Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19227 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13235/2019 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in Macerata, via G.

Mameli n. 66, presso lo studio dell’avv. A. Petracci, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, 80185690585,

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 16/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da N.C. – alias E. – cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito che mentre si stava recando a Kano a trovare il fratello, l’autobus dove viaggiava, dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, veniva assalito da alcuni uomini armati che volevano uccidere i passeggeri che si dichiaravano (OMISSIS). Il ricorrente riusciva ad evitare l’agguato essendo sceso poco prima dall’autobus per rifornirsi di acqua e si era dato successivamente alla fuga salendo, insieme ad altre persone, su un furgone che lo portò in Libia dove venne sequestrato e imprigionato e poi liberato dietro il pagamento di un riscatto.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto non credibile perchè se fosse stato vero quanto narrato, il richiedente sarebbe rientrato a (OMISSIS), città dove viveva, mentre non si giustificava la decisione tanto radicale di lasciare il proprio paese. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale maggiore, ma neppure quelli della protezione sussidiaria, quand’anche declinata sotto l’ipotesi di cui alla lett. c), alla luce della consultazione delle fonti informative indicate (v. pp. 2-4 del decreto). Sono, inoltre, assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità dell’ordinanza (rectius decreto) per motivazione apparente sulla credibilità del richiedente, per travisamento dei fatti e delle prove e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, b e c e comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e per il vizio di omesso esame su fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto il tribunale non avrebbe correttamente motivato sulla non credibilità del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità dell’ordinanza per motivazione errata, apparente e contraddittoria sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente e conseguente violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; (iii) sotto un terzo profilo, per nullità della sentenza per motivazione errata ed apparente e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. a), b) e c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il tribunale non aveva rispettato il principio della cooperazione istruttoria nel verificare la situazione di violenza indiscriminata sussistente in (OMISSIS) per come riportato sia Amnesty International (v. foglio 9 del ricorso) che dalla giurisprudenza di merito; (iv) sotto un quarto profilo (rubricato come 5), per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 nonchè per omesso esame su fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, perchè il tribunale non aveva effettuato una effettiva valutazione comparativa richiesta dalle norme in rubrica, per verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità con particolare riguardo alla integrazione sociale e lavorativa del richiedente.

Il primo motivo è infondato, avendo il tribunale rispettato i parametri di valutazione soggettiva del richiedente, alla luce dell’approfondimento istruttorio (v. pp. 2 – 5 del decreto), sulla base del quale, i primi giudici hanno effettuato una valutazione discrezionale ma non arbitraria delle fonti consultate, con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale”.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, solleva censure di merito in termini di mero dissenso all’accertamento di fatto svolto dal tribunale sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè contesta l’accertamento del tribunale contrapponendo le fonti indicate in ricorso a quella sulla cui base il tribunale ha fondato il proprio convincimento, mirando a una rivisitazione del ragionamento decisorio.

Il quarto motivo (rubricato come quinto) è infondato, in quanto la valutazione comparativa cella situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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