Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19229 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15634-2012 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

TREVISO;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

S.R., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.R., di professione amministratore della società Stelbi SPA, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e replica con ricorso incidentale fondato su cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in epigrafe indicata, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiore IRPEF, dovuta in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992 (cd. accertamento sintetico con redditometro) – è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, riducendo il valore dell’auto del 50% e la superficie dell’abitazione principale a mq. 570,75, ai fini presuntivi.

In particolare, il giudice di appello, ritenuta ammissibile ed utilizzabile la produzione documentale della parte privata in giudizio, nell’accogliere parzialmente il suo gravame, ha osservato che, comunque, i redditi dell’intero gruppo familiare al netto delle imposte erano sottodimensionati rispetto alla effettiva capacità reddituale della famiglia, anche solo tenendo conto dei mutui e dei canoni di leasing.

2. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso e ricorso incidentale articolato su cinque motivi.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la omessa motivazione circa fatti decisivi e controversi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) osservando che tutti i singoli indici presi in considerazione dall’Amministrazione nel corso dell’accertamento erano stati contestati in appello quanto alla loro rilevanza (assicurazioni, residenza principale, residenza secondaria, collaboratrice familiare, imbarcazione, canoni di leasing relativi all’imbarcazione) mentre la CTR si era limitata a considerarne solo due, in relazione ai quali aveva motivato il parziale accoglimento dell’appello.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente motivazione in ordine ad una serie di circostanze che, se correttamente valutate avrebbero potuto condurre ad una decisione favorevole alla parte.

In particolare si lamenta che non si sia tenuto conto del reddito percepito dalla moglie e di altre entrate frutto di rimborsi, disinvestimenti e finanziamenti.

1.3. Il ricorso principale è inammissibile e va respinto.

1.4. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.” (Cass. n. 21152/2014, 17761/2016).

1.5. Invero le due censure sostanzialmente si incentrano su argomenti privi di specifica valenza probatoria e non su fatti, quali la circostanza che alcune prestazioni, quale il pagamento dell’assicurazione, il costo sostenuto per l’attività svolta della collaboratrice familiare ed il canone di leasing per l’imbarcazione, o alcuni beni, quali la residenza principale, la residenza secondaria e l’imbarcazione, potessero avvantaggiare o essere utilizzati anche da altri componenti della famiglia, nonostante la titolarità esclusiva risultasse in capo al contribuente, ed ancora sul generico richiamo a redditi familiari e a operazioni di investimento e disinvestimento, secondo una prospettazione meramente ipotetica e non circostanziata.

1.6. Di contro va considerato che la CTR si è soffermata sui fatti evidenziati dal contribuente, e cioè la quota parte di costi per l’autovettura sostenuti dalla società e il computo metrico dell’abitazione principale, e ne ha tratto alcune conseguenze a suo favore; inoltre, pur non entrando nel merito degli altri argomenti, ha affermato che anche prendendo in considerazione i redditi dell’intero gruppo familiare, al netto delle imposte, si sarebbe pervenuti ad un reddito negativo, con una statuizione che, peraltro, non è stata impugnata, e che si riverbera anche sulla decisività delle doglianze.

1.7. Le due censure, risultano pertanto inammissibili, sia perchè non rispondono al modello legale dei vizi denunciati, sia perchè sono prive di decisività rispetto alla pluralità di rationes decidendi espresse.

2.1. Anche il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

2.2. I motivi primo, terzo, quarto e quinto, prospettano ciascuno cumulativamente violazioni di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; segnatamente, il primo in relazione all’asserito mancato esame delle eccezioni sollevate dall’Agenzia circa la inammissibilità di buona parte dell’appello presentato dal contribuente per la novità dei motivi; il terzo in relazione alla richiesta di inutilizzabilità dei documenti versati in atti tardivamente dal contribuente; il quarto in relazione alla insussistenza della prova che il terzo avesse sopportato il 50% del costo dell’autovettura; il quinto sui criteri del computo metrico applicati alla residenza principale.

2.3. Questi motivi sono inammissibili giacchè, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, tuttavia la sua formulazione deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. n. SS.UU. 9100/2015, n.7009/2017).

Ciò nel caso di specie non ricorre in quanto le doglianze consistono essenzialmente nella mera riproduzione delle controdeduzioni in appello, senza una adeguata riconfigurazione in relazione alla sentenza impugnata, e ciò rende difficoltosa la individuazione delle questioni prospettate; inoltre i motivi quarto e quinto, sostanzialmente sollecitano un riesame della vicenda nel merito con esito rispondente alle aspettative dell’Ufficio, incompatibile con il giudizio di legittimità.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 22 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) facendo osservare che agli accertamenti in questione non si applicava ratione temporis la regola del contraddittorio preventivo obbligatorio, che comunque una sorta di contraddittorio era stato instaurato mediante l’invio dei questionari e che quanto dedotto in sede contenziosa in appello dalla parte era da ritenersi tardivamente introdotto.

3.2. Anche questo motivo è inammissibile.

3.3. Invero la censura appare contraddittoria perchè da un lato denuncia la violazione dell’art. 38 cit. sostenendo che il contraddittorio preventivo non era previsto, dall’altro afferma che il contraddittorio era stato instaurato dall’Amministrazione: ciò sembra minare la decisività della questione, tanto più che la CTR non ha ritenuto illegittimo l’accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio, caducandolo con una statuizione che avrebbe giustificato la censura proposta, ma ha dato ingresso alla documentaziohe prodotta dalla parte in appello, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

3.4. Infine va rilevato che la ricorrente, introducendo ulteriori ragioni di doglianza in merito alla inutilizzabilità della documentazione – a suo dire prodotta oltre il termine stabilito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, oggetto anche del terzo motivo – tuttavia non ha trascritto in ricorso a corredo di detti motivi, come suo onere ai fini dell’autosufficienza, i passi dei questionari e degli avvisi di accertamento rilevanti per apprezzare la corretta applicazione della disposizione cui può conseguire l’effetto della inutilizzabilità dei documenti prodotti oltre la fase precontenziosa (Cass. nn. 22126/2013, 11765/2014), nè ha chiarito a quale documentazione abbia inteso riferirsi.

4.1. In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili.

4.2. Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

 

– Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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