Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19224 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16894-2012 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DONATELLA VARGLIEN BOICO;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO

42, presso lo studio dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFREDO ANTONINI;

– controricorrente incidentale –

e contro

P.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 02/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto preliminare del (OMISSIS) Il signor S.A. promise di acquistare dalla signora V.C., per l’importo di Euro 330.000, un appartamento in Trieste, poi effettivamente acquistato con atto pubblico dell'(OMISSIS).

In relazione a tale acquisto, il medesimo signor S. veniva convenuto davanti al tribunale di Trieste, con citazione del 21/7/06, dall’agenzia Mazzini immobiliare di E.P., per esser condannato al pagamento della provvigione relativa all’attività di mediazione da questa svolta per la conclusione dell’affare. Il S., costituitosi in giudizio, non negava che nel gennaio 2005 egli avesse visitato l’appartamento in questione tramite l’agenzia della signora P., ma affermava che le trattative iniziate tramite l’agenzia si erano immediatamente interrotte per la notevole distanza tra il prezzo richiesto dalla venditrice e quello che egli era disposto a pagare. Precisava poi il convenuto che solo dopo circa sei mesi, nell’estate del 2005, dette trattative erano riprese, senza alcun intervento dell’agenzia, per iniziativa personale della signora V.; questa infatti, ottenuto il suo recapito telefonico dal comune conoscente signor Pa.Ca., gli aveva telefonato proponendogli la cessione dell’appartamento per un prezzo molto più basso di quello originariamente richiesto e garantendogli di aver chiuso i rapporti con l’agenzia, nei cui confronti, quindi, egli non sarebbe stato tenuto al pagamento di alcuna provvigione. Il S. quindi chiedeva il rigetto della domanda dell’agenzia e la chiamata in causa della V. perchè costei lo tenesse indenne dell’eventuale soccombenza nei confronti della stessa agenzia. Integratosi il contraddittorio con la signora V., il tribunale di Trieste accoglieva tanto la domanda dell’attrice nei confronti del S. quanto la domanda di manleva da quest’ultimo proposto nei confronti della signora V..

La corte d’appello di Trieste, adita dalla signora V. per la riforma del capo della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di manleva, accoglieva l’appello di costei rilevando, in dissenso con il primo giudice, che il S. – dotato, secondo la corte distrettuale, del livello culturale necessario per “analizzare prudentemente quella situazione” (pag. 7 della sentenza) – era stato negligente nel non informarsi sul diritto del mediatore alla provvigione, fidandosi acriticamente delle generiche assicurazioni ricevute dal marito della venditrice e trascurando:

sia il dato letterale emergente dal testo del contratto definitivo, in cui la

stessa venditrice dà atto di essersi avvalsa della mediazione dell’agenzia immobiliare M.;

sia la circostanza che egli aveva conosciuto la venditrice e visitato l’appartamento, solo sei mesi prima della conclusione dell’affare, tramite la Immobiliare Mazzini.

La corte distrettuale rigettava quindi la domanda di manleva non essendo stata provata, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la colpa della venditrice ed essendo stata invece provata la negligenza (e quindi l’assenza di buona fede) dell’acquirente.

Avverso la sentenza di secondo grado il signor S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La signora V. si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, promiscuamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di omessa motivazione della sentenza gravata. Con tale gravame la ricorrente incidentale si duole della statuizione di rigetto del motivo di appello con cui essa V. aveva censurato la sentenza di primo grado per averla ritenuta responsabile nei confronti del S. a titolo precontrattuale, laddove la domanda di manleva da costui proposta si sarebbe fondata esclusivamente su un titolo contrattuale, ossia sulla asserita conclusione di un accordo in tal senso tra la venditrice e l’acquirente.

La signora P., titolare dell’agenzia M. Immobiliare, non si è costituita in questa sede, ove del resto si discute della sola domanda di manleva, giacchè il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dalla Immobiliare M. nei confronti dell’odierno ricorrente non era stato appellato ed è quindi passato in giudicato.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.6.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, riferito al vizio di violazione di legge (art. 1337 c.c.), si censura la sentenza gravata per avere la corte distrettuale escluso la responsabilità precontrattuale della signora V., inquadrando la fattispecie nella previsione dell’art. 2043 c.c., invece che in quella dell’art. 1337 c.c. (applicabile, argomenta il ricorrente, anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso) e, quindi, trascurando lo specifico obbligo di comportamento secondo buona fede previsto da tale ultimo articolo. Il motivo è infondato, perchè la corte territoriale, pur non avendo espressamente richiamato l’art. 1337 c.c., ha comunque sostanzialmente applicato tale disposizione, in quanto ha preso in considerazione le esigenze di tutela dell’affidamento dalla stessa presidiate ed ha escluso che dette esigenze ricorressero nella specie in quanto – con un giudizio di fatto non attinto dal motivo in esame – ha negato che l’acquirente S. fosse in buona fede (pagina 8, ultimo capoverso, della sentenza “è emersa la totale assenza della diligenza del buon padre di famiglia e, quindi, della buona fede in capo all’acquirente”).

Con il secondo motivo del ricorso principale, riferito al vizio di omessa insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si censura il giudizio di fatto con cui la corte d’appello ascrive al S., e non alla V., un comportamento in malafede. il ricorrente principale si duole della lettura delle risultanze istruttorie operata dalla corte territoriale, lamentando che questa si sarebbe limitata “ad un’analisi superficiale e frettoloso del comportamento complessivo delle parti come provato in causa”.

Il motivo è inammissibile perchè non enuclea vizi logici dell’iter decisorio del giudice di merito, nè individua fatti storici decisivi da tale giudice trascurati, ma si limita a proporre una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella operata nella sentenza gravata. In proposito si deve rilevare che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il terzo motivo del ricorso principale, pur esso riferito al vizio di omessa insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ci si duole del fatto che la corte distrettuale abbia attribuito rilevanza alla clausola del contratto definitivo con la quale la venditrice ha dato atto di essersi avvalsa della mediazione dell’agenzia Mazzini. In particolare il ricorrente principale lamenta che la corte triestina abbia omesso di valutare che il contratto definitivo era stato stipulato quando la presente causa era già pendente in primo grado e quando egli, avendo già interamente versato il prezzo dell’immobile in sede di contratto preliminare, non poteva far altro che stipulare il rogito per ottenere la proprietà del bene. Anche questo motivo va giudicato inammissibile perchè, al pari del precedente, prospetta questioni pertinenti all’apprezzamento delle risultanze istruttorie di competenza del giudice di merito, le quali non possono trovare ingresso in sede di legittimità. E’ infatti fermo orientamento di questa Corte (tra le tante, sent. n. 16499/09) che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

Il ricorso principale va quindi in definitiva rigettato e da ciò discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida, in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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