Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19226 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 26/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22429-2011 proposto da:

CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUADRILATERO, COMUNE DI MOZZECANE,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOVISETTI;

– ricorrenti –

contro

POLITEX SRL, CONCESSIONARIO RISCOSSIONE PROVINCIA DI VERONA EQUITALIA

NOMOS SPA;

– intimati –

Nonchè da:

POLITEX SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI MOZZECANE, CONSORZIO BACINO DI VERONA 2 QUADRILATERO,

CONCESSIONARIO RISCOSSIONE PROVINCIA VERONA EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Politex s.r.l. impugnava l’avviso di pagamento emesso ai fini della TIA per l’anno 2007 dal Comune di Mozzecane, per il tramite dell’ente gestore del servizio Consorzio di Bacino di Verona 2 del Quadrilatero, assumendo di esercitare l’attività di carpenteria metallica e di non dover pagare nulla a titolo di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in quanto nell’area destinata ad officina di lavorazione ed a magazzino si producevano unicamente rottami di ferro e trucioli, rifiuti speciali derivanti dalla produzione che essa contribuente conferiva a terzi autorizzati per lo smaltimento e che non erano da considerare assimilabili agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

La commissione tributaria provinciale di Verona accoglieva il ricorso affermando che la tariffa era dovuta solo in relazione alla superficie occupata da uffici. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Venezia.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione il Comune di Mozzecane ed il Consorzio di Bacino di Verona 2 del Quadrilatero affidato a tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la società Politex S.r.l., la quale ha svolto ricorso incidentale affidato ad un motivo pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e. Sostengono che l’art. 195 citato prevede che non possono essere, di norma, assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime ed i prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spazi, nei bar e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Sostiene che tale norma non è direttamente precettiva nei confronti dei comuni che procedono al prelievo e che, pertanto, la CTR ha errato nel ritenere che l’applicazione di essa implicasse la detassazione delle superfici produttive e dei magazzini.

4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto ha errato la CTR nel ritenere non assimilati agli urbani i rifiuti metallici prodotti dalla Politex s.r.l. sulla base della Delib. n. 24 del 1998 del comune di Mozzecane poichè nella normativa Tia non è prevista la detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali nè in tal senso dispone il regolamento del comune.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha ritenuto non imponibili le officine di lavorazione ed i magazzini senza verificare la sussistenza delle indispensabili condizioni formali e probatorie atte a dichiarare ed a comprovare l’esistenza e la delimitazione delle superfici non imponibili, condizioni non configurabili e comunque non dichiarate nè provate per il magazzino.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR disposto la compensazione delle spese pur essendo risultato soccombente il Comune.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono infondati. Va considerato che il D.Lgs. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e, prevede che non possono essere, di norma, assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2009, ha affermato che si tratta di norme di immediata precettività che non determinano l’attribuzione impropria di competenze allo Stato, ma provvedono ad individuare gli ambiti tecnici, riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente”, in relazione ai quali si dà attuazione ai livelli uniformi di tutela dell’ambiente. Si tratta, infatti, di determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Ne deriva che correttamente la CTR ha ritenuto dovuta la tariffa solo in relazione alle aree adibite ad uffici, essendo escluse le aree produttive ed i magazzini ove venivano prodotti rifiuti speciali che la società provvedeva a smaltire in proprio.

2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno dedotto di aver proposto la questione concernente l’estensione in concreto della superficie adibita ad area produttiva ed a magazzino o l’omessa denuncia da parte della contribuente nei precedenti giudizi di merito nè un tanto emerge dalla sentenza impugnata, per il che non è ammesso sollevare la questione stessa per la prima volta in questo giudizio di legittimità.

3. Venendo all’esame del motivo di ricorso incidentale, si osserva che, trattandosi di giudizio instaurato nel luglio 2007, non si applica il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11 per i procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge (cfr. art. 58 stessa legge), in ragione del quale per la compensazione si richiedono soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indica nella motivazione. Nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, il giudice può, invece, procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicate nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge citata (cfr. Cass. n. 11284 del 29 maggio 2015; Cass. n. 2033 del 30 gennaio 2014). E tale obbligo motivazionale è stato assolto nel caso specifico, avendo la CTR esplicitato le ragioni (difficoltà di interpretazione della norma) che l’hanno indotta ad avvalersi della facoltà di compensare le spese processuali. Anche il ricorso incidentale va, perciò, rigettato.

3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, dunque, rigettati. Le spese processuali si compensano in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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