Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19228 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19228 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 12370-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
REDOLFI RIVA TOMMASO, MASSARI MARIA GRAZIA, BRASCHI
LETIZIA, MELLINI FRANCESCA, GALLETTI PAOLO, FABBRI LAURA,
BERNINI ENRICO, BELLEGGIA SARA, SANGALLI VIRGINIA, MALERBA
VINCENZO, GUERRIERI CINZIA, IPPOLITO DANIELE, GALLUZZO
LINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO FERRETTI;
– con troricorrenti –

Data pubblicazione: 19/07/2018

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avverso la sentenza n. 757/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

che la Corte d’appello di Firenze confermò la sentenza del Tribunale
di Livorno che aveva ritenuto la nullità del termine apposto ai
contratti intercorsi tra il MIUR e Belleggia Sara ed altri litisconsorti tutti assunti con contratto a tempo determinato nel settore
scolastico, ciascuno complessivamente per oltre trentasei mesi escludendo la conversione in unico rapporto di pubblico impiego e
confermando la condanna del MIUR al risarcimento del danno ex art.
36 del d.lgs n. 165 del 2001, nella misura di 15 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto. Condannò, inoltre, il MIUR al
pagamento delle differenze retributive tra il percepito e quanto
dovuto sulla base dell’anzianità di servizio maturata dai predetti
dipendenti nel corso dei plurimi e reiterati contratti a termine;

che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
sulla base di quattro motivi;

che i dipendenti hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il MIUR, valorizzando la specificità del
regime delle assunzioni nel comparto scuola e denunciando la
violazione e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo

Ric. 2016 n. 12370 sez. ML – ud. 10-05-2018
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RILEVATO

quadro ad essa allegato, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999,
dell’art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001, dell’art. 2697 c.c., precisa che
nel caso in esame i dipendenti hanno svolto supplenze conferite per
posti non vacanti ma disponibili annualmente in organico di fatto,
rispetto alle quali non è ipotizzabile nessun abuso nel
comportamento del Ministero, giacché esse sono volte a soddisfare

fino alla cristallizzazione delle iscrizioni;

che con il secondo motivo il Ministero deduce la violazione degli artt.
1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. e lamenta che il MIUR sia stato
condannato al risarcimento del danno in assenza di alcuna prova di
danni sofferti;

che con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18 comma 5 della legge n. 300 del 1970 e lamenta che il
danno sia stato liquidato in applicazione della citata norma,
disposizione inapplicabile ai casi di nullità del termine di durata
apposto al contratto;

che con il quarto motivo censura la statuizione inerente al
riconoscimento delle differenze stipendiali, lamentando la violazione
della Direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro allegati, degli artt.
485, 489, 526 del d. Igs n. 297 del 1994, del d.lgs n. 368 del 2001
(in particolare artt. 6 e 10), dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70 del
2011, come convertito dalla legge n. 106 del 2011, dell’art. 4 della
legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45 del d.lgs n. 165 del 2001,
degli artt. 77, 79 e 106 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;

che il primo motivo di ricorso è fondato: questa Corte, con le
sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n.
22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017
n. 9042), ha già affrontato tutte le questioni che qui vengono in
rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e, dato atto del
Ric. 2016 n. 12370 sez. ML – ud. 10-05-2018
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esigenze contingenti e come tali non prevedibili dall’amministrazione

contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26
novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13;
C- 61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte
(sentenza n. 5072 del 15.3.2016), ha affermato i seguenti principi di
diritto:

scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la
salvezza dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad
essa attribuisce un connotato di specialità;
B)

per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in
applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine
stipulati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n.
124, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente

con

il

personale docente e con

quello

amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e
posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre
che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa,
superiore a trentasei mesi;
C) ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs.
165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il
personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
Ric. 2016 n. 12370 sez. ML – ud. 10-05-2018
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A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore

prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere
qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica
ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le
conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della
stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il
piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e

docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia
in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di
un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino
al totale scorrimento delle dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165
del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con

il

personale docente e con

quello

amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e
posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve
essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente
energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a
“cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la
stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico
ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti
selettivi- concorsuali;
F)

nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima

dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario,
tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in
continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella
sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non
esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni
ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo
Ric. 2016 n. 12370 sez. ML – ud. 10-05-2018
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di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale

stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova
grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione
probatoria di cui alla menzionata sentenza;
G)

nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine

stipulati ai sensi dell’art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed

precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto
al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati
nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del
2016;
H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola
reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che la decisione impugnata non è dunque conforme alle conclusioni
alle quali questa Corte è pervenuta nei richiamati arresti, con
motivazioni da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod.
proc. civ., cui occorre dare continuità, laddove non ha considerato
che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 (sentenza n.
187/2016) e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999, deve
ritenersi abusiva la reiterazione che abbia avuto durata complessiva,
anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, solo nel caso di
contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 4 comma 1
citato, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di
cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d.
Ric. 2016 n. 12370 sez. ML – ud. 10-05-2018
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ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi

organico di diritto), oppure quando il lavoratore alleghi e provi il
ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche
condizioni concrete della medesima, nel senso indicato al superiore
punto H;

d’appello non distingue tra le indicate tipologie di contratti a tempo
determinato, ed anzi, alle pagine 8 e 9, ritiene equivalenti gli
incarichi conferiti fino al termine delle attività scolastiche, nel caso in
cui manchi la dimostrazione della effettiva temporaneità dei
medesimi, agli incarichi annuali e idonei, quindi, a concorrere la
superamento del limite del triennio ai fini del diritto al risarcimento
dei danni;

che il secondo e terzo motivo di ricorso restano assorbiti
dall’accoglimento del primo motivo, potendosi porre la questione del
risarcimento del danno solo laddove risulti l’abuso nella reiterazione
dei contratti nel senso sopra prospettato;

che il quarto motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le
sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive
conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
Ric. 2016 n. 12370 sez. ML – ud. 10-05-2018
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che, infatti, dalla motivazione della sentenza si evince che la Corte

che non vengono prospettate argomentazioni idonee a revocare in
dubbio il richiamato orientamento;

che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore,
all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso

va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo e terzo
motivo e rigettato il quarto motivo, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ.;

che segue, quindi, coerente la cassazione della sentenza impugnata
in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che
dovrà rivalutare la fattispecie alla luce degli affermati principi di
diritto, e provvedere anche sulle spese del giudizio, ferma restando
la pronuncia avente ad oggetto le differenze stipendiali riconosciute
dal contratto collettivo di comparto in base all’anzianità maturata;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo
motivo; rigetta il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 10/5/2018

residente
tro Curzio
e

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