Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19226 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29468-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato VERGINE

EMANUELA, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVOIA MARIA ROSARIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

D.D.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2477/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata

i120/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2477/23/2015, depositata il 20.11.2015 non notificata, la CTR della Puglia rigettava gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e dal concessionario nei confronti di D.D.I. su controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento notificate al defunto coniuge T.V. e rinotificate alla ricorrente quale unica erede sul presupposto che le stesse non fossero state regolarmente notificate.

Avverso la sentenza della CTR Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’intimata non ha spiegato difese.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

1 Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per erronea valutazione della documentazione allegata dall’agente della Riscossione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 49; del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5 comma 5; del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 5 c.p.c.lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto che non vi fosse prova della notifica delle cartelle di pagamento al de cuius e all’erede in quanto non erano state prodotte le cartelle ma solo i ruoli e le relazioni di notifica.

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento di questa Corte in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. 23902/2017).

Nella specie la CTR ha ritenuto, invece, che non vi fosse la prova delle notifiche, rilevando che agli atti vi erano solo le fotocopie di relazioni di notifica e non si poteva stabilire la oggettiva coincidenza delle pretese fiscali, pur avendo accertato che i numeri identificativi delle cartelle di pagamento notificate al Torna erano coincidenti con quelli riportati nelle successive del 2007.

La ricorrente ha peraltro riprodotto, in ossequio al principio di autosufficienza, gli estratti di ruolo delle cartelle oggetto di causa dai quali si evince con chiarezza l’identità del numero identificativo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto l’invalidità della notifica per non essere state le cartelle notificate impersonalmente e collettivamente agli eredi, senza rilevare che non era stato portato a conoscenza dell’ufficio il decesso del contribuente.

La censura è fondata

In tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l’ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, u.c., potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (Cass. 228/2014).

L’obbligo di comunicazione previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente e, pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, sempre che “l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge” (Cass. n.

12886/2007). Il richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, non considera l’ipotesi in cui l’ufficio non abbia alcuna conoscenza della morte del soggetto passivo di imposta, ed a maggior ragione nemmeno dell’esistenza di eredi, per cui non potrebbe indirizzare loro alcun atto, nè notificazione di atti eventualmente destinati ad altri soggetti: nel caso di specie la CTR non ha accertato l’esistenza della comunicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, la quale non ha equipollenti (Cass. n. 23416/2015, n. 27284/2014), e neppure se l’Agenzia delle Entrate fosse in possesso delle necessarie informazioni circa il decesso del Torna, valendo in questo caso il principio secondo cui gli atti intestati ad un soggetto che, per quanto è a conoscenza dell’Ufficio, sia ancora in vita, deve essere non solo a lui destinato, ma a lui notificato nel suo domicilio fiscale (Cass. n. 13504/2003; Cass.5747/2018); Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto, assorbito il terzo motivo e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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