Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19227 del 28/09/2016

Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12969-2012 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIANO LUCARINI;

– ricorrente –

contro

OLEARIA DE BIASI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MARTA CIALDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO STEFANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato PARDINI Luca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LUCARINI Giuliano che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato RADISI Vincenza con delega depositata in udienza

dell’Avvocato STEFANELLI Livio difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi che ha concluso per l’accoglimento 1^ motivo,

assorbito il 2^ motivo, rigetto 3^ motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25.2.02 la società Olearia Di Blasi srl conveniva davanti al Tribunale di Brindisi il sig. P.B. chiedendone la condanna al pagamento di Euro 92.962,24, oltre Iva, quale corrispettivo dovuto per il secondo semestre (OMISSIS) e per l’intero anno (OMISSIS) in relazione ad un contratto di deposito e custodia di olio di oliva concluso con il convenuto il (OMISSIS). Il P. si costituiva resistendo alla domanda e proponendo a propria volta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni a lui derivati dall’inadempimento dell’attrice all’obbligo di eseguire lavori manutentivi (vetrificazione delle cisterne e realizzazione di una pavimentazione industriale) nei locali destinati alla custodia dell’olio. Il tribunale, riqualificato il rapporto dedotto in giudizio come locazione immobiliare, accoglieva la domanda dell’attrice e condannava il convenuto pagare alla stessa Euro 108.455,95 per canoni scaduti e non pagati dal (OMISSIS), oltre Iva interessi e rivalutazione; rigettava, invece, la riconvenzionale del convenuto e condannava quest’ultimo a rifondere all’attrice le spese di lite.

La Corte di appello di Lecce, adita dal P., ha ridotto “a 61.974,93, oltre Iva, l’importo della condanna di cui alla sentenza di primo grado, fermo restando quanto già statuito in questa in ordine interessi e rivalutazione”, ha compensato in ragione di un terzo le spese dei due gradi di giudizio confermando la liquidazione delle spese del primo grado effettuato dal tribunale e provvedendo alla liquidazione le spese del secondo grado – ed ha condannato il P. al pagamento dei residui due terzi in favore della società Olearia Di Blasi.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal signor P. sulla scorta di tre motivi.

La società Olearia Di Blasi resistito controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.6.16, per la quale solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, il P. deduce la violazione dell’art. 336 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il motivo è fondato. La domanda restitutoria era stata formulata dal P. nel suo(atto di appello, come risulta dalla trascrizione delle relative conclusioni riportata nell’epigrafe della sentenza gravata. La corte d’appello era dunque tenu91 a pronunciarsi su tale domanda e, non avendo a ciò provveduto, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato. Viola infatti tale principio il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. (Cass. 2662/13, conf. Cass. N. 879/16). Nè all’accoglimento del mezzo di gravame osta l’argomento sviluppato dalla Olearia De Biasi a pagina 13 del controricorso, secondo cui la richiesta di restituzione dell’importo di Euro 139.973,77 – avanzata nelle conclusioni dell’appello trascritte nell’epigrafe della sentenza gravata – concernerebbe “il rimborso di altro diverso protestato credito costituito da quanto liquidato in altro diverso giudizio”; tale argomento, infatti, non mette in discussione che la suddetta richiesta di restituzione sia stata formulata, con la conseguenza che sulla stessa il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi.

Con il secondo motivo, riferito al art. 360 c.p.c., n. 5, si lamenta l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali in cui la corte di appello sarebbe incorsa condannando l’appellante a rifondere all’appellata due terzi delle spese del giudizio di primo grado senza considerare che l’intero importo di tali spese era già stato corrisposto dalla stessa appellante in esecuzione della sentenza di primo grado. Il motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di ricorso, in quanto il giudice di rinvio, dovendo pronunciarsi sulla domanda restitutoria dell’appellante, dovrà verificare quali importi siano stati da costui versati ed a quale titolo e provvedere a nuova regolazione delle spese di lite. Con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente attinge la statuizione con cui la corte d’appello ha rigettato la sua domanda riconvenzionale di condanna della Olearia De Biasi al risarcimento dei danni da mancata manutenzione dell’immobile.

Il motivo si risolve in due distinte censure, entrambe inammissibili.

Con la prima censura, riferita al vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte leccese avrebbe travisato le risultanze testimoniali; la censura non può trovare accoglimento, perchè si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio inammissibile in sede di legittimità.

Con la seconda censura, riferita al vizio di violazione di legge in relazione alla normativa che disciplina il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, il ricorrente censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui gli interventi di manutenzione dell’immobile richiesti dal P. non sarebbero stati necessari, essendo comunque intervenuto, anche in difetto di tali interventi, il rilascio della autorizzazione sanitaria. Secondo il ricorrente la corte distrettuale avrebbe errato nel non rilevare l’illegittimità della rilasciata autorizzazione sanitaria. Anche tale censura va dichiarata inammissibile, in quanto attinge una statuizione formulata ad abudantiam e priva di carattere decisorio; la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza gravata – comunque autonomamente idonee a sorreggere la pronuncia e non specificamente impugnata dal ricorrente – consiste infatti nell’affermazione della mancanza di prova in ordine all’assunzione, da parte della Olearia De Biasi, dell’obbligo di eseguire i lavori in questione.

Il ricorso va quindi in definitiva accolto limitatamente al primo mezzo, assorbito il secondo e disatteso il terzo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale, perchè si pronunci sulla domanda restitutoria di cui al primo mezzo di ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo mezzo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo; cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Lecce, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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