Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19226 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 21/09/2011), n.19226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso L’UFFICIO LEGALE CENTRALE PATRONATO A.C.L.I.,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE ABRUZZO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1159/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/11/2007 R.G.N. 720/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 maggio 2006 FINPS proponeva appello contro la sentenza del Tribunale dell’Aquila, con la quale era stato riconosciuto al ricorrente, N.A., l’indennità di accompagnamento a decorrere dall’1.9.2004, oltre interessi dalla visita medica del 23.11.2004.

Evidenziava l’appellante la incompatibilità dell’indennità di accompagnamento con altra pensione, di cui il N. era titolare, posto che, tra le malattie invalidanti, quella che determinava la ricorrenza dei requisiti per godere dell’indennità di accompagnamento era la gravissima insufficienza respiratoria da TBC polmonare bilaterale, che era stata già indennizzata dal Ministero del Tesoro a partire dall’1.7.1960 con pensione vitalizia di 6a categoria e, dopo la visita del 22.11.2000, con la pensione vitalizia di 4 categoria.

Concludeva perchè la sentenza di primo grado venisse riformata, risultando il N. essere titolare di pensione di guerra che, ex L. n. 508 del 1988, art. 1 comma 4, era da ritenersi non cumulabile con la provvidenza de qua. Costituendosi in giudizio, il N. contestava gli avversi assunti, propugnando una diversa e più ristretta interpretazione della norma in questione, tale da escludere la denunciata incompatibilità, chiedendo il rigetto dell’appello. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze del pari si costituiva tempestivamente mentre la Regione Abruzzo rimaneva contumace.

Con sentenza dell’11 ottobre-15 novembre 2007, l’adita Corte d’appello dell’Aquila accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda del N., ritenendo sussistere detta incompatibilità. A sostegno della decisione osservava che già la normativa di cui alla L. n. 118 del 1971 (provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili), prevedendo all’art. 2, comma 4 che “sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio” e la L. n. 508 del 1988, art. 1 (norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) confermava che l’indennità di accompagnamento non era compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio: dunque, l’incompatibilità inizialmente prevista, era ribadita da detta ultima disposizione ed il riferimento a “analoghe prestazioni” non legittimava la interpretazione propugnata dal difensore dell’appellato, essendo evidente che il termine andava inteso in senso lato, come induceva a ritenere anche la generica, ma categorica, dizione della Legge del 1971 -“sono esclusi gli invalidi per cause di guerra”-, che non faceva distinzioni con riferimento alla provvidenza da questi fruita.

Peraltro -aggiunge la Corte territoriale-, l’appellato non aveva palesato l’intenzione di esercitare la facoltà di opzione prevista dalla successiva L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 5 sicchè la sua domanda doveva essere rigettata, previa la riforma della sentenza impugnata.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre N.A. con due motivi. Resiste l’INPS con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il N., denunciando violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2 e L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, commi 4 e 5, e L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte di merito, nell’accogliere l’appello dell’INPS, abbia posto a fondamento della propria decisione una non condivisibile interpretazione della L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 4, secondo la quale, ai fini dell’applicazione del regime di incompatibilità previsto in detta norma, ha rilievo unicamente la titolarità, in capo al richiedente l’indennità di accompagnamento, di una prestazione concessa per invalidità contratta per causa di guerra (lavoro o servizio), indipendentemente dalla natura o dalla finalità della prestazione richiesta rispetto a quella posseduta.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di l’Aquila avrebbe erroneamente ritenuto incompatibile l’indennità di accompagnamento con il trattamento economico di guerra di 4^ categoria, concesso al ricorrente dal Ministero del Tesoro per l’infermità TBC polmonare.

Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 5 (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte di merito, stante la ritenuta incompatibilità, ai sensi della L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 4, dell’indennità di accompagnamento con il trattamento economico di guerra usufruito, abbia rigettato la domanda di indennità di accompagnamento in assenza, nel giudizio di appello, dell’avvenuto esercizio di opzione da parte del ricorrente stesso. In particolare, osserva il ricorrente la disposizione di cui alla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 5 (“Resta salva per l’interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole”), prevede – in presenza di una accertata situazione di incompatibilità indicata nel comma 4 – la facoltà per l’interessato di optare per il trattamento “più favorevole”, che peraltro non è necessariamente indicativo dell’indennità di accompagnamento o dell’altra prestazione. Nella fattispecie, però – sostiene il ricorrente -, al contrario di quanto ritenuto dal Collegio di merito, nessuna opzione era richiesta o comunque nessuna opzione avrebbe dovuto manifestare nel giudizio di appello per la scelta del trattamento “più favorevole”, posto che la facoltà di scelta tra una prestazione e l’altra presuppone un accertamento definitivo della situazione di incompatibilità là dove questa sia oggetto di contestazione, e solo all’esito di tale accertamento l’interessato può compiutamente esercitare la facoltà di optare per il trattamento da lui ritenuto “più favorevole”.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La L. 21 novembre 1988, n. 508, recante “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi e sordomuti”, all’art. 1 (“Aventi diritto all’indennità di accompagnamento”), comma 4, recita testualmente: “L’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio”.

Questa Corte, con una giurisprudenza ormai costante (ex plurimis, Cass.n. 1010/2005), ha chiarito che la disposizione di cui alla citata L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 4, “nel porre il divieto di cumulo tra indennità di accompagnamento e prestazioni ad essa “analoghe” fa riferimento – come impone di ritenere un’interpretazione letterale e logica – a prestazioni che, analogamente all’indennità suddetta, sono dirette a sopperire alle medesime esigenze cui la detta indennità fa fronte, e cioè a quelle derivanti dalla necessità di garantire all’invalido che non è in grado da solo di deambulare oppure di compiere i normali atti quotidiani, e pertanto non è autosufficiente per gli incombenti indispensabili alla vita d’ogni giorno, l’assistenza e l’aiuto di un “accompagnatore” che renda possibile quegli incombenti e gli garantisca così condizioni di vita dignitose”.

Principio, questo, già affermato in precedenza (Cass. n. 6400 del 2001; Cass. n. 3143 del 2002), per confermare la compatibilità dell’indennità di accompagnamento con la rendita INAIL per infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui l’inabilità sia stata determinata dalla stessa malattia in relazione alla quale è stata concessa l’indennità di accompagnamento. E’ stato, infatti, ritenuto che, presupponendo il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, in aggiunta ad uno stato di invalidità totale, l’ulteriore condizione della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, deve escludersi che detta prestazione sia analoga a quella corrisposta (nella specie, dallo stato francese) a causa della mera inabilità lavorativa totale e permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro, pur se cagionata dalla stessa patologia in relazione alla quale viene richiesta l’indennità di accompagnamento, e che quindi sussista tra le due prestazioni un rapporto di incompatibilittà, ai sensi della L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 4.

Orbene, nel caso di specie è pacifico e non contestato in fatto che il ricorrente sia titolare di un trattamento economico di guerra (pensione di 4A categoria) a decorrere dal 1.3.1999 ed, in precedenza, di pensione di 6A categoria dal 1960. Tale trattamento, tuttavia per quanto detto-, non rende di per sè incompatibile il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento nè impone l’esercizio della facoltà di opzione ove detta incompatibilità non dovesse sussistere. Per quanto esposto il ricorso va accolto nei termini suddetti con annullamento della impugnata sentenza e rinvio ad altra Corte d’appello -designata come da dispositivo- che si atterrà nel decidere ai seguenti principi di diritto: “La L. n. 508 del 1988, art. 1, nella parte in cui, modificando la disciplina dell’indennità di accompagnamento (istituita con la L. n. 406 del 1968 e L. n. 18 del 1980), ha fra l’altro previsto l’incompatibilità della suddetta indennità “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio”, deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità”.

Ed ancora: “in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 12), che, sancendo l’incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell’interno – con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali – e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all’interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicchè, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l’eventuale preclusione derivante dall’avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi”.

La stessa Corte designata provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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