Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19227 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. I, 09/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 09/09/2010), n.19227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3097/2007 proposto da:

L.L.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIETRO ABBRITTI che chiede a codesta Sezione della Suprema Corte di

voler rigettare il ricorso in oggetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.L.S., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 07/11/2005, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha presentato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

Il ricorrente sostiene l’insussistenza della decadenza, dovendosi considerare unitario il giudizio di cognizione ordinario e quello di esecuzione.

Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, così come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.

Correttamente il giudice a quo ha dichiarato la decadenza dal ricorso rispetto ai giudizi di cognizione (an e quantum) e ha rigettato il ricorso, rispetto al procedimento esecutivo, non essendo stata superata la ragionevole durata, secondo i parametri CEDU e della giurisprudenza di questa Corte (dicembre 2003 novembre 2004).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che determina in Euro 800,00 per onorar oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

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