Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19226 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19226 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 7683-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile del
Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato MICHELA
NATALE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA;
– ricorrente contro
AGOSTINO VINCENZO;
– intimato contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA
SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA
D’ALOISIO;

Data pubblicazione: 19/07/2018

- resistente avverso la sentenza n. 150/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del
giudice di primo grado che, in contraddittorio con Equitalia sud
S.p.A. e Inps, aveva dichiarato la nullità di più cartelle esattoriali
relative a contributi previdenziali dovuti da Agostino Vincenzo;

che i giudici di merito avevano ritenuto che Equitalia sud S.p.A.,
costituitasi in giudizio oltre il termine previsto dall’art. 416 c.p.c., era
decaduta dalla possibilità di provare, mediante la produzione delle
relate di notifica, che il ricorso era stato proposto oltre il termine di
40 giorni dalla notifica delle cartelle;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Equitalia
sud S.p.A. sulla base di un unico motivo;

che il D’Agostino non si è costituito, mentre l’Inps si è costituito
mediante procura in calce al ricorso notificato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che Equitalia sud s.p.a. ha depositato memorie;

Ric. 2016 n. 07683 sez. ML – ud. 10-05-2018
-2-

partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

CONSIDERATO

Che con unico motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.
1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 416
cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice d’appello ha rigettato
l’eccezione di tardività dell’azione dalla stessa formulata, dichiarando

notifica della cartella di pagamento e, quindi, il dies a quo dal quale
far decorrere i termini per la proposizione dell’opposizione;

che il motivo è fondato, poiché la verifica della condizione di
ammissibilità dell’azione sotto il profilo della tempestività è attività
rimessa al controllo del giudice, da effettuare d’ufficio e, pertanto,
non soggetta alle preclusioni che operano con riguardo agli
adempimenti di parte (in tal senzo Cass. n. 11274 del 16/05/2007
;

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