Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19227 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 21/09/2011), n.19227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.L., Z.P.G., S.R.,

C.E., P.G., C.A.,

F.G., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato LONGO PAOLO,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSAFRA PAOLA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7028/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2007 r.g.n. 9843/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato LONGO PAOLO; udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.E. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti INPDAP inquadrati nell’area C prevista dal CCNL 16 febbraio 1999 comparto Enti pubblici non economici, con qualifica professionale di geometra, hanno proposto contro l’Istituto una domanda di accertamento del loro diritto ad essere inquadrati nell’Area dei professionisti contemplata dal CCNL menzionato.

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo che, anche ad ammettere che le parti sociali avessero violato l’obbligo di dettare una disciplina distinta per i professionisti diplomati, sarebbe stata in ogni caso infondata la pretesa degli appellanti di venire inquadrati nella medesima area contrattuale dei professionisti laureati, dove la provenienza dalla ex 10.ma qualifica funzionale, il livello di professionalità ed il titolo di studio richiesti segnalavano una netta disomogeneità rispetto alla categoria e alle mansioni degli appellanti.

Il C. e gli altri litisconsorti chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi.

L’INPDAP resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di non avere in violazione e/o con falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45, della L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 236 del 1997, dell’art. 33 del CCNL Comparto enti pubblici non economici 1998-2001, considerate illegittime le norme contrattuali collettive integrative, e in particolare l’art. 13 del contratto collettivo integrativo che istituendo e disciplinando l’area normativa dedicata ai professionisti avevano incluso nella stessa solo i professionisti per la cui iscrizione ad albi od ordini è previsto il possesso del titolo di studio di laurea e non anche quelli per i quali è necessario e sufficiente il diploma di scuola media superiore.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione dell’art. 112 c.p.c. omesso di pronunziare sulla illegittimità dell’art. 13 del contratto integrativo sul rilievo che in ogni caso non sarebbe risultata fondata la domanda di diverso inquadramento contrattuale dei ricorrenti, laddove ove una tale illegittimità fosse risultata sarebbe stato comunque necessario dichiararla, eventualmente rigettando la domanda di inquadramento.

Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, trascurato di valutare il contenuto dell’attività professionale svolto dai geometri dell’ente nonchè la circostanza decisiva che la disciplina collettiva riservata ai professionisti non contiene solo norme riguardanti l’inquadramento e l’avanzamento di carriera ma anche la disciplina della professione e le guarentigie conseguenti, e di non aver tenuto conto che la responsabilità implicata dalla professione di geometra non trova corrispondenza nella disciplina collettiva riservata a tale categoria, nonchè infine di aver omesso di considerare l’applicabilità anche ai geometri della disciplina in materia di responsabilità civile e di aggiornamento professionale riservata agli altri professionisti.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, non possono trovare accoglimento.

Con il primo motivo si chiede infatti a questa Corte di valutare la conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro di un contratto integrativo, che non può come tale essere direttamente interpretato in questa sede (arg. ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 5, e che deve quindi, diversamente dal contratto collettivo nazionale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (art. 45, u.c., ed ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8) formare oggetto di specifica produzione e prima ancora di specifica indicazione, quale contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda (art. 366 c.p.c.), il che nella specie non è avvenuto.

Gli altri due motivi, benchè sotto diversi profili, sono anch’ essi collegati all’interpretazione dello stesso contratto e seguono perciò le sorti del primo motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese in Euro 18,00 oltre ad Euro 3000 per onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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