Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19226 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. I, 09/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 09/09/2010), n.19226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14123/2008 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso l’avvocato DE NISCO VINCENZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato OROPALLO Eugenio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

11/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Oropallo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 13/06/2007, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Economia e Finanze.

Ha presentato memoria per l’udienza il ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

Il ricorrente sostiene l’insussistenza della decadenza, dovendosi considerare unitario il giudizio di ottemperanza e quello precedente di cognizione davanti al giudice amministrativo.

Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, così come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

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