Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19225 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12528-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CENTOLA PAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6304/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

Che:

D.S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiore IRPEF-IVA per l’anno 2008 emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 – ha accolto l’appello dell’Ufficio.

La CTR ha rilevato che, nonostante “sia stato ampiamente consentito al contribuente di controdedurre”, la prova delle disponibilità finanziarie, conseguite alla pretesa cessione dell’immobile e interessanti anche le annualità in esame, non sia stata fornita e le affermazioni sul reddito dei congiunti non siano idonee, nella quantità evidenziata, a scalfire la presunzione legale”.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè della circolare esplicativa n. 49 del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, oltrechè dei principi giurisprudenziali (Cass. n. 18322/2013, n. 23554/2012, n. 8995/2014 e n. 7339/2015), per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento nonostante: la mancanza dell’invito, di cui al cit. D.P.R. art. 38, comma 7; la mancata considerazione nell’avviso di accertamento dell’esito del contraddittorio, posto che le presunzioni di cui al redditometro devono essere convalidate all’esito del contraddittorio instaurato con il contribuente. Censura altresì la sentenza impugnata, stante la carenza dei presupposti per l’emissione dell’avviso impugnato, in ordina alla incongruenza del reddito dichiarato per due periodi d’imposta

Quanto a tale ultima censura, sulla esistenza in concreto delle condizioni di applicabilità del redditometro, con specifico riferimento allo scostamento del reddito dichiarato per due annualità – non affrontata nella sentenza impugnata – la questione va dichiarata inammissibile, non avendo la contribuente dimostrato di averla proposta nei gradi di merito.

Per il resto il ricorso è infondato.

Giova premettere che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per l’accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimetale è stato introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità detto contraddittorio risulta essere una mera facoltà (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ord.n. 11283 del 31/05/2016).

Dalla sentenza impugnata emerge che l’avviso di accertamento riguarda l’anno di imposta 2008, restando, quindi, escluso dall’applicazione del nuovo redditometro, non avente efficacia retroattiva (Cass. n. 11393/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ord. 10394 del 2016).

Esclusa, quindi, la portata retroattiva, l’esame del ricorso deve effettuarsi alla stregua della disciplina vigente ratione temporis.

Costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui l’accertamento effettuato con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd. mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass. n. 27811 del 31/10/2018; Cass. sez. 6 – 5, n. 16912 del 10/08/2016).

Va aggiunto che tali fattori-indice fondano una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (Cass. n. 17487/2016).

Quanto alla Circolare ministeriale 101/E del 1999 e al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 febbraio 2009, richiamati dalla ricorrente, va precisato che ad essi non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, trattandosi di atti interni della Pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (v. Cass. 237/2009; tra le altre Cass. n. 14619 del 2000).

Ha, pertanto, la CTR correttamente applicato i superiori principi, per cui il ricorso va rigettato e le spese liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento alle spese, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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