Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19226 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11494/2019 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in Macerata, via G. Mameli n.

66, presso lo studio dell’avv. A. Petracci, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da O.N. cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS), sud-est della (OMISSIS)), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il paese perchè era dovuto scappare dal proprio villaggio, in data 31.12.2011 a causa di una disputa insorta per motivi di confine tra la tribù degli (OMISSIS) e degli (OMISSIS) ed a seguito della quale erano morti i suoi genitori e lui stesso era rimasto ferito. Il richiedente ha riferito, altresì, di avere problemi di salute che non era riuscito a risolvere e per la cura dei quali gli erano state richieste anche prestazioni sessuali, cosicchè cominciò anche una relazione amorosa con un altro uomo, ma fu scoperto e dovette fuggire.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto non credibile per le palesi contraddizioni emerse nel corso dell’audizione, non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quelli per la concessione della protezione sussidiaria nelle sue diverse forme; erano, inoltre, assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità della sentenza per motivazione apparente sulla credibilità del richiedente, per travisamento dei fatti e delle prove e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, b e c e comma 5 e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e per il vizio di omesso esame su fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in quanto il tribunale non avrebbe correttamente motivato sulla non credibilità del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità della sentenza per motivazione errata, apparente e contraddittoria sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente e conseguente violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 8, comma 1, lett. d) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale non ha tenuto conto del rischio persecutorio, di cui alla normativa in rubrica, a cui il richiedente andrebbe incontro in caso di rimpatrio, avendo intrattenuto relazioni omosessuali con il proprio mentore; (iv) sotto un quarto profilo, per nullità della sentenza per motivazione errata ed apparente e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il tribunale non aveva rispettato il principio della cooperazione istruttoria nel verificare la situazione di violenza indiscriminata sussistente in (OMISSIS) per come riportato sia Amnesty International che dalla giurisprudenza di merito, (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 nonchè per omesso esame su fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, perchè il tribunale non aveva effettuato una effettiva valutazione comparativa richiesta dalle norme in rubrica, per verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità con particolare riguardo alla situazione sanitaria del paese di provenienza ed al suo diritto all’ottenimento di cure efficaci ai propri problemi di salute; (vi) sotto un sesto profilo, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione e cioè, la situazione di sfruttamento lavorativo del ricorrente, nonchè per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 – quater in quanto il tribunale non si sarebbe pronunciato sulla situazione di sfruttamento lavorativo da parte del datore di lavoro, come risultante dagli accertamenti dei Carabinieri.

Il primo motivo è infondato, avendo il tribunale rispettato i parametri di valutazione soggettiva del richiedente, alla luce del preciso approfondimento istruttorio (v. pp. 2 e 3 del decreto), sulla base del quale i primi giudici hanno effettuato una valutazione discrezionale ma non arbitraria delle fonti consultate.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè non riporta ed allega fonti diverse da quelle utilizzate dal tribunale ma ne propone solo una diversa lettura sollevando, quindi, censure di merito in termini di mero dissenso all’accertamento di fatto svolto dal tribunale sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente.

Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili in quanto il giudizio di non credibilità del richiedente osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice del merito sarebbe, altrimenti, tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 33858/19, 16925/18).

Il quinto motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il sesto motivo è inammissibile, sia perchè il ricorrente non riporta analoga censura sollevata davanti al giudice del merito, sia perchè l’ipotizzato sfruttamento lavorativo del richiedente in Italia oltre ad apparire eccentrico rispetto alla normativa sulla protezione internazionale comunque non appare decisivo ai fini della richiesta provvidenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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