono anche esse inammissibili;

la sentenza impugnata affronta, infatti, puntualmente e esaustivamente i singoli motivi di impugnazione e argomenta diffusamente sulle ragioni (di non conformità del progetto della Taglioli s.r.l. agli strumenti urbanistici, ivi comprese le norme di attuazione del Piano territoriale paesistico del pre-parco, e di incompatibilità dellò stesso con la pianificazione territoriale e il contesto ambientale) in base alle quali il provvedimento di diniego della VIA, adottato dalla Giunta delle Regione Emilia Romagna e impugnato, doveva ritenersi legittimo;

di contro, le censure proposte da ultime, seppur sotto l’egida della violazione di legge, nei termini in cui sono formulate, siccome fondate su circostanze di fatto e dirette più al provvedimento impugnato che alla stessa sentenza, appaiono, in realtà, inammissibilmente tese ad una diversa ricostruzione rispetto a quella operata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. in termini, di recente, Sez. U. n. 28220 del 6/11/2018; id. n. 17822/2007);

4.3 eguali considerazioni vanno svolte in ordine al secondo motivo di ricorso;

con il mezzo, come già illustrato, la ricorrente censura il passo della sentenza in cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva ritenuto la legittimità della Delib. impugnata perchè le valutazioni espresse dalle Amministrazioni in sede di VIA non sarebbero state illogiche e contraddittorie;

la ricorrente deduce che, al contrario di quanto ritenuto dal T.S.A.P., la decisione emersa in Conferenza dei servizi non era stata coerente con le risultanze della istruttoria ma, al contrario, solo il risultato della mancata disamina dei pareri positivi emessi dagli enti competenti per materia e delle controdeduzioni presentate da essa Società;

il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza impugnata, ha ritenuto la legittimità del provvedimento di diniego al rilascio della Via e rigettato i motivi di impugnazione proposti dalla Società rilevando l’infondatezza delle censure con cui si afferma che l’impianto non altererebbe il regime idrico, paesaggistico ed ambientale, in quanto meramente assertive e generiche ed in contrasto con le motivazioni del provvedimento e del rapporto di impatto ambientale, che costituisce parte integrante della Delib. impugnata, come risulta dall’all. f) del deliberato e, infine, dalle prevalenti valutazioni discrezionali negative espresse dalle amministrazioni partecipanti, che non risultano illogiche e contraddittorie. Da ciò l’infondatezza anche del secondo motivo di gravame, atteso che il provvedimento impugnato ha dato puntualmente atto delle incompatibilità del progetto con la pianificazione territoriale e con il contesto ambientale, per cui non appaiono rilevanti le proposte della società ricorrente volte a mitigare l’incidenza ambientale delle opere necessarie per la costruzione dell’impianto, con conseguente irrilevanza anche della censura riferita alla asserita mancata valutazione degli apporti forniti in sede procedimentale;

a fronte di tale apparato motivazionale, appare, con chiara evidenza, come la censura proposta dalla ricorrente sia orientata, non già a criticare effettivi errores in iudicando commessi dal Tribunale, bensì la valutazione, in concreto, fornita dallo stesso T.S.A.P. circa la sufficienza della motivazione recata dalla deliberazione impugnata;

la censura, invero, nei termini in cui è formulata – peraltro, con difetto di specificità (non riportando, neppure per stralci idonei allo scopo, i pareri positivi ovvero i documenti di segno contrario prodotti in istruttoria) e sostanzialmente reiterativa dei motivi di impugnazione formulati con il ricorso introduttivo avverso la Delib. impugnata – appare, piuttosto, tesa a censurare l’interpretazione che lo stesso TSAP ha dato del provvedimento amministrativo la quale, risolvendosi nell’accertamento del quomodo della manifestazione di volontà della P.A., ossia della realtà fenomenica e obiettiva secondo la quale la motivazione della deliberazione di Giunta si è estrinsecata, assume quaestio facti riservata al medesimo Tribunale ed è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez.U.n. 27754 del 31.10.2018);

5 conclusivamente il ricorso è inammissibile;

6 le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo il valore della controversia, vanno poste a carico della ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore della sola Regione Emilia Romagna, non avendo l’intimata Idroelettrica Alto Silla S.a.S. svolto attività difensiva;

7 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della Regione Emilia Romagna delle spese processuali liquidate in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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