Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19225 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16295-2012 proposto da:

S.A. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TOMASO GALLETTO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIOVE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1281/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato PERINI Marco, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1172 c.c. del 31.10.1987, il Condominio di (OMISSIS), convenne innanzi al Pretore di quella città il Comune di Genova, i condomini confinanti siti in via Forlì ai (OMISSIS) e la società S.A. s.p.a., pure proprietaria di un’area confinante, per sentirli condannare all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare il pericolo di caduta e distacco di materiale terroso e lapideo proveniente dai terreni a monte del proprio muro di contenimento.

Il Pretore di Genova accolse il ricorso ed ordinò alla S.A. s.p.a. l’esecuzione di opere di messa in sicurezza dell’area, come individuate dalla c.t.u. all’uopo disposta; l’Ordinanza fu reclamata al Collegio e da quest’ultimo revocata per accertata insussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo.

Instaurato il giudizio di merito per le cure del Condominio nei soli confronti delle proprietà confinanti, queste ultime si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

La società S.A. s.p.a., in particolare, rilevò che nell’atto di acquisto del terreno da parte del dante causa del Condominio attore era previsto che la proprietà a valle realizzasse un muro di contenimento sul confine con quelle a monte e lo facesse oggetto di manutenzione, onde garantirne la stabilità ed impedire qualsivoglia danno derivante da franamento o scorrimento di terreni. La società evidenziò pertanto che il pericolo lamentato dal Condominio derivava dalla cattiva realizzazione del muro di contenimento o, in ogni caso, da un’inadeguata manutenzione dello stesso.

Con sentenza del 21 settembre 2005 il Tribunale di Genova accolse la domanda per quanto di ragione, condannando la società S.A. s.p.a. a realizzare nell’area di sua proprietà le opere di contenimento meglio specificate nella consulenza tecnica disposta in corso di causa. Rigettò invece la domanda proposta nei confronti dei restanti convenuti, le cui proprietà non necessitavano di alcuna sistemazione.

La sentenza fu appellata da S.A. s.p.a.; si costituì il Condominio chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Genova respinse l’impugnazione rilevando – così come il giudice di primo grado – che il pericolo lamentato dal Condominio derivava dalla necessità di eseguire opere non connesse alla manutenzione del suddetto muro di contenimento, trattandosi di conformare la superficie del terreno di proprietà della società S.A. s.p.a. in modo da impedire lo scivolamento di materiali terrosi e lapidei nella proprietà sottostante. Confermò dunque la condanna e regolò le spese di lite secondo la soccombenza.

Avverso la sentenza di secondo grado la società S.A. S.p.A ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi. Il condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.6.16, per la quale solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 887 c.c., assumendo che la corte d’appello avrebbe dato applicazione al principio affermato da tale norma senza tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la stessa non si applica quando (come nella specie) il dislivello fra due fondi è stato originato dall’attività di scavo e sbancamento effettuata dal proprietario del fondo a valle.

Il motivo è inammissibile perchè non è pertinente nè alle motivazioni nè al contenuto dispositivo della sentenza gravata, la quale condanna la società ricorrente al compimento di opere che riguardano non la manutenzione del muro di contenimento del suo fondo, bensì la manutenzione della superficie del terreno del detto fondo.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’affermata necessità di opere provvisionali sul terreno della ricorrente, ancorchè la c.t.u. avesse riferito la necessità di tali opere alla particella (OMISSIS), di proprietà dello stesso condominio attore, e alle particelle 131 e (OMISSIS)1, di proprietà di un terzo. Il motivo va disatteso perchè la corte motiva adeguatamente la propria statuizione precisando come il riferimento della c.t.u. alla particella (OMISSIS) sia un mero errore materiale, chiaro essendo che il terreno su cui tali opere devono insistere è quello, di proprietà dell’odierna ricorrente, a monte della particella (OMISSIS).

Con il terzo motivo, in termini sostanzialmente analoghi, la ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, evidenziando che le uniche particelle sovrastanti il muro di contenimento sarebbero quelle col numero (OMISSIS) a (OMISSIS), di proprietà di un terzo. Anche questo motivo è inammissibile perchè non censura vizi logici del percorso motivazionale della sentenza gravata, nè individua fatti specifici dalla stessa trascurati, ma ascrive alla corte distrettuale ipotetici errori nell’individuazione della proprietà delle particelle su cui è necessario compiere opere di manutenzione del suolo, proponendo questioni di fatto che non possono formare oggetto di accertamento in questa sede di legittimità.

Con il quarto motivo si denunzia il vizio di violazione di legge, con riferimento alll’art. 2051 c.c. Al riguardo si deduce che, condannando la S.A. s.p.a. a realizzare sul proprio terreno “opere che necessitano dell’impiego di mezzi straordinari non giustificati dal valore e dalla destinazione economica del fondo”, la corte distrettuale avrebbe violato l’art. 2051 c.c., poichè il dovere di vigilanza previsto da tale disposizione può comportare, al massimo, che il proprietario/custode di un’area esegua opere di manutenzione ordinaria e non già opere di bonifica o trasformazione del terreno.

Il motivo va rigettato, perchè la sentenza gravata non contiene alcuna affermazione in diritto contrastante con l’interpretazione dell’articolo 2051 c.c. invocata dal ricorrente, cosicchè la doglianza di quest’ultimo, ancorchè formulata come denuncia di violazione di tale disposizione, in sostanza censura l’apprezzamento di fatto implicitamente operato dalla corte territoriale sulla (non) riconducibilità degli interventi de quibus alla nozione di bonifica o trasformazione del terreno e sulla (non) straordinarietà dei mezzi necessari per la relativa esecuzione (si veda peraltro, in tema, Cass. 10649/04: “Poichè per configurare la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. è sufficiente il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia questa originaria e naturale oppure sopravvenuta e ad opera dell’uomo, se il proprietario di un fondo a monte, pur non alterando un tracciato stradale ivi esistente, ne incrementa i detriti – nella specie terra, sassi, foglie, a seguito dell’impianto di un frutteto – senza eseguire altresì le opere necessarie ad evitare che gli agenti atmosferici naturali, pur se di entità considerevole, ma non eccezionale, li convoglino e trascinino con forza nella proprietà sottostante, allagandola, è obbligato a risarcire i prevedibili danni ad essa derivatine. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo accertato che, pur trattandosi di terreno instabile e franoso, ciò non giustificava una condotta omissiva da parte del custode dell’area, e che le opere di protezione poste a carico del proprietario del fondo a monte non consistevano in un’integrale bonifica della rupe su cui era collocato il fondo,ma si esaurivano nella costruzione di un muro di contenimento idoneo a porre una naturale difesa all’immobile sottostante)”.

Con il quinto motivo si denuncia il vizio di motivazione della sentenza gravata sulle ragioni per le quali la corte di appello ha ritenuto necessario disporre l’esecuzione di opere sul terreno della ricorrente, quando dalla istruttoria sarebbe risultato che lo scivolamento di materiali terrosi e lapidei non proveniva da tale terreno. Il motivo non può trovare accoglimento. La corte ligure, contrariamente all’assunto della ricorrente, ha indicato le ragioni che l’hanno indotta a confermare la sentenza di primo grado, argomentando che “secondo il supplemento peritale risultavano di proprietà della A.S. S.p.A. il fondo posto oltre il confine al Nord ed in parte a Est” dello stabile di (OMISSIS) e che le opere disposte dal primo giudice “insistono necessariamente nel terreno di proprietà dell’appellante, pur se per errore materiale il primo giudice li aveva indicati come da eseguirsi nel mappate (OMISSIS)”. A fronte di tale motivazione la ricorrente si limita ad affermare che la c.t.u. avrebbe accertato che i distacchi di pietre provenivano esclusivamente dalle particelle (OMISSIS), (OMISSIS) a (OMISSIS), ma la censura è carente di specificità e di autosufficienza, perchè non indica i passi della consulenza da cui dovrebbe desumersi che le affermazioni della sentenza gravata sopra trascritte travisino le risultanze peritali.

Il ricorso va in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi in cui si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida, in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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