Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19225 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19225 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 3192-2017 proposto da:
TIDONA MARTA, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CASSARINO, FABIO
BORROMETI;

– ricorrente contro
SERVIZI PER MODICA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo
studio dell’avvocato MARIO LIBERTINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FILIPPO BASILE;

con troricorrente

Data pubblicazione: 19/07/2018

PROC. Nr. 3192/2017 RG

avverso la sentenza n, i [34/2016 della CORTE D’APPELLO di CATAN [A,
depositata il 17/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO

Corte d’Appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del Tribunale
di Modica (poi Tribunale di Ragusa) nella parte in cui, accertata la
illegittimità delle proroghe del termine apposto al contratto di lavoro
subordinato intercorso tra MARIA TIDONA e la società SERVIZI PER MODICA
S.r.l. (già MODICA RETE SERVIZI srl) dai 31 luglio 2007, dichiarava la
natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il diritto della
ricorrente alla riammissione in servizio; per l’effetto, dichiarava il rapporto
cessato alla data del 17 marzo 2013;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che
nel ricorso introduttivo la lavoratrice aveva chiesto accertarsi che il
contratto a termine ‘del 31 luglio 2007 era ancora in vicore; tuttavia, per
come incontestatame.nte emerso nel corso cel giudizio— ( ricorso in appello,
pagina 21; memoria di costituzione in appello, pagina 3) — il rapporto si era
definitivamente interrotto in data 17 marzo 2013 sicché era errata la
riassunzione in servizio disposta in primo grado;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza MARIA,
.TIDONA, articolato in due motivi, cui ha opposto difese la società SERVIZI
PER MODICA S.r.l. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente ai
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.
‘civ.;

che le parti hanno depositato memoria

CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha ‘dedotto:

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che con sentenza del 27 ottobre – 17 novembre 2015 numero 1134 la

PROC. Nr. 3192/2017 RG

– con il primo motivo- ai sensi dell’articolo 360 numero 5 cod.proc.civ.omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti nonché nullità della sentenza per violazione
dell’articolo 132, comma i numero 4 cod.proc.civ. Ha assunto che la Corte
di merito erroneamente riteneva che il rapporto di lavoro tra le partì di
causa fosse cessato per licenziamento, mal interpretando la terminologia
usata alla pagina 21 del ricorso in appello (dove si leggeva «il rapporto di

costituzione (dove si esponeva che in data 17 marzo 2013 la società
«decise di interrompere l’originario rapporto di lavoro») . La statuizione
ometteva di considerare l’esatto contenuto della nota della società SERVIZI
PER MODICA srl del 18 marzo 2013 numero 715 (agli atti del fascicolo di
primo grado, in quanto depositata all’udienza del 1 ottobre 2013), con la
quale si comunicava che il contratto di lavoro a tempo determinato era
cessato in data 17 marzo 2013; in sostanza la società, scaduta l’ultima
proroga, non aveva inteso disporre ulteriori rinnovi. Il ricorso introduttivo
del giudizio era stato depositato il 29 aprile 2011 allorchè il rapporto a
termine era in corso di svolgimento; pertanto in esso non era chiesta la
reintegra in servizio per la attualità della esecuzione della prestazione. Il
diritto alla riammissione in servizio derivava in sé dalla dichiarazione di
nullità del termine e, comunque, in ricorso era stata proposta domanda di
condanna della MODICA SERVIZI srl a mantenere in essere il rapporto di
lavoro. Da ultimo la ricorrente ha osservato che con il primo motivo di
appello la società appellante non aveva fatto riferimento alcuno alla
cessazione del rapporto di lavoro; la Corte territoriale aveva estrapolato tale
circostanza dalla pagina 21 dell’atto di appello, nella quale veniva
censurato il diverso capo della sentenza di primo grado di quantificazione
dell’indennità ex articolo 32 legge 183/2010;
-con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr.5 .cod.proc.civ.—
omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti nonchè violazione e falsa applicazione dell’articolo
91 codice di iprocedura civile. La censura irveste a disposta compensazione

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lavoro era infatti cessato ad aprile 2013») ed alla pagina 3 della memoria di

PROC. Nr. 3192/2017 RG

delle spese del secondo grado, in quanto derivante dall’errore cli giudizio
denunziato con il primo motivo;

che

la parte controricorrente ha preliminarmente eccepito la

inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una ulteriore ed
autonoma ratio decidendi della sentenza, rappresentata dalla statuizione di
impossibilità di costituire per effetto dell’ accertata illegittimità delle
proroghe del contratto a termine un rapporto di lavoro a tempo

Modica; tale ratio decidendi risulterebbe, nell’assunto della controricorrente,
dal rinvio contenuto in sentenza ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di
questa Corte con le sentenze numero 4685/2015 e numero 5072/2016 .

che in via preliminare deve essere respinta la suddetta eccezione di
inammissibilità.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il rinvio nella
motivazione ( alla pagina 8, primo capoverso) «ai principi affermati calle
Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n.4865/15 ( rectfus:
4685/2015) e 5072/16…» costituisce un obiter dicturn e non una autonoma
ragione della decisione.
Nella esposizione —che invero pecca di linearità– il Collegio d’Appello
si limita ad affermare che è decisivo della controversia il rilievo della
cessazione, incontestata, degli effetti dell’originario contratto a termine
(«non ponendosi più, comunque…alcuna questione sulla perduranza degli
effetti conseguenti alla conversione del contratto»).
Ritiene pertanto non rilevante ( giacche

‘esito finale della lite non

muterebbe…») la questione, sollevata dalla società MODICA SERVIZI .3rI,
della impossibilità ci costituire, per quanto disposto dalla legislazione
regionale, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’esito della
dichiarazione di illegittimità del termine. Trattasi dela legislazione della
Regione Sicilia relativa ai contratti di lavoro a termine stipulati da enti
dipendenti— o comunque sottoposti al controllo, tutela e vigilanza— della
arnministrazione regionale e degli enti locali, interpretata dalle Sezioni
Unite di questa Corte nell’arresto del 9 marzo 2015 nr. 4685.

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indeterminato con una società interamente partecipata dal Comune di

PROC. Nr. 3192/2017 RG

L fatto che la questione non sia stata esaminata risulta con chiarezza
ove si consideri che la Corte territoriale reputa superfluo verificare se la
società MODICA SERVIZI srl sia o meno effettivamente una società
dipendente da un ente locale territoriale ovvero sottoposta al ::;uo
controllo, tutela o vigilanza («in disparte la prova che nella specie si tratti di
ente dipendente da ente locale territoriale elo sottoposto a controllo, tutela
o vigilanza»); tale accertamento, infatti, sarebbe stato indispensabile illa

un rapporto a tempo indeterminato in caso di contratto a termine conciuso
dagli enti controllati dalla amministrazione pubblica regionale (per quanto
previsto dalla legislazione regionale della Regione Sicilia).

che,

superata a preliminare questione di ammissibilità,

reputa

comunque il Collegio che il ricorso debba essere respinto;

che ,invero, sulla ‘questione di causa questa Corte si è già espressa con
ordinanza del 21 marzo 2018 nr. 7090, cui in questa sede si intende dare
continuità. Nell’esaminare le ragioni di censura, perfettamente
sovrapponibili ai due motivi dell’attuale impugnazione, si è ivi osservato
che il primo motivo è fondato su di una interpretazione della sentenza
impugnata non corretta . Il ricorrente, invero, muove dal presupposto ( si
veda il ricorso, alla . :pagina 26 ed alla pagina 28) che a Corte d’Appello
abbia qualificato la nota della società MODICA SERVIZI srl del 13 marzo
2013 come atto di licenziamento ed abbia interpretato nel medesimo
senso anche le allegazioni contenute negli atti di parte (atto di appello e
memoria di costituzione). Deduce, dunque, un vizio di interpretazione di
tale documento e degli atti di causa; tuttavia in alcun punto della sentenza
si rinviene tale supposta interpretazione della nota del 18.3.2013 e delle
allegazioni delle parti; la sentenza si limita ad affermare che il contratto si
era interrotto in corso ci causa e che pertanto la domanda della parte, zhe
aveva chiesto accertarsi che il contratto «era ancora ir vigore», andava
respinta. La Corte territoriale non ha indagato circa le cause della
interruzione ma ha

preso

semplicemente atto

operatività del rapporto dal 17.3.2013,
effettivamente non vi era contestazione.

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della mancanza di

circostanza rispetto alla quale

decisione laddove fondata (anche) sulla impossibilità ex lege di costituire

PROC. Nr. 3192/2017 RG

Rispetto a tale statuizione appare inconferente la deduzione del vizio di
motivazione in ordine al fatto storico del licenziamento, fatto che la
sentenza non ha accertato.
La questione verte, piuttosto, sui contenuti della domanda introduttiva
del giudizio, che nella interpretazione del giudice dell’appello non
comprendevano la riammissione in servizio all’esito della dichiarazione di
nullità del termine; in particolare, secondo la interpretazione della Corte

accertamento della perdurante vigenza dell’originario rapporto di lavoro a
termine, domanda, questa, che doveva essere parzialmente respinta,
perché il rapporto era invece cessato il 17 marzo 2013. Ciò trova conferma
nel fatto che la sentenza ha accolto il motivo di appello della società
MODICA SERVIZI srl (il primo ) con il quale si denunziava il vizio di
ultrapetizione commesso dal giudice di primo grado .
ricorso non denunzia chiaramente un vizio di interpretazione del
ricorso introcluttivo del giudizio, in quanto anche nelle parti in cui riporta
passi del ricorso introduttivo Io fa nell’ottica della contestazione di una
pronunzia di accertamento del licenziamento, che è estranea ai contenuti
della sentenza. Sicché anche a voler recuperare solo per questa parte i
contenuti del primo motivo difetterebbero, comunque, le condizioni di
arnmissibilità del ricorso di cui all’articolo :366 nr. 4 cod.proc.civ., per la
mancanza di una univoca indicazione dei motivi per i quali si chiede la
cassazione della sentenza. Resta assorbito l’esame del secondo motivo di
ricorso, dipendente dal primo
che, pertanto, non essendo condivisibile la proposta del relatore, il
ricorso deve essere clernto con ordinanza in Camera di Consiglio di rigetto
del ricorso ex articolo 375 cod.proc.civ.
che

le spese di causa, liquidate in disposieivo, seguono la

soccornbenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17’ L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 queter all’ari:. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorre – te

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territoriale, l’unica domanda proposta era quella — altra e diversa— di

PROC. Nr. 3192/2017 RG

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata ,

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in C 200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del

2018

SIDENTE

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

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