Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19226 del 09/09/2010
Cassazione civile sez. I, 09/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 09/09/2010), n.19226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14123/2008 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso l’avvocato DE NISCO VINCENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato OROPALLO Eugenio, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
11/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Oropallo che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 13/06/2007, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Economia e Finanze.
Ha presentato memoria per l’udienza il ricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente sostiene l’insussistenza della decadenza, dovendosi considerare unitario il giudizio di ottemperanza e quello precedente di cognizione davanti al giudice amministrativo.
Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, così come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010