Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19227 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5573-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato FEGATELLI FRANCESCA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1710/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1710/5/2017 depositata il 4.12.2017 la C.T.R. della Liguria respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle

Entrate nei confronti di P.P. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente su un avviso di accertamento con il quale era stato accertato un maggior reddito derivante da compensi non dichiarati.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

1.Con il motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la CTR aveva adottato una motivazione apparente e contraddittoria.

La censura è fondata.

La motivazione della sentenza si limita alla seguente affermazione: “l’istruttoria dell’ufficio aveva ad oggetto in modo complessivo i periodi di imposta 2006/2007 rammentando che per l’anno 2006 era stato raggiunto un accordo di definizione in sede di accertamento con adesione per elementi del tutto similari all’esercizio 2007. Pur considerando questo aspetto deve rilevarsi la validità del principio di cassa di cui all’art. 54 del TUIR che va rispettato non essendovi prova contraria ma mera presunzione. L’ufficio non ha dimostrato l’effettivo incasso ed ha fatto quindi acquiescenza sul punto specifico della sentenza appellata”. Tale motivazione è con tutta evidenza meramente apparente.

Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. A tal riguardo è infatti vero che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio (da ultimo Cass.20414/2018).

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per e spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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